Common use of Detraibilità fiscale dei premi Clause in Contracts

Detraibilità fiscale dei premi. Per i premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa (caso morte e non autosufficienza) è riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un importo massimo di premi pagati nell’anno pari a 1.291,14 euro (con il massimo di 530 euro per i premi pagati per la copertura caso morte che diventano 750 euro nel caso in cui il beneficiario di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa del presente contratto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001.

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Samples: Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata, a Premio Mensile Costante,, Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata, a Premio Mensile Costante, Per Il Caso Di Non Autosufficienza Negli Atti Della Vita Quotidiana, Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata, a Premio Mensile Costante, Per Il Caso Di Non Autosufficienza Negli Atti Della Vita Quotidiana

Detraibilità fiscale dei premi. Per i Sui premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa (caso morte e non autosufficienza) è riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un importo massimo di premi pagati nell’anno pari a 1.291,14 euro (con il massimo di 530 euro per i premi pagati per la copertura caso morte che diventano 750 euro nel caso in cui il beneficiario di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa del presente contratto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita di di puro rischio” (”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5% e %) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di 1.291,14 euro, viene riconosciuta annualmente al Contraente (o al soggetto che sopporta l’onere economico del pagamento del premio) o altre una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. In particolare, la detrazione spetta: • al Contraente a condizione sia il soggetto che ha pagato il premio e che l'Assicurato – se per- sona diversa – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso; • al soggetto, diverso dal Contraente, che abbia pagato il premio a condizione che il Contraente e l'Assicurato risultino fiscalmente a carico della persona che sopporta il suddetto onere. Si precisa che quanto sopra descritto si riferisce unicamente al caso in cui il Contraente sia persona fisica. Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati dal Contraente per le assicurazioni sulla vita o per le assi- curazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 20012001 (che conservano il diritto alla detrazione d'imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di 1.291,14 euro.

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Samples: Assicurazione Che Prevede Una Rendita Vitalizia a Scadenza Ed Un Capitale in Caso Di Premorienza, Entrambi Rivalutati Semestralmente Ed a Premio Annuo Costante

Detraibilità fiscale dei premi. Per Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita “DI RISPARMIO”, intendendosi per tali le assi- curazioni che prevedono l’investimento dei pre- mi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione o deduzio- ne fiscale. Sui premi versati per le assicurazio- ni sulla vita di “PURO RISCHIO”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclu- sivo i premi pagati per la copertura rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa (caso morte e non autosufficienza) è auto- sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF IR- PEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un importo massimo di premi pagati nell’anno pari stessi. Qua- lora soltanto una componente del premio ver- sato per l’assicurazione risulti destinata alla co- pertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla de- trazione d’imposta spetta esclusivamente con riferimento a 1.291,14 euro (con il massimo di 530 euro per i premi pagati per la copertura caso morte tale componente, che diventano 750 euro nel caso in cui il beneficiario di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’artviene ap- positamente indicata dalla Società. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per Per poter beneficiare be- neficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato l’As- sicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico del Contraente stessodi quest’ultimo. Ai fini fi- ni della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati versati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa del presente contrattole assicu- razioni sopra indicate, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “versati dal Contraente a fronte di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente an- teriormente al 1 gennaio 20012001 (che conserva- no il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Eu- ro 1.291,14.

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Samples: gruppocnp.it