DEFINIZIONE CONTROVERSIE Clausole campione

DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Tutte le controversie fra l’Amministrazione e l’impresa, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi degli artt. 205 e 208 del D. Lgs 50/2016, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Modena.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. 1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della presente Convenzione.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 207, 208 e 211 del D. Lgs 50/2016. E’ esclusa la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D. Lgs 50/2016 La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal presente Contratto è deferita al Foro di Livorno.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro competente esclusivo quello di Reggio Xxxxxx. Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà dell’ACER di Reggio Xxxxxx che tutelerà i propri diritti a norma di legge.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Tutte le controversie tra l’Amministrazione Comunale e il Contraente che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente ai sensi dell’art. 240 del D. Lgs. 163/2006, quale che si ala natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Bologna.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Per ogni eventuale controversia è competente il foro di Roma.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Il Foro di Cagliari sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il gestore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio. E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente appalto che non si fossero potuti definire in via amministrativa con accordo bonario, saranno, nel termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite al Tribunale di Bassano del Grappa (VI) In pendenza del giudizio del tribunale competente, le Parti non sono sollevate da alcuni degli obblighi previsti nel presente atto.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’articolo 34 del decreto dei Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
DEFINIZIONE CONTROVERSIE. Tutte le controversie tra il Comune di Firenze – Servizio Infanzia, Attività Educative, Ludiche e Formative - e l’aggiudicatario, che a tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze, così durante l’esecuzione come al termine dell’affidamento, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, verranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze. Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente capitolato. Per effetto del suddetto comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.