Delimitazione della garanzia Clausole campione

Delimitazione della garanzia. L’assicurazione non opera: - se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della R.C. Auto da circolazione - nel caso di controversia promossa contro l’assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore - se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento - se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità - in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti - per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C. Auto del veicolo indicato in polizza - per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto35 - per la difesa dell’assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Xxxxxx. Per l’esecuzione forzata, Linear indennizza l’assicurato nei limiti delle spese per i primi due tentativi, entro il limite del massimale. In ogni caso, l’assicurato non può accordarsi con i legali in merito agli onorari dovuti agli stessi, salvo il preventivo consenso di Linear.
Delimitazione della garanzia. L’assicurazione non è operante:
Delimitazione della garanzia. L’assicurazione non è operante: - se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione; - nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento; - se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità; - in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; - per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza; - per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (DPR 18/7/2006 n. 254, inattuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private).
Delimitazione della garanzia. Nessuna indennità viene corrisposta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 24% della totale. Quando l’invalidità permanente accertata sia invece di grado superiore al 24%, la Società liquiderà una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti: La valutazione dell’invalidità permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Nei casi di invalidità permanente non previsti dal T.U., la valutazione è concordata tra il medico dall’Assicurato ed il consulente medico della Società, che terranno conto, con riguardo ai casi di invalidità permanente previsti, della misura della quale è per sempre diminuita la capacità specifica dell’Assicurato allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla propria professione.
Delimitazione della garanzia. Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell’importo indicato, si costituisce fideiussore nell’interesse del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge o di contratto - il quale accetta per sè e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere all’Assicurato, in conseguenza di inadempienze garantite con la presente polizza in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato nella scheda di polizza, verificatesi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza dell’Assicurato e denunciate entro tre mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i tre mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà più tenuta ad alcuna prestazione. Sono esclusi dal risarcimento i lucri mancati, gli interessi ed ogni danno indiretto, le eventuali spese condominiali previste nel contratto, nonché le spese legali sostenute dall’Assicurato per il soddisfacimento delle proprie pretese creditorie relative al contratto garantito dalla presente polizza.
Delimitazione della garanzia. Nessuna indennità viene corrisposta quando l'invalidità permanente accertata sia di grado inferiore o pari al 25% della totale. Quando l'invalidità permanente accertata sia invece di grado superiore al 25%, la Società liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali seguenti: La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli infortuni e le malattie professionali, con riferimento alle disposizioni contenute nel testo unico disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124. 25 - 48 46 26 2 49 48 27 4 50 50 28 6 51 53 29 8 52 56 30 10 53 59 31 12 54 62 32 14 55 65 33 16 56 68 34 18 57 71 35 20 58 74 36 22 59 77 37 24 60 80 38 26 61 83 39 28 62 86 40 30 63 89 41 32 64 92 42 34 65 95 00 00 00-000 100 44 38 45 40 46 42 47 44 Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal T.U. la valutazione è concordata tra il Medico dell'Assicurato ed il Consulente Medico della Compagnia che terranno conto, con riguardo ai casi di Invalidità Permanente previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Delimitazione della garanzia. Per quanto concerne in particolare gli interessi, si intendono garantiti quelli previsti dagli artt. 112 e 114 CDU, nonché dagli artt. 79, 86 e 218 T.U.L.D. La garanzia comprende anche i diritti doganali, interessi e spese, qualora l’Amministrazione Doganale ne richieda il pagamento a seguito di furto e/o rapina delle merci vincolate a dogana e nei casi non coperti dall’ambito di applicazione dell’art.37 del DPR 23.01.1973, n.43 – T.U.L.D. -, il tutto, in ogni caso, nei limiti dei massimali garantiti come definiti al punto 1 della Garanzia Globale. Fermo restando quanto previsto al punto 4, la Banca ha la facoltà, non l’obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si renda possibile una richiesta di pagamento da parte del Beneficiario, di svolgere anche in nome e per conto della Ditta stipulante o del soggetto passivo del Debito Doganale, se diverso, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi. Anche, ma non limitatamente a tale fine, il Beneficiario provvederà a comunicare su richiesta della Banca gli eventi che hanno portato all’escussione della garanzia.
Delimitazione della garanzia. La società, fino a concorrenza dell’ammontare della cauzione, non oltre l’importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze intervenute nel periodo indicato in polizza, fosse tenuto a corrispondere all’ente garantito per l’esecuzione delle attivita’ di post chiusura, ripristino ambientale e l’eventuale sistemazione finale dell’area. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell’indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l’ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO