Common use of Determinazione dell’ammontare del danno Clause in Contracts

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che: • non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che: • non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo ha o le sue parti avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora Sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro. Il valore del veicolo al momento del Sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi; per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore Assicurato. Qualora il beneficiario dell'Indennizzo sia una società di leasing e l'importo Assicurato sia comprensivo di I.V.A., l'Indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione di credito al locatario. Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle parti del veicolo, come sotto determinatoin rapporto al loro valore di listino. Limitatamente ai danni parziali sulle autovetture, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superatouso privato o agli autoveicoli trasporto promiscuo, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzoliquidazione avverrà: • relativamente alle garanzie incendio, in caso eventi atmosferici, furto e atti vandalici, senza tener conto del degrado d'uso sui pezzi di sinistro che provochi la perdita totale ricambio; • relativamente alla garanzia kasko e collisione con animali selvatici, senza tener conto del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui degrado d'uso sui pezzi di ricambio qualora il danno si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga verifichi entro sei mesi 6 anni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare immatricolazione; • relativamente agli accessori fono-audio-visivi di serie e non: - senza tener conto del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora degrado commerciale qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo si verificasse entro 5 anni dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo immatricolazione; - nella misura del 50%. Nel caso % del valore originario indicato in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscalealtro documento equipollente qualora il danno si verificasse oltre 5 anni dalla data di prima immatricolazione. Il degrado commerciale è invece applicato a tutte le parti soggette ad usura: pneumatici, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A.batteria, ad eccezione dell’ipotesi motopropulsore e parti meccaniche, linea di scarico, fanali in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di leggemateriale plastico, capote e selleria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Autovetture

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso È premesso che: • non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare l’ammonta- re del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata pubblicata sul bollettino “Eurotax giallo/ giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccanichemeccaniche ed elettriche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche ed elettriche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che: • non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice Codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza; • se l’assicurazione viene prestata a “primo rischio assoluto”, la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l’art. 1907 del Codice civile. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto: della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nella rivista “Quattroruote” richiamandosi al “Codice Infocar” del fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista “Quattroruote”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, (anche se avvenuta all’estero) l’am- montare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base al “Codice Infocar” pubblicato sulla rivista “Quattroruote” richiamandosi al fascicolo del mese in cui é stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), con il massimo del 50%; della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è é verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento riferimen- to al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata pubblicata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è é stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, parziale l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi salvo il caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso cheL’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione dei mercato. In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non ricuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata. In ogni caso: ▪ se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione; ▪ non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata; ▪ dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni; ▪ non sono indennizzabili risarcibili le spese per modificazionimodifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscaleuso, deprezzamento commerciale e simili; • se l’assicurazione copre soltanto una parte ▪ dall’ammontare del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora danno è detratto il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre recupero. L'Impresa risarcisce il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato per i primi 12 mesi, calcolati dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di giorno della prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di leggeimmatricolazione.

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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile Circolazione Dei Veicoli a Motore

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso cheL'ammontare del danno si determina stimando: • non sono indennizzabili - per i fabbricati la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le spese parti distrutte e per modificazioniriparare quelle soltan- to danneggiate, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le con esclusione delle spese di custodia ed i danni demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui (salvo quanto previsto nella tabella riepilogativa), e deducendo da deprezzamento tale risultato il valore dei residui stessi. In particolare si determina: a)l'ammontare del danno e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del della rispettiva indennità in base al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora de- ducendo da tale ammontare il valore del veicolodei residui b)il supplemento che, come sotto determinatoaggiunto all'indennità di cui ad a), risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, determina l'indennità complessiva calcola- ta in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino base al Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato ricostruzione a nuovo”. Il pagamento del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora supplemento d'indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà termi- nata la perdita totale del veicolo avvenga ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro sei dodici mesi dalla data dell'atto di prima immatricolazione liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per i danni ai fabbricati l'indennizzo sarà quindi pari alla somma dell'importo stimato come al comma a) e -se ricostruito o rimpiazzato come indicato sopra- del supplemento di cui al comma b). - per le attrezzature e l’arredamento (anche se avvenuta all’estero)qualora assicurati, l’ammon- tare del danno viene determinatonell’ambito della sola opzione B) il costo di rim- piazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico, nei limiti del capitale assicuratoal netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, sulla base del qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; deducendo quindi dal valore a nuovo del veicolo delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate . Dall’indennizzo saranno detratte le franchigie previste in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di leggepolizza.

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Samples: Convenzione Mutui Immobiliari

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che: • non sono indennizzabili le spese Per gli oggetti domestici, enti pregiati, preziosi ed effetti personali, l'ammontare del danno è dato, per modificazionigli enti sottratti o distrutti, aggiunte o migliorie apportate dal valore allo stato d'uso che avevano al veicolo in occasione della riparazionemomento del sinistro e, nonché le spese per gli enti danneggiati, dal costo di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte riparazione con il limite del valore commerciale che il veicolo ha allo stato d'uso al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora ; deducendo il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore eventualmente ricavabile dai residui. - Relativamente agli enti la cui data di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento acquisto risulti essere comprovata entro un anno dalla data del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora l'Impresa indennizza il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo di rimpiazzo degli enti stessi. - Per raccolte e collezioni in genere l'Impresa indennizza solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, senza tenere conto sottratti o distrutti, escluso, in ogni caso, il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. - Per i documenti l'Impresa indennizza le sole spese di rifacimento. - Per i valori si determina il valore nominale del deprezzamento delle parti denaro e carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ricambio per effetto della loro usuraammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. L’indennizzo dei pezzi 56. - Per i danni relativi ai titoli di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessicredito, ridotto del 10% per ogni anno intero l'Assicurato o il Contraente deve dimostrare di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettantegli a norma di leggelegge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi. - Per gli effetti cambiari, I'indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell'azione cambiaria.

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Samples: Polizza “Casa Oggi”

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso cheL’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione dei mercato. In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata. In ogni caso: • se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione; • non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata; • dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni; • non sono indennizzabili risarcibili le spese per modificazionimodifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscaleuso, deprezzamento commerciale e simili; • se l’assicurazione copre soltanto una parte dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero; • si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’ammontare del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora In tal caso la perdita totale Società liquiderà il 100% del valore. La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di leggeimmatricolazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Libro Matricola

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che: • non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice Codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza; • se l’assicurazione viene prestata a “primo rischio assoluto”, la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l’art. 1907 del Codice civile. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto: della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nella rivista “Quattroruote” richiamandosi al “Valore Infocar” del fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista “Quattroruote”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base al “Valore Infocar” pubblicato sulla rivista “Quattroruote” richiamandosi al fascicolo del mese in cui é stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%; della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è é verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero)immatricolazione, l’ammon- tare l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata pubblicata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è é stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, parziale l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi salvo il caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che: • non sono indennizzabili le spese Per gli oggetti domestici, enti pregiati, preziosi ed effetti personali, l'ammontare del danno è dato, per modificazionigli enti sottratti o distrutti, aggiunte o migliorie apportate dal valore allo stato d'uso che avevano al veicolo in occasione della riparazionemomento del sinistro e, nonché le spese per gli enti danneggiati, dal costo di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte riparazione con il limite del valore commerciale che il veicolo ha allo stato d'uso al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora ; deducendo il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore eventualmente ricavabile dai residui. - Relativamente agli enti la cui data di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento acquisto risulti essere comprovata entro un anno dalla data del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora l'Impresa indennizza il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli enti stessi. - Per raccolte e collezioni in genere l'Impresa indennizza solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, senza tenere conto sottratti o distrutti, escluso, in ogni caso, il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. - Per i documenti l'Impresa indennizza le sole spese di rifacimento. - Per i valori si determina il valore nominale del deprezzamento delle parti denaro e carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ricambio per effetto della loro usuraammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'art. L’indennizzo dei pezzi 59. - Per i danni relativi ai titoli di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessicredito, ridotto del 10% per ogni anno intero l'Assicurato o il Contraente deve dimostrare di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettategli a norma di leggelegge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio totalmente o parzialmente infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi. - Per gli effetti cambiari, I'indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell'azione cambiaria.

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Samples: www.volksbank.it

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso cheL’ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata da Quattroruote o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato. In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate. Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata. In ogni caso: • se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato da Quattroruote o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione, salvo quanto indicato alla condizione particolare f) della presente sezione; • non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata; • dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni; • non sono indennizzabili risarcibili le spese per modificazionimodifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscaleuso, deprezzamento commerciale e simili; • se l’assicurazione copre soltanto una parte dall’ammontare del danno è detratto il valore di recupero; • si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l’ammontare del danno sia pari o superiore all’80% del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora In tal caso la perdita totale Società liquiderà il 100% del valore. La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di leggeimmatricolazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Libro Matricola

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso È premesso che: • non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice Codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza; • se l’assicurazione viene prestata a “primo rischio assoluto”, la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l’art. 1907 del Codice civile. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto conto: della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino nella rivista Eurotax giallo/venditaQuattroruote” richiamandosi al “Valore Infocar” del fascicolo relativo al del mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino dalla rivista Eurotax giallo/venditaQuattroruote”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei dodici mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero)immatricolazione, l’ammon- tare l’ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino al Eurotax giallo/ venditaValore Infocar” pubblicato sulla rivista “Quattroruote” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione dello stesso, con il massimo del 50%. Qualora sia stata richiamata nella scheda di polizza la condizione particolare codice 201 “Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio”, in caso di danno totale, l’indennizzo viene liquidato in base al valore dell’ultimo adeguamento; della valutazione commerciale dello stesso pubblicata nella rivista Ruote Classiche richiamandosi al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro; nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista Ruote Classiche l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del limitidel capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo indenizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo l’indenizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi salvo il caso in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso cheL'ammontare del danno si determina stimando: • non sono indennizzabili - per i fabbricati la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le spese parti distrutte e per modificazioniriparare quelle soltanto danneggiate, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le con esclusione delle spese di custodia ed i danni demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui (salvo quanto previsto nella tabella riepilogativa), e deducendo da deprezzamento tale risultato il valore dei residui stessi. In particolare si determina: a)l'ammontare del danno e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del della rispettiva indennità in base al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora deducendo da tale ammontare il valore del veicolodei residui b)il supplemento che, come sotto determinatoaggiunto all'indennità di cui ad a), risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, determina l'indennità complessiva calcolata in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino base al Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato ricostruzione a nuovo”. Il pagamento del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora supplemento d'indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando sarà terminata la perdita totale del veicolo avvenga ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro sei dodici mesi dalla data dell'atto di prima immatricolazione liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per i danni ai fabbricati l'indennizzo sarà quindi pari alla somma dell'importo stimato come al comma a) e -se ricostruito o rimpiazzato come indicato sopra- del supplemento di cui al comma b). - per le attrezzature e l’arredamento (anche se avvenuta all’estero)qualora assicurati, l’ammon- tare del danno viene determinatonell’ambito della sola opzione D) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali od equivalenti per rendimento economico, nei limiti del capitale assicuratoal netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, sulla base del qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; deducendo quindi dal valore a nuovo del veicolo delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate . Dall’indennizzo saranno detratte le franchigie previste in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.polizza

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Di Immobili Oggetto Di Finanziamento Assicurazione Incendio Mutui Immobiliari Della Banca Nazionale Del Lavoro

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso che: Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i criteri di seguito indicati. In caso di perdita totale, l’ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo. A richiesta dell’Impresa l’assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall’Impresa stessa. • In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d’uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture. L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modificazionimodifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed deposito, i danni da deprezzamento e da mancato godimento od o uso od ed altri eventuali pregiudizi anche pregiudizi. Nella determinazione dell’indennizzo si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., nella misura in cui l’assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Se previsto il caso di natura fiscale; • se assicurazione prestata su veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l’imposta verrà riconosciuta nell’indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto. Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha aveva al momento del sinistro, la Società l’Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1907 del codice civileCodice Civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora Inoltre: • in caso di perdita totale nel caso di autovetture, il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista “Quattroruote Professional”, riferita al mese di accadimento dell’evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se assicurati. Qualora “Quattroruote Professional” non riporti la quotazione del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% la stima del valore assicuratocommerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo). Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzoA parziale deroga di quanto sopra, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro. Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parziale, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.:

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Determinazione dell’ammontare del danno. Premesso cheLa determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ciascuna partita, secondo i seguenti criteri: • non sono indennizzabili le spese Contenuto (eccetto preziosi, merci e stupefacenti, cose particolari, valori, titoli di credito e ricette farmaceutiche) Si stima il costo di rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate con altre nuove uguali oppure equivalenti per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché rendimento economico e funzionalità anche estetica (comprese le spese di custodia ed i danni trasporto, montaggio e gli oneri fiscali) deducendo da deprezzamento e da mancato godimento od tale risultato il valore di quanto, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro. • Per le cose sottratte o danneggiate, fuori uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale; • se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento inservibili prima del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’art. 1907 del codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora l’assicurazione è prestata per il loro valore del veicolo, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull’eccedenza. L’indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo, viene calcolato tenendo conto della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino “Eurotax giallo/vendita” richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistroallo stato d’uso. Nel caso di assicurazione prestata a primo rischio assoluto in cui il veicolo ogni caso la Compagnia non sia quotato dal bollettino “Eurotax giallo/vendita”indennizza, l’indennizzo viene liquidato facendo riferimento per ciascuna cosa assicurata, importo superiore al doppio del valore di mercato del veicolo stesso allo stato d’uso della cosa assicurata stessa al momento del sinistro. Qualora L’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento integrale dell’indennizzo determinato come sopra, solo se dà garanzia che gli enti sottratti o danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l’obbligo di documentare nel più breve tempo possibile tale ripristino. Se ciò non avviene, l’Assicurato dovrà restituire l’importo percepito in eccedenza rispetto al valore allo stato d’uso che le cose sottratte e danneggiate avevano al momento del sinistro. Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali) deducendo dal valore allo stato d’uso delle cose danneggiate: • il valore allo stato d’uso delle cose illese; • il valore dei residui; • gli oneri fiscali non dovuti all’Erario. Se a seguito di sinistro indennizzabile risultano rubate o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero), l’ammon- tare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, Compagnia indennizza le merci stesse sulla base del valore prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi, le commissioni e ogni altra spesa non sostenuta per la mancata consegna, fermo il disposto dell’articolo 9 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza – delle presenti Norme, a nuovo del veicolo condizione che: • le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci rimaste indenni; • le merci danneggiate non siano assicurate dall’acquirente; • l’avvenuta vendita risulti comprovata tramite documenti recanti la data della vendita e il prezzo della vendita stessa. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in base alla valutazione pubbli- cata sul bollettino “Eurotax giallo/ vendita” richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato. Qualora il danno sia parzialecorso di fabbricazione, l’indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, vengono valutate in base al valore a nuovo degli stessiprezzo della materia grezza, senza tenere conto del deprezzamento aumentato delle parti spese di ricambio per effetto della loro usura. L’indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) dello stesso, con il massimo del 50%. Nel caso lavorazione corrispondenti allo stato in cui la richiesta si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscalemercato, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’I.V.A., ad eccezione dell’ipotesi in cui l’assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentito la detrazione a norma di leggesi applicheranno questi ultimi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione