Common use of Detraibilità fiscale dei premi Clause in Contracts

Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia di contratto avente per oggetto il rischio morte, la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggior detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informarne l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Caso Morte

Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia di contratto avente per oggetto il rischio morte, la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggior maggiore detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informarne informare l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere.onere Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) Per il presente contratto l’Impresa DISPONE di un’area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo ultimo aggiornamento dei dati: 31/05/22 CdA Saratutelapronta mod. V392 ed.05/22 Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto

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Samples: Contratto

Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto avente sono esenti da imposizione fiscale. Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. Xxxx Xxxxx: Imposte sui premi Il premio di Assicurazione è soggetto ad un’imposta pari al 2,50% del premio imponibile. Disciplina dei premi e delle somme assicurate Le Assicurazioni aventi per oggetto il rischio mortedi morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, e a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal Contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Assicurato, nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa vigente. Si consideri che concorrono alla determinazione dell’importo massimo del premio sul quale calcolare la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - detrazione sopra menzionata tutti i premi versati dall’Assicurato nel periodo d’imposta a fronte di: • eventuali altre polizze stipulate dopo il 31.12.2000: assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte da qualsiasi causa derivante, polizze anche in forma mista per la quota parte del premio afferente attinente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessadi morte, fino a un massimo polizze che garantiscono il rischio di Euro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggior detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informarne l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto invalidità permanente da infortunio o da malattia non inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del 5% ovvero rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; • eventuali polizze Vita/Infortuni stipulate entro il 31.12.2000 e sulle quali l’Assicurato prosegue il pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale oneredei premi nel medesimo periodo di imposta.

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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa

Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia di contratto avente per oggetto il rischio morte, la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggior maggiore detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informarne informare l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Sulla Vita