CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA
MUTUO BANCOPOSTA.
Condizioni Generali
Ce n’è uno per tutti.
CONDIZIONI GENERALI DEL MUTUO BANCOPOSTA
(ai sensi degli artt. 38 e ss. del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, n. 385)
Art. 1
Definizioni dei termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito le “Condizioni Generali”):
- con il termine “Contratto” si intende questo contratto di mutuo;
- con il termine “Mutuo” si intende l’operazione creditizia posta in essere con il Contratto al fine di procedere all’acquisto, alla ristrutturazione dell’immo- bile ad uso abitativo, alla surroga, alla sostituzione più ristrutturazione, alla sostituzione più liquidità.
- con il termine “Parte Mutuataria” si intendono uno o più soggetti beneficia- ri del Mutuo, nonché i loro successori e/o aventi causa;
- con il termine “Banca” si intende la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, capitale sociale Euro 412.153.993,80 Codice Fiscale/Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano nr. 01340740156 -Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Iscritta all’Albo delle Banche e capogruppo del gruppo Deutsche Bank - soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG
- iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, soggetto che eroga il Mutuo ai sensi degli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito il “T.U.B.”);
- con il termine “Fideiussore”, si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i prestatore/i di garanzie personali;
- con il termine “Garante”, si intende/ono il/i soggetto/i terzo/i costituente/i ipoteca;
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
- con il termine “T.U.B.” si intende il D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Art. 2
L’importo del Mutuo, comprensivo dell’eventuale Polizza a protezione del credito, viene erogato al momento della stipula del Contratto medesimo, al netto dell’imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, e successive modifiche e integrazioni, e delle spese di istruttoria e di perizia applicate. Il TAN applicato al Mutuo è quello vigente al momento della stipu- la. Il Cliente ha l’obbligo di:
a) rimborsare alla Banca l’intero importo convenuto, alle scadenze e con le modalità indicate nell’atto di mutuo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo. A tal fine, ove abbia scelto la modalità di rimborso tramite addebito diretto in conto, il Cliente sottoscrive il Mandato di addebito di- retto SEPA e riconosce che la previsione dell’atto di mutuo riportante le scadenze e il piano di ammortamento allegato all’atto di mutuo, costitui- sce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’addebito diretto delle rate nonché di ogni altro importo che risultasse dovuto in relazione a quanto previsto dal presente contratto, ivi compresi gli importi dovuti a seguito di mancati/ritardati pagamenti;
b) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel
contratto.
Art. 3
Il rimborso del Mutuo deve essere effettuato in rate mensili posticipate com- prensive di capitale ed interessi o di sola quota interessi, come convenuto e accettato nel Contratto.
Art. 4
Le singole rate di rimborso – per il pagamento delle quali la Banca non invia alcun avviso di scadenza – così come tutti gli altri importi eventualmente dovuti in forza del Contratto sono pagati alla Banca, alle scadenze pattuite nel Contratto, mediante addebito automatico sul conto corrente della Parte Mutuataria. A tal fine la Parte Mutuataria, in sede di richiesta del Mutuo, ha sottoscritto apposita Autorizzazione per l’addebito in conto corrente del- le disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT e riconosce che la previsione dell’atto di mutuo riportante le scadenze e il piano di ammortamento allegato all’atto di mutuo, costituisce a tutti gli effetti idoneo preavviso ai fini dell’ad- debito diretto delle rate nonché di ogni altro importo che risultasse dovuto in relazione a quanto previsto dal presente contratto, ivi compresi gli importi dovuti a seguito di mancati/ritardati pagamenti. Resta ferma la responsabili- tà della Parte Mutuataria nei confronti della Banca per l’eventuale mancato pagamento. In nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. In ogni caso, la Banca può richiedere il pagamento delle rate scadute e non ancora saldate nei modi che riterrà più opportuni.
Art. 5
Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, oltre i termini di cui all’art. 40, comma 2, del T.U.B., costituisce prova dell’insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ. e determina, quindi, la decadenza della stes- sa dal beneficio del termine ed il diritto della Banca di pretendere l’immediato rimborso del debito residuo per capitale, interessi – anche di mora, nella mi- sura indicata nel terzo comma del presente articolo – ed accessori tutti. Se la Parte Mutuataria, dichiarata decaduta dal beneficio del termine con appo- sita comunicazione scritta, non procede all’immediato rimborso del Mutuo, la Banca, anche senza bisogno di pronuncia giudiziale, può iniziare gli atti
esecutivi per l’immediata soddisfazione di tutte le proprie ragioni creditizie derivanti, a qualsiasi titolo, dal Contratto. Gli interessi di mora per ritardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso sono calcolati su base annua in ragione di 2 punti percentuali in più del tasso di interesse annuo in vigore al momento della scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di alcuna intimazione né di messa in mora. Detti interessi saranno dovuti sino alla data del pagamento alla Banca, e se il tasso di interesse di mora, come sopra determinato, su- pera il limite massimo stabilito dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successi- ve modifiche ed integrazioni, detto xxxxx sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. La Banca accetta i pagamenti effettuati da un terzo solo previa rinunzia dello stesso alla surrogazione in concorrenza coi diritti di credito della Banca sino all’integrale estinzione di questi ultimi, ai sensi dell’art. 1205 cod. civ.
Art. 6
Fatta salva la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca può risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi a carico della medesima Parte Mutuataria dei seguenti eventi:
a) ritardato pagamento delle rate, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive;
b) mancato pagamento, anche di una sola rata, dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza, anche se la stessa sia composta di soli inte- ressi;
c) mancato immediato avviso alla Banca, da inoltrarsi per il tramite di Poste Italiane S.p.A., di ogni cambiamento di residenza;
d) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante apportano modifiche alla destinazione ed alla consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
e) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante non mantengono in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’immobile sul quale viene concessa ipoteca;
f) se la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante alterano la condizione giuri- dica dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca ovvero costituiscono servitù passive, modifichino od aggravino quelle eventualmente preesi- stenti.
Art. 7
Fatta salva la facoltà per la Banca di considerare gli stessi se possibile, quali indici di insolvenza della Parte Mutuataria ai sensi dell’art. 1186 cod. civ., la Banca può recedere dal Contratto per giusta causa al verificarsi a carico della Parte Mutuataria, del Garante o del Fideiussore di uno dei seguenti eventi:
a) accertamento di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
b) se non sono veritiere le dichiarazioni rese circa la propria consistenza patrimoniale per la concessione del Mutuo;
c) diminuzione della propria consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudicare il rimborso del Mu- tuo;
d) se si accerta che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla
Banca non sono veritiere.
La Banca può esercitare tale diritto entro 60 giorni dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede.
Art. 8
Obblighi normativi e regolamentari in tema di gestione del rischio di credi- to, impongono alla Banca che, per tutta la durata del Mutuo, l’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca sia assicurato contro i danni causati da incendio, caduta del fulmine, scoppio del gas e rischi connessi. A tal fine la Banca ha stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, al fine di gestione del rischio di credito, una polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e scoppio dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. La polizza assicura il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile fino alla concorrenza del debito residuo - fermo restando che le somme liquidate dalla Compagnia si inten- dono cedute pro - solvendo alla Banca per l’estinzione o la riduzione del credito da quest’ultimo vantata nei confronti della parte Xxxxxxxxx, ai sensi del successivo art.9, lett.c). Per detta copertura assicurativa, nessuna spe- sa o costo sarà sostenuto dalla Parte Mutuataria e/o dal Garante. La Parte Mutuataria si obbliga, ai sensi dell’art. 1910 C.C., ad informare - via lettera raccomandata - la Banca di eventuali assicurazioni a copertura del medesi- mo rischio contratte presso altre Assicurazioni.
Art. 9
In caso di sinistro coperto dalle polizze di cui al precedente art. 8:
a) la Parte Mutuataria e l’eventuale Garante sono obbligati, a pena di risolu- zione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 cod. civ. a denun- ziare il sinistro alla Banca, con lettera raccomandata a/r, entro 3 giorni dal
Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta
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verificarsi del sinistro stesso;
b) la Banca può intervenire negli atti di accertamento del danno, nonché, se lo ritiene opportuno, promuovere tali atti, anche attraverso soggetti terzi, a spese della Parte Mutuataria;
c) le somme pagate dalla compagnia di assicurazioni all’atto di liquidazione del danno, - in virtù della sottoscrizione della polizza incendio e scop- pio indicata all’art.8 che precede - verranno corrisposte direttamente alla Banca, la quale utilizzerà le stesse per la riduzione del credito da essa vantato, a fronte del Mutuo, nei confronti della Parte Mutuataria. Verifica- tasi tale ipotesi - ferma restando la scadenza finale del Mutuo - la Banca procede al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito re- siduo e ne dà comunicazione alla Parte Mutuataria. La Banca renderà disponibile alla Parte Mutuataria l’eventuale eccedenza rispetto al debito residuo;
d) per i danni non coperti da assicurazione resta fermo, in ogni caso, l’obbli- go della Parte Mutuataria o dell’’eventuale Garante di restituire nel primi- tivo stato l’immobile ipotecato che è stato danneggiato.
Art. 10
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante dichiarano che l’immobile sul quale viene concessa ipoteca a fronte del Mutuo è del tutto conforme alla licenza edilizia originaria e/o a quella in sanatoria e che sullo stesso non gravano vincoli, gravami, pesi od oneri di qualsiasi genere e natura diversi da quelli dichiarati dalla stessa Parte Mutuataria e dall’eventuale Garante. La Parte Mutuataria e l’eventuale Garante, a pena di risoluzione del Con- tratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di risarcimento dei danni, devono comunicare senza indugio alla Banca qualunque mutamento nello stato di fatto o di diritto del bene ipotecato, qualunque azione che possa riguardare detto bene e qualunque molestia o turbativa del possesso. La Banca può ottenere un supplemento di garanzia o di pretendere l’immediato rimborso del Mutuo, se, per mutamenti del bene o per azioni intentate da terzi, ovvero per l’esistenza sul bene stesso di vincoli, pesi o ipoteche diversi da quelli dichiarati, è modificata o diminuita la garanzia ipotecaria di cui al Contratto.
Art. 11
La Banca, previo avviso alla Parte Mutuataria, può in ogni momento far ispe- zionare l’immobile ipotecato da persone di sua fiducia. La Parte Mutuataria deve, se richiesta, prestare l’assistenza ed i mezzi necessari al fine di con- sentire tale ispezione.
Art. 12
La fideiussione eventualmente concessa nel Contratto è regolata dalle se- guenti condizioni:
a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi – anche moratori – tasse, imposte, spese – anche di carattere giudiziario – oneri ed accessori tutti, comunque connessi al Mutuo;
b) il Fideiussore deve – nel caso in cui non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative – a rimborsare alla Banca le somme che, da quest’ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, de- vono essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili an- che nei confronti di successori o aventi causa;
d) il Fideiussore, nel corso della durata del Mutuo, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rin- novi o proroghe, totali o parziali, del Mutuo, se il Fideiussore, avvisato per iscritto dalla Banca, non comunica sempre per iscritto alla Banca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni pa- trimoniali della Parte Mutuataria ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. f) la Banca deve, a richiesta del Fideiussore, comunicargli l’entità delle obbligazioni garantite, che ad essa risultano al momento della richiesta, nonché, ulte- riori informazioni concernenti dette obbligazioni, se il Fideiussore è stato a ciò autorizzato per iscritto dalla Parte Mutuataria;
h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la Parte Mutuataria che deriva dal Mutuo. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, la Banca non deve escutere la Parte Mutuataria, il Fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che è qui espressamente derogato;
i) il Fideiussore deve pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non è un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. del 6/9/2005 n. 206 e relative disposizioni correttive ed integrative, a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione della Parte Mutuataria, quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi
– anche di mora – tasse, imposte, spese, oneri ed accessori tutti in con- nessione con il Mutuo. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore
deve pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico della Parte Mutuataria. L’eventuale deca- denza di quest’ultima dal beneficio del termine è automaticamente estesa al Fideiussore;
j) se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la fideiussione è estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti della Parte Mutuataria o di garanti, se pur cofideiusso- ri, sino a quando la Banca non si è interamente soddisfatta;
l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, che esiste o che è in seguito prestata a favore della Banca nell’interesse della Parte Mutuataria;
m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l’intero am- montare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state concesse in un unico atto e l’obbligazione di alcuno dei Fideiussori è estinta o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o tran- sazione da parte della Banca;
n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è effica- cemente eseguita dalla Banca all’indirizzo indicato dal Fideiussore all’atto della prestazione della garanzia o successivamente comunicato alla Ban- ca per iscritto;
o) qualsiasi spesa – anche di carattere giudiziario – od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideius- sore.
Art. 13
La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante, a pena di risoluzione espressa del Contratto in caso di inosservanza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., senza necessità di sentenza di tribunale, sono tenuti a:
a) non modificare la destinazione e la consistenza dell’immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
b) mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’immobile sul quale è concessa ipoteca e, quindi, ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti alla sua conservazione e al suo miglioramento;
c) non alterare la condizione giuridica dell’immobile sul quale è concessa ipoteca ed, in particolare, a non costituire servitù passive né modificare od aggravare quelle eventualmente preesistenti.
La Parte Mutuataria o l’eventuale Garante devono inoltre stipulare gli even- tuali atti o patti aggiuntivi od eseguire ogni formalità richiesta dalla Banca che si rendano necessari od opportuni in relazione al Mutuo per la ricogni- zione, la migliore identificazione o l’accertamento dei beni costituiti in garan- zia, sia a conferma delle garanzie reali concordate sia a rettifica di eventuali errori od omissioni. A tal fine, la Parte Mutuataria o l’eventuale Garante con la firma del Contratto autorizzano le conseguenti annotazioni, trascrizioni, iscrizioni ed inserzioni.
Art. 14
Sul Mutuo la Parte Mutuataria deve pagare alla Banca interessi indicati nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato che costituisce parte integra- le e sostanziale dell’atto di Mutuo.
Sono, inoltre, a carico della Parte Mutuataria tutte le imposte, tasse e spese, inerenti e conseguenti al Mutuo, comprese anche quelle per la iscrizione, la riduzione, la restrizione e la cancellazione dell’ipoteca (ove questa è espres- samente richiesta con atto notarile) nonché per l’imposta sostitutiva, come pure quelle relative alla copia in forma esecutiva del Contratto da conse- gnarsi alla Banca.
Art. 15
La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e/o le norme del Contratto di Mutuo – escluse quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse del Mutuo – se sussiste un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. e successive modifiche e integrazioni. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi dell’art. 118 del T.U.B. , 1 comma, tale facoltà della Banca. In dette ipotesi, la Banca invierà, gratuitamente, una co- municazione scritta che conterrà in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, alla Parte Mutuataria presso l’ultimo domicilio comunicato, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se la Parte Mutuataria, non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. La Parte Mutuataria può recedere dal Contratto, con comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata, senza alcuna penalità, mantenendo le condizioni precedentemente praticate.
Art. 16
La Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Mu- tuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale obbliga la Parte Mutuataria alla restituzione del capitale ancora dovuto – per capitale, interessi anche di mora – prima della scadenza del Mutuo.
In caso di riduzione parziale la Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo. In caso di mutuo con tasso variabile e rata costante la Banca procederà alla definizione di un nuovo piano di ammortamento avente il valore della rata sempre costante ed il
numero di rate proporzionalmente ridotto sulla base del residuo debito risul- tante. Per i contratti di Mutuo stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attivi- tà economica o professionale (art. 120 ter T.U.B.), la Parte Mutuataria può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal Contratto, pari all’importo ripor- tato nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato. Se, per rimborsare il Mutuo, la Parte Mutuataria ottiene un nuovo mutuo da un altro intermediario bancario o finanziario, essa non deve sostenere, per legge, neanche indiret- tamente, alcun costo (ad esempio, commissioni, spese, oneri o penali) per l’esecuzione delle formalità connesse all’operazione di portabilità. Il nuovo contratto mantiene, per legge, i diritti e le garanzie, personali e reali, del Mutuo (art. 120 quater T.U.B.).”
Art. 17
Gli estratti del rendiconto sul quale vengono periodicamente registrate le rate ed, in generale, le evidenze contabili della Banca relative al Mutuo, salvo il caso di errore manifesto, fanno sempre prova, in qualsiasi sede e ad ogni effetto, del credito per capitale, interessi anche di mora, tasse, imposte, spese, oneri ed accessori verso la Parte Mutuataria.
Art. 18
La Parte Mutuataria dà sin da adesso con la propria firma del Contratto il proprio espresso e preventivo consenso alla Banca per cedere a terzi il Con- tratto stesso, ovvero ogni credito che deriva dal Contratto assieme alle rela- tive garanzie reali o personali. In tal caso, la Banca deve solo comunicare, direttamente e/o per il tramite di Poste Italiane S.p.A., tale cessione alla Par- te Mutuataria e al Fideiussore tramite lettera semplice. Tale comunicazione è idonea e sufficiente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ.
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Art. 19
La Parte Mutuataria, se il Mutuo è oggetto di accollo, deve darne comuni- cazione alla Banca, con la consegna appena possibile di copia autentica del relativo atto; in mancanza di ciò il rilascio di qualsiasi tipo di quietanza,
certificazione o comunicazione non può essere effettuato a soggetto diver- so dalla Parte Mutuataria. Ai sensi dell’art. 1273, primo comma cod. civ., la Banca può aderire all’accollo ad essa comunicato. Senza espressa di- chiarazione scritta della Banca ai sensi dell’art. 1273, secondo comma cod. civ., l’accollo non produce liberazione dagli obblighi di cui al Contratto della originaria Parte Mutuataria. Al riguardo, si precisa che l’invio di qualsiasi tipo di quietanza, certificazione o comunicazione all’accollante non costituisce liberazione della Parte Mutuataria.
Art. 20
Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria e dagli eventuali Garanti e/o Fideiussori con la stipula del Contratto sono costituite con vincolo soli- dale ed indivisibile anche per gli eventuali eredi, successori ed aventi causa, anche a titolo particolare, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dal T.U.B.
Art. 21
La Banca è totalmente estranea ad ogni e qualsiasi contestazione e contro- versia tra la Parte Mutuataria ed il soggetto che procede alla vendita od alla ristrutturazione dell’immobile per cui è stato richiesto il Mutuo.
Art. 22
La Parte Mutuataria può inviare reclami all’Ufficio Reclami della Banca, che deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stes- so. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La Parte Mutuataria può inoltre attivare una procedura di conciliazio- ne finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie fi- nanziarie e societarie – (ADR).
Art. 23
Al Contratto si applicano la legge e la giurisdizione italiana.
Esempio di Atto di Mutuo garantito da ipoteca stipulato in atto unico
(ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, artt. 38 e seguenti) in carta libera ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601
Il giorno .................... del mese .................... dell’anno ..........................
in .....................................................................................................................
davanti a me Dr ..............................................................................................
Notaio in , iscritto presso
il Collegio Notarile di .......................................................................................
e senza l’assistenza di testimoni per avervi le parti contraenti rinunciato, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:
• quanto alla parte mutuante:
- la Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza del Ca- lendario 3, capitale sociale Euro 412.153.993,80, Codice Fisca- le, Partita I.V.A. e iscrizione nel Registro delle Imprese di Mila- no n. 01340740156, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D.Lgs.
n. 58/1998, Iscritta all’albo delle Banche, e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’albo dei Gruppi Bancari soggetta all’attivi- tà di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG, Creditor ID: IT890030000001340740156, aderente al servizio SEDA, in persona del Signor ,
nato a .................................................................... il ...................................
e del Signor ,
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
nato a .................................................................... il ...................................
domiciliato/i per questo atto presso la sede legale della stessa Deutsche Bank S.p.A., il quale dichiara di intervenire nel presento atto,
- in caso di richiesta di mutuo per importi inferiori o uguali a € 400.000
nella sua qualità di procuratore di quest’ultima, a ciò autorizzato in forza dei poteri al medesimo derivanti dalla procura speciale ricevuta dal Notaio Dr.....................................................................................................................
in ............................................................................. in data ............................
n. ............................ che si allega in originale sotto la lettera “. ”;
(di seguito denominata la “Banca”);
- in caso di richiesta di mutuo per importi superiori a € 400.000
nella qualità di ..................................................................... autorizzato/i in
forza estratto del Verbale del Consiglio di Gestione della Banca stessa in data 25 Marzo 2009; estratto a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxxx di Milano, in data ............................ rep. N. ; , che, in copia auten-
xxxx, si allega al presente atto sotto la lettera “. ”;
(di seguito denominata la “Banca”);
• quanto alla parte mutuataria:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ; e
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale .............................................................................................
che interviene/engono nel presente in qualità di consumatore/i, ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera a) del D.lgs 6 settembre 2005 nr 206 (di seguito denominata anche la “Parte Mutuataria”);
• se presenti fideiussori o datori di ipoteca diversi dalla Parte Mutuataria
inserire la seguente parte:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
(di seguito denominata/i il/i “Fideiussore/i”);
• quanto alla parte che costituisce la garanzia reale di cui al presente atto:
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
- il/la Signor/a ,
nato/a a ................................................................. il ,
residente in ,
Codice Fiscale ;
(di seguito denominata/i il “Terzo datore di ipoteca”);
Detti comparenti (di seguito anche le Parti), della cui identità personale io Notaio sono certo, premettono che:
A) la Parte Mutuataria ha chiesto alla Banca un Mutuo (il “Mutuo”) a medio- lungo termine garantito da ipoteca di primo grado sostanziale, ai sensi de- gli artt. 38 e ss. del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito il “T.U.B.”),
B) la Banca, ha controllato la richiesta presentata dalla Parte Mutuataria e i documenti da quest’ultima portati alla Banca, si è basata sulla esattezza, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, pa- trimoniali e finanziarie contenuti negli stessi, e sul rilascio delle garanzie e sull’assunzione di tutti gli impegni previsti in questo atto e ha deciso di concedere alla Parte Mutuataria il Mutuo dalla stessa richiesto nei termini ed alle condizioni di seguito specificate;
tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art.1 – Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito anche il “Contratto”).
Art. 2 – Oggetto.
La Banca concede alla Parte Mutuataria, che accetta, a tito- lo di Mutuo ai sensi degli artt. 38 e ss. del T.U.B., la somma di Euro ................................................................................................................
(in lettere) , al tasso di interesse indicato al successivo art. 6, ai patti e se- condo gli obblighi previsti dalle norme di legge e dalle previsioni di questo Contratto ed, in particolare, delle Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta (di seguito anche le “Condizioni Generali di Xxxxx”) che, sottoscritte dalle Parti e da me Notaio, si allegano a questo Contratto sotto la lettera “…” e la lettera “…”. Le Parti, per espressa e concorde rinunzia, esonerano me Nota- io dalla lettura degli allegati sopracitati e del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, allegato al presente atto sotto la lettera “…” dichiarando di conoscerxx, accettarli e approvarli integralmente.
La Banca non dovrà verificare la destinazione del Mutuo ai sensi del pre- sente Contratto, né avrà alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo dello stesso da parte della Parte Mutuataria.
Art. 3 – Erogazione.
L’intero importo del Mutuo viene erogato tramite accredito sul conto n. 0020900955 partita n. acceso
presso il Centro Processing della Banca e, pertanto, la Parte Mutuataria dichiara di ricevere detto importo e rilascia, con il presente Contratto, ampia quietanza liberatoria.
La Parte Mutuataria autorizza la Banca a dedurre e trattenere da detto im- porto erogato le somme relative:
- alle spese di istruttoria e di perizia previste al successivo art. 11;
- all’imposta sostitutiva prevista al successivo art. 13.
in caso di finanziamento di Polizza Protezione del Credito tramite decur- tazione
- al premio della polizza facoltativa (Polizza Protezione del Credito) -le cui condizioni generali sono contenute nella documentazione consegnata alla Parte Mutuataria al momento della richiesta e della sottoscrizione della stessa- che la Parte Mutuataria chiede espressamente sia pagata, in uni- ca soluzione , alla Compagnia di Assicurazioni di riferimento.
Art. 4 – Modalità per l’erogazione
La Parte Mutuataria autorizza fin d’ora ed irrevocabilmente la Banca
a ......................................................................................................................
• in caso di pagamento con assegni inserire la seguente parte:
emettere, in data odierna, i seguenti assegni circolari, recanti la clausola di non trasferibilità, intestati a .............................................................................
......................................................................................................................
[indicare la denominazione dell’ente venditore dell’immobile]: nr.............................................. dell’importo di euro ;
nr.............................................. dell’importo di euro ;
nr.............................................. dell’importo di euro ;
Detti assegni sono consegnati in data odierna a ............................................
[indicare la denominazione dell’ente venditore dell’immobile].
• in caso di pagamento con bonifico SEPA e nel caso in cui lo svincolo avvenga direttamente a favore della Parte Mutuataria inserire la seguente previsione:
eseguire l’accredito dello stesso sul conto BancoPosta n..................................
intestato alla Parte Mutuataria presso ............................................................
• e nel caso in cui lo svincolo avvenga a favore di un soggetto differente dalla Parte Mutuataria inserire la seguente previsione:
eseguire bonifici bancari da effettuarsi con i seguenti riferimenti:
intestatario del conto ......................................................................................
Banca .............................................................................................................
Codice IBAN ...................................................................................................
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
per importo di euro ;
intestatario del conto ......................................................................................
Banca .............................................................................................................
Codice IBAN ...................................................................................................
per importo di euro ;
intestatario del conto ......................................................................................
Banca .............................................................................................................
Codice IBAN ...................................................................................................
per importo di euro ..........................................................................................
per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DE- BIT) sottoscritto dalla Parte Mutuataria al momento della richiesta del mutuo con la quale la Parte Mutuataria stessa ha dato a Deutsche Bank S.p.A. apposita disposizione scritta di addebito delle rate di rimborso del Mutuo sul citato conto. La predetta autorizzazione all’addebito deve intendersi irrevo- cabile per tutta la durata del piano di ammortamento.
Se il conto corrente indicato nella suddetta Autorizzazione non ha la neces- saria disponibilità di denaro, l’addebito della rata mensile verrà riproposto, sempre a valere su detto conto, tra il giorno 5 ed il giorno 15 del mese successivo. Tale addebito sarà comprensivo anche degli interessi di mora maturati nel periodo compreso tra il 27 del mese e la data di effettivo adde- bito e calcolato secondo quanto indicato al successivo art. 7.
Da inserire per qualsiasi opzione scelta se il mutuatario non è titolare di un
conto BancoPosta:
Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il giorno 27 di ciascun mese, sul conto corrente n. …………… ubicato presso la
………………………………………………….. intestato alla Parte Mutuataria, in forza del mandato n. (Autorizzazione per l’ad- debito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT) sot- toscritto dalla Parte Mutuataria al momento della richiesta del mutuo con la quale la Parte Mutuataria stessa ha dato a Deutsche Bank S.p.A. apposita disposizione scritta di addebito delle rate di rimborso del Mutuo sul citato conto. La predetta autorizzazione all’addebito deve intendersi irrevocabile per tutta la durata del piano di ammortamento.
Art. 6 – Interessi
Sul Mutuo la Parte Mutuataria deve pagare alla Banca interessi calcola- ti sulla base di un anno di 360 giorni, per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di stipula del presente atto sino a quella di estinzione totale del Mutuo, ............................................................................................................
In caso di mutui a tasso Xxxxx aggiungere la seguente previsione:
............................. secondo un tasso annuo nominale di interesse fisso, la
cui misura è pari al %.
Detto tasso di interesse rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata del Mutuo.
In caso di mutui a tasso:
❏ Fisso
❏ Variabile
❏ Misto
❏ Variabile indicizzato al tasso BCE
Art. 5 – Rimborso del Mutuo
La Parte Mutuataria si obbliga per sé e per i suoi eredi, successori e/o aventi causa con vincolo solidale ed indivisibile tra loro –pena la decadenza del beneficio del termine- a rimborsare il Mutuo in numero …… anni, con il pa- gamento di numero …… rate mensili, di cui la prima rata scade il …… e l’ultima il …… .
Ciascuna rata sarà comprensiva della quota capitale e degli interessi calco- lati al tasso indicato al successivo art.6. secondo il piano di ammortamento, qui allegato sotto la lettera “ ”.
La prima rata, invece, scade il……. , ed è pari a Euro ……… (in lettere), dal momento che comprende gli interessi, calcolati al tasso indicato al succes- sivo art. 6, maturati sull’intero capitale erogato dalla data odierna di stipula fino alla predetta data di scadenza.
Da inserire per qualsiasi opzione scelta se il mutuatario ha scelto un conto
BancoPosta per l’addebito delle rate:
Il pagamento delle rate avverrà tramite addebito, effettuato il giorno 27 di ciascun mese, sul conto BancoPosta n. intestato alla Parte Mu-
tuataria, in forza del mandato n. (Autorizzazione
In caso di mutui a tasso Variabile aggiungere la seguente previsione:
............................. secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile,
la cui misura iniziale è pari al %
Detto tasso di interesse sarà ricalcolato, automaticamente ed indipenden- temente dalla data di stipula di questo atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, e sarà pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee) l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finan- za”, maggiorato di punti percentuali per anno. In caso di diversità tra il
valore rilevato da detto Comitato di Gestione ed il valore pubblicato su detti quotidiani, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondan- do, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredito,).
Ove il risultato di tali conteggi determini una variazione del tasso applicato, che non costituisce una modifica unilaterale ai sensi dell’art. 118 TUB, la Banca procederà al ricalcolo dell’importo delle rate di rimborso del Mutuo sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del Mutuo. Tale nuovo importo sarà applicato a tutte le rate non ancora sca- dute alla data di ricalcolo.
In caso di mutui a tasso Variabile indicizzato al tasso BCE aggiungere la
seguente previsione:
............................. secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea (di seguito il “Tasso BCE”), la cui misura iniziale è pari al
............%, comprensiva dello spread di % (di seguito lo “Spread”).
Detto tasso di interesse verrà ricalcolato, automaticamente e indipendente- mente dalla data di stipula del presente atto, il primo giorno del mese suc- cessivo ad ogni variazione del Tasso BCE effettuato dalla Banca Centrale Europea e diffuso sul sito web: xxx.xxx.xxx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, maggiorando detta ultima quotazione dello Spread.
In caso di mutuo a tasso Misto, con tasso iniziale di ingresso fisso, aggiun- xxxx il seguente testo:
secondo un tasso di interesse nominale annuo fisso, la cui misura iniziale è pari al %.
Il tasso di interesse sopra indicato rimarrà fisso ed invariabile per un periodo di due / cinque / dieci anni e, quindi, sino al .........................................
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
Allo scadere di tale periodo biennale /quinquennale / decennale e dei suc- cessivi di uguale durata in cui il Mutuo viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, con una raccomandata A/R entro 30 ( trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà scegliere la conversione della tipologia di tasso di inte- resse applicato al periodo biennale/quinquennale / decennale antecedente, a scelta tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Se, invece, la Parte Mutuataria non esercita detta scelta, al Mutuo conti- nuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/ricalcolato come di seguito indicato.
Sia nel caso di esercizio della scelta della Parte Mutuataria per la conver- sione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio della stessa, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così determinati:
- tasso di interesse fisso determinato dalla Banca pari al tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare an- tecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo bien- nale/ quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis maggiorato dello 0,02%, con l’aggiunta di ulteriori punti percentuali per anno.
- tasso di interesse variabile determinato dalla Banca, pari alla quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee), l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scaden- za della rata di rimborso del precedente periodo biennale/ quinquennale/ decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno se- guente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali per anno. In caso di
difformità tra il valore rilevato da detto Comitato di Gestione ed il valore pubblicato da detti quotidiani sopracitati, per tasso XXXXXXX si intende quello rilevato dal Comitato di Gestione.
Tale tasso di interesse, nel periodo via di riferimento, verrà poi ricalcolato automaticamente il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, la quotazione del tasso EURIBOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare ante- cedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicem- bre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavoratori bancari, oppure il giorno lavorativo immediatamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURI- BOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quo- tidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di ...................
punti percentuali per anno. Se non è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dal- la Banca, arrotondata, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredito,).
In caso di mutuo a tasso Misto con tasso iniziale di ingresso variabile, ag- giungere il seguente testo:
secondo un tasso annuo nominale di interesse variabile, la cui misura inizia-
le è pari al %.
Detto tasso di interesse sopra indicato verrà ricalcolato automaticamente ed indipendentemente dalla data di stipula di questo atto, il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre di ogni anno, la quotazione del tasso EURI- BOR 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione l’ultimo giorno lavorativo bancario di ciascun trimestre solare antecedente la predetta data di ricalcolo (pertanto, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre, se giorni lavorativi bancari, oppure il giorno lavorativo immedia- tamente precedente), diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’e- ventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno seguente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali per anno. Se non
è possibile rilevare il tasso EURIBOR con dette modalità, si farà riferimento alla media aritmetica – calcolata dalla Banca, arrotondata, se necessario, al sedicesimo di punto percentuale superiore – dei tassi interbancari a tre mesi quotati nella medesima data sopra indicata dai due istituti di credito italiani maggiori per quota globale di mercato degli impieghi (attualmente IntesaSanpaolo, Unicredito).
Allo scadere del periodo biennale/quinquennale/decennale e quindi alla data del e dei successivi di uguale durata in cui il
Mutuo viene convenzionalmente ripartito e come risulta nell’allegato piano di ammortamento, la Parte Mutuataria, con una raccomandata A/R alla Ban- ca entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascuno di detti periodi, potrà scegliere per la conversione della tipologia di tasso di interesse, applicato al periodo biennale / quinquennale / decennale antecedente, scegliendo tra il cd. “tasso di interesse variabile” ed il cd. “tasso di interesse fisso”, calcolati come in appresso.
Se, invece, la Parte Mutuataria non esercita detta scelta, al Mutuo conti- nuerà ad applicarsi la medesima tipologia di tasso (cd. “tasso di interesse variabile” ovvero il cd. “tasso di interesse fisso”), calcolato/ricalcolato come in appresso.
Sia nell’ipotesi di esercizio del diritto di opzione della Parte Mutuataria per la conversione della tipologia di tasso di interesse, sia in caso di mancato esercizio dello stesso, i tassi di interesse fisso e variabile saranno così de- terminati:
- tasso di interesse fisso determinato dalla Banca pari al tasso IRS (Interest Rate Swap) a 2 / 5 / 10 anni ISDA BENCHMARK RATES – rilevato, alle ore 11,00 di Bruxelles, l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare an- tecedente la scadenza della rata di rimborso del precedente periodo bien- nale / quinquennale / decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis maggiorato dello 0,02%, con l’aggiunta di ulteriori punti percentuali per anno.
- tasso di interesse variabile determinato dalla Banca pari la quotazione del tasso EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 3 mesi 360 rilevato dal Comitato di Gestione dell’EURIBOR (Euribor Panel Steering Committee), l’ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare antecedente la scaden- za della rata di rimborso del precedente periodo biennale/ quinquennale/ decennale, diffuso sul circuito Reuters alla pagina ATIA01 od all’eventuale pagina sostitutiva in cui l’EURIBOR è quotato e pubblicato il giorno se- guente la data di rilevazione sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “MF/Milano Finanza”, maggiorato di punti percentuali per anno. In caso di
difformità tra il valore rilevato da detto Comitato di Gestione ed il valore pubblicato da detti quotidiani, per tasso EURIBOR si intende quello rileva- to dal Comitato di Gestione.
Tale tasso di interesse, nel periodo via via di riferimento, verrà poi ricalco- lato automaticamente come indicato nel secondo capoverso del presente articolo.
La Banca e la Parte Mutuataria danno atto pertanto che l’importo delle rate di rimborso del Mutuo potrà variare in base alle variazioni del tasso di inte- resse applicabile al Mutuo ai sensi del presente articolo, e che il suo ricalcolo verrà operato direttamente dalla Banca.
Da inserire per qualsiasi opzione scelta:
La Banca precisa e la Parte Mutuataria prende atto che il T.A.E.G. (Xxxxx Xxxxx Effettivo Globale), relativo al mutuo in oggetto, è pari al ....................
Art. 7 – Interessi di Mora
Se la Parte Mutuataria non rimborsa integralmente tutte le rate, oppure le paghi con ritardo sulle rispettive scadenze, dovrà pagare sulle somme im- pagate interessi di mora da calcolare sulla base di un anno di 360 giorni per i giorni effettivamente trascorsi dalla data di scadenza della rata rimasta impagata sino a quella di pagamento della stessa, secondo il tasso annuo nominale di interesse pari a quello in vigore, indicato all’art. 6, al momento della scadenza della rata rimasta impagata, maggiorato di 2 punti percen- tuali per anno.
Se il tasso degli interessi di mora, come sopra determinato, supera il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996 n.108 e successive mo- difiche e integrazioni, detto tasso sarà automaticamente riportato al valore di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.
Sugli interessi di mora la Banca non procederà alla capitalizzazione perio- dica.
La Banca può far valere in ogni modo le proprie ragioni di credito.
Art. 8 – Garanzie
A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni della Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto ed, in particolare, del ripagamen- to del Mutuo, del pagamento degli interessi, anche di mora, come indicati nei precedenti articoli 6 e 7, delle tasse, delle imposte, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle previste dall’art. 2855, primo comma cod. civ. - sono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie indicate di seguito.
La Parte Mutuataria/il Terzo datore di ipoteca costituisce/ono ipoteca con- venzionale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto alla fine di que- sto articolo ( “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessio- ne dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere),
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
In caso di mutui a tasso:
❏ Variabile – qualsiasi tipologia
❏ Misto – entrambe le tipologie di ingresso
aggiungere il seguente testo:
Tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clausole di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Mutuo previste nel Contratto. Queste clausole do- vranno essere inserite, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscrizione, perché l’adeguamento si verifichi automaticamente.
L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizioni, acces- sioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Im- mobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte pregiudicare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: .......................................................
Per ogni quinto del debito originario estinto, la Parte Mutuataria potrà chie- dere, a propria cura e spese, la riduzione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B.
Se presenti Fideiussori continuare con la seguente previsione:
Il/i Fideiussore/i intervenendo nel presente atto si costituisce/ono fideiussore/i solidale/i della Parte Mutuataria nei confronti della Banca, sino alla concorrenza della somma di Euro (in lettere)
per l’adempimento di tutte le obbligazioni a carico della Parte Mutuataria in dipendenza del Contratto, e di eventuali proroghe o rinnovazioni, anche tacite, del Mutuo. La fideiussione è regolata dalle norme riportate all’art. 12 delle Condizioni Generali di Mutuo.
inserire la descrizione dell’immobile concesso in garanzia
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Art. 9 – Decadenza dal beneficio del termine
Ferme le ipotesi indicate degli artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Mutuo, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. costituisce decadenza dal beneficio di ogni termine previsto dal Contratto, pertanto la Banca può esigere immediatamente il rimborso di quanto dovuto dalla Parte Mutuataria.
Art. 10 – Formula Esecutiva
In caso di mancato integrale e puntuale pagamento degli importi dovuti dalla
Parte Mutuataria in dipendenza del Mutuo, la Banca potrà procedere coatti- vamente contro la Parte Mutuataria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in forza della copia esecutiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.
Art. 11 – Condizioni Economiche
La Parte Mutuataria dichiara di aver preso visione delle Informazioni Gene- rali sul Credito Immobiliare offerto a Consumatori e del Prospetto Informati- vo Europeo Standardizzato
Per ciascuno degli operazioni indicate di seguito, la Parte Mutuataria accetta di pagare alla Banca le seguenti somme:
1. per l’istruttoria della pratica di Mutuo e per la perizia dell’Immobile: Euro (in lettere);
2. per ogni invio della comunicazione periodica ex art.119 del T.U.B.: Euro 0,00 (zero/00);
3. per ogni invio della certificazione interessi: Euro 0,00 (zero/00);
4. per ogni dichiarazione della Banca circa la sussistenza di credito: Euro 0,00 (zero/00);
5. per ogni comunicazione ulteriore o più frequente rispetto a quelle previste ai sensi di legge ovvero trasmesse con strumenti di comunicazione diver- si rispetto a quelli previsti dal Contratto: Euro 0,00 (zero/00);
6. per gli adempimenti conseguenti all’accollo del Mutuo da parte di un ter- zo: Euro 0,00 (zero/00).
Per le comunicazioni di cui ai sopracitati punti 2 e 3, in caso di invio con stru- menti di comunicazione telematica, la Parte Mutuataria non dovrà pagare alla Banca alcun costo.
Il pagamento di dette somme – ad esclusione di quelle indicate ai n. 1, 4, 5 e 6 – avverrà con addebito sul conto corrente indicato al precedente art. 5. Al riguardo, la Parte Mutuataria, al momento della richiesta del Mutuo, ha sot- toscritto l’Autorizzazione per l’addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT.
La somma indicata al punto 1 verrà trattenuta dall’importo erogato come specificato nell’art. 3. Per il pagamento delle somme di cui ai punti 4, 5 e 6
la Parte Mutuataria si impegna ad effettuare il pagamento delle somme so- pra indicate tramite bonifico bancario da effettuarsi alle seguenti coordinate XX00X0000000000000000000000.
Al riguardo, la Banca e la Parte Mutuataria convengono che quest’ultima, al momento della richiesta del Mutuo, ha sottoscritto l’Autorizzazione per l’ad- debito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE DIRECT DEBIT per l’addebito di dette somme sul conto corrente, indicato al precedente art.5.
La Parte Mutuataria può rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il Mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale porta alla chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del Mutuo.
Limitatamente ai soli contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse da quelle indicate all’art. 120 ter del T.U.B. la Parte Mutuataria può rimbor- sare anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con il pagamento di un unico compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere su- periore all’1(uno) % del capitale residuo ancora dovuto.
Qui in appresso si fornisce un esempio di tale compenso onnicomprensivo:
A) capitale oggetto di rimborso = euro 1.000,00 (mille/00);
B) commissione (pari all’1% di A) = euro 10,00 (dieci/00);
C) compenso onnicomprensivo (pari ad A + B) = euro 1.010,00 (milledie- ci/00).
Portabilità del Mutuo:
Se, per rimborsare il mutuo, ottiene un nuovo mutuo da un’altra banca/inter- mediario, la Parte Mutuataria non deve sostenere, per legge, neanche indi- rettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali) per l’esecuzione delle formalità connesse all’operazione di portabilità. Il nuovo Mutuo conserva, per legge, i diritti e le garanzie , personali e reali, del Mutuo (art. 120 quater TUB).
Art. 12 – Modifica delle condizioni economiche
La Banca può modificare unilateralmente le condizioni economiche e/o le norme del Contratto di Mutuo – escluse quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse del Mutuo - se sussiste un giustificato motivo, ai sensi dell’art. 118 del TUB, così come modificato dal Dlgs 141/2010 e successive modifiche e integrazioni. La Parte Mutuataria approva specificatamente, ai sensi dell’art.
118, 1 comma, TUB tale facoltà della Banca.
In dette ipotesi, la Banca invierà gratuitamente una comunicazione scritta alla Parte Mutuataria presso l’ultimo domicilio comunicato, con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se la Parte Mutuataria, entro lo stesso termine non recede dal Contratto. La Parte Mutuataria può recedere dal Contratto, con comunicazione alla Banca a mezzo raccoman- data, senza alcuna penalità, mantenendo le condizioni precedentemente praticate.
Art. 13. – Tasse, imposte, spese, oneri ed accessori
Tutte le tasse, le imposte, gli oneri, le spese e gli accessori di questo atto (e di quelli conseguenti) e del Mutuo sono a carico della Parte Mutuataria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, c.1, del D.P.R. n. 601 del 29.9.1973, così come modificato dall’art. 12, c. 4, del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145, le parti dichiarano di optare per la corresponsione dell’imposta sostitutiva in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e delle tasse sulle concessioni governative nella misura prevista dalla legge.
Fermo il vincolo solidale ed indivisibile di cui al precedente art. 5, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al DPR 29/9/73 nr.601
Inserire una delle seguenti tre fattispecie [scegliendo, alternativamente, tra le ipotesi a); b) e c)] per ciascuno dei soggetti che compongono la Parte Mutuataria:
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
Il/la Sig./ra .......................................................................................................
dichiara che il Mutuo viene concesso : a) ❏ b) ❏ c) ❏
a) quanto a Euro (importo in lettere) per l’ac-
quisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione e relative per- tinenze (“prima casa” come definita dalla normativa vigente per l’appli- cazione di aliquota ridotta in sede di trasferimento di immobili). Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, nella misura ridotta dello 0,25%, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”), convertito dalla Legge 19 ottobre 2004 nr. 257.
In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mutuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interessi e simili).
b) quanto a Euro (importo in lettere) per fi-
nalità differenti dall’acquisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abi- tativo. Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella misura ridotta dello 0,25%, non rientrando lo stesso nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (conv. in L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta nell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”), convertito dalla Legge 19 ottobre 2004 nr 257.
In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mu- tuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qual- sivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interessi e simili).
c) quanto a Euro (importo in lettere) per l’ac-
quisto o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative perti- nenze, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II - bis all’ar- ticolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, nr. 131. Pertanto, in relazione al Mutuo, si applica l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella misura del 2%.
In caso di dichiarazione falsa o mendace circa la destinazione del Mutuo, la Parte Mutuataria terrà la Banca sollevata ed indenne da qualsivoglia responsabilità ed onere dovesse derivare alla stessa in dipendenza di detta dichiarazione (ivi incluse somme dovute a titolo di soprattassa, sanzioni, interesse e simili).
Sono inoltre a carico della Parte Mutuataria le spese, gli onorari ed i diritti notarili di questo atto, ivi compresi quelli relativi al rilascio di una copia del Contratto in forma esecutiva per la Banca e di una copia autentica per la Parte Mutuataria, nonché quelli relativi alle formalità di iscrizione, annotazio- ne e cancellazione ipotecaria ove richiesta per atto notarile.
Saranno a carico della Parte Mutuataria anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla decadenza della stessa dal beneficio del termine, dalla risolu- zione del ovvero dal recesso dal Contratto.
La Parte Mutuataria dispone ed autorizza sin d’ora la Banca a dedurre e trat- tenere dal Mutuo, successivamente alla sua erogazione, l’importo dell’impo- sta sostitutiva nella misura in vigore al momento della stipula di questo atto, fermo e la Parte Mutuataria è obbligata a rimborsare alla Banca gli importi che quest’ultima fosse chiamata a versare all’amministrazione finanziaria in relazione sia ad eventuali maggiorazioni di detta imposta qualora il finanzia- mento dovesse rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 1-bis, comma 6 del DL 168/2004 (con. In L. 191/2004) come da interpretazione autentica contenuta dell’art. 2 del DL 220/2004 (“Decreto Correttivo”).
Art. 14 – Elezione del domicilio
Agli effetti del presente atto e per ogni diverso effetto di legge, le Parti con- traenti eleggono il seguente domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 cod. civ. e dell’art. 30 cod. proc. civ.:
- la Banca, anche agli effetti della iscrizione ipotecaria ex art. 39, comma 1 del T.U.B., presso la propria sede, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 - XXXX- XX;
- la Parte Mutuataria, il/i Garante/i ed il/i Fideiussore/i presso l’indirizzo di residenza dichiarato nel presente atto o successivamente comunicato alla Banca, con lettera raccomandata a/r.
Le Parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando di avere piena ed esatta conoscenza del loro contenuto.
.................................................., ..............................
Luogo Data
Firma del Notaio rogante
........................................................................................................................
Firma della Parte Mutuataria
........................................................................................................................
Firma del/i Garante/i
........................................................................................................................
Firma del/i Fideiussore/i
........................................................................................................................
Firma della Banca
........................................................................................................................
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
A) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTE- ZIONE DEI DATI PERSONALI) – SERVIZI E/O PRODOTTI PRINCIPALI, FORNITA DA POSTE ITALIANE S.P.A.
Poste Italiane S.p.A. (di seguito, “Poste”), con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, 000, che opererà in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, “Codice”), fornisce le seguenti informazioni riguar- danti il trattamento dei dati personali del cliente (di seguito, “Interessato”).
Fonte dei dati personali
I dati personali sono raccolti, eventualmente anche fuori sede, o anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui Poste si avvale (fra le quali il sito internet ed il call center), al momento della richiesta del/i prodotto/i o del/i servizio/i, principale/i e/o opzionale aggiuntivo/i1, oppure nel corso del/i rapporto/i contrattuale/i.
Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferi-
mento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto
I dati personali forniti dall’Interessato e/o acquisiti:
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
a) in fase di adesione al primo prodotto e/o servizio principale o nel corso del rapporto contrattuale; e/o
b) in fase di adesione ad ogni successivo, ulteriore prodotto e/o servizio prin- cipale e/o opzionale aggiuntivo o nel corso del rapporto contrattuale;
saranno trattati da Poste per dar corso alla richiesta dell’Interessato e/o per eseguire gli obblighi derivanti sia dal primo che da ogni eventuale, succes- sivo contratto principale e/o opzionale aggiuntivo stipulato con l’Interessato o per adempiere a sue specifiche richieste prima della conclusione del con- tratto, inoltre per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione del/i rapporto/i contrattuale/i ivi com- presi i rapporti relativi ad eventuali servizi e/o prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dall’Interessato. Per queste finalità il conferimento dei dati è ne- cessario. In assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto.
Per finalità amministrativo-contabili, Poste potrà comunicare i dati persona- li alle società del Gruppo Poste Italiane. I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quel- le funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale- assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
Poste potrà utilizzare, senza il consenso dell’Interessato e salva la sua opposizione, i recapiti di posta elettronica e di posta cartacea dallo stesso forniti nel corso del rapporto, per inviare proprio materiale pubblicitario o promuovere una propria vendita diretta o per compiere proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale relativamente a prodotti e servizi analoghi a quelli richiesti.
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati in relazione all’eventuale richie- sta dell’Interessato di partecipare ad operazioni a premio promosse da Po- ste Italiane S.p.A. e/o da società del Gruppo Poste Italiane.
Inoltre, i dati personali saranno trattati da Poste - con lo specifico consenso dell’Interessato, di natura facoltativa e revocabile in qualsiasi momento - per le seguenti ulteriori finalità:
1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane;
2 per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante l’impiego del telefono e della posta cartacea, nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi;
3. per svolgere attività di profilazione consistente nell’individuazione di pre- ferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell’Interessato, in modo da soddisfare le esigenze dell’Interes- sato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso di cui ai punti 1 e/o 2, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati ai precedenti punti 1 e 2;
4. per comunicare i dati di profilazione dell’Interessato alle società del Grup- po Poste Italiane e consentire a queste ultime di conoscerne preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo, in modo da migliorare i prodotti o servizi forniti dalle società del Gruppo Poste Italiane e soddisfa- re le esigenze dell’Interessato medesimo, nonché per effettuare, previo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati al precedente punto 1.
Xxxxx tratterà i dati personali dell’Interessato conformemente al consenso da questi prestato, per le finalità suindicate, in fase di adesione al primo prodotto e/o servizio principale.
In caso di cessazione del primo prodotto e/o servizio principale – ed annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi - ma di vigenza di almeno un ulte- riore prodotto e/o servizio principale, i dati dell’Interessato continueranno ad essere trattati da Poste nel rispetto del consenso da questi prestato in occasione del citato primo prodotto e/o servizio principale. Tale consenso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento.
In caso di cessazione dell’unico e/o ultimo prodotto e/o servizio principale, così come degli annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi, i dati dell’In- teressato non saranno più trattati da Poste per le finalità suindicate.
Particolari categorie di dati: dati sensibili e dati giudiziari
I dati sensibili - cioè i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politi- che, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a ri- velare lo stato di salute e la vita sessuale - potranno essere trattati da Po- ste, con il consenso scritto dell’Interessato e in conformità all’autorizzazione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, esclusivamente per l’esecuzione di particolari servizi o operazioni richieste dall’Interessato e/o per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con l’Interessato. In assenza del conferimento dei dati e del consenso al relativo trattamento, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto.
I dati giudiziari – cioè i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxxx di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di pro- cedura penale -,potranno essere trattati da Poste esclusivamente nei casi autorizzati da espressa disposizione di legge o provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In tali casi il conferimento dei dati è obbligatorio.
Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, infor- matici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra in- dicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili o Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati
I dati personali saranno trattati da Incaricati del trattamento designati dal Re- sponsabile del trattamento, e opereranno sotto la diretta autorità di quest’ul- timo, nel rispetto delle istruzioni ricevute.
Il Responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore della funzio- ne Sicurezza delle Informazioni di Poste Italiane S.p.A., domiciliato presso Xxxxx Xxxxxx x. 000, 00000 - Xxxx, al quale l’Interessato potrà rivolgersi per richiedere l’elenco aggiornato degli eventuali ulteriori Responsabili interni ed esterni.
Inoltre, Poste Italiane potrà comunicare i dati personali a soggetti terzi, ivi comprese le società del Gruppo Poste Italiane, per lo svolgimento di alcu- ne attività (o parte di esse) strettamente necessarie per dar corso alla ri- chiesta dell’Interessato e/o per l’esecuzione del contratto. I predetti soggetti opereranno in qualità di Responsabili esterni, appositamente nominati da Poste, oppure in qualità di Titolari autonomi del trattamento; in tale ultimo caso, provvederanno a rendere all’Interessato idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. Tali soggetti, in relazione al prodotto o al servizio richiesto, potranno essere individuati nell’ambito delle seguenti ca-
1 Per «opzionale aggiuntivo» si intende un prodotto o servizio offerto, su base obbligatoria o facoltativa, in aggiunta rispetto al prodotto o servizio principale, anche se ad esso non strettamente connesso.
tegorie: A) soggetti ai quali Poste Italiane affida la gestione, l’installazione/ manutenzione di impianti e/o sistemi informatici/telematici e/o la consegna, l’installazione/manutenzione degli apparati e dei prodotti (ivi compresa la posta elettronica); B) soggetti (ad es. call center) ai quali Poste Italiane af- fida attività di assistenza, pubblicità, promozioni, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; C) soggetti incaricati per la stampa e imbusta- mento delle comunicazioni dirette agli interessati; D) soggetti che prestano attività di assistenza e consulenza; E) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e assicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento;
F) Autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIC, Banca d’Italia, CAI); G) soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo del- le frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari; H) soggetti che svolgono attività di garanzia assegni; I) soggetti preposti all’attività di recu- pero crediti; L) soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Poste anche nell’interesse del- la clientela; M) soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione, la registra- zione ed il trattamento di dati contenuti in documenti cartacei o informatici concernenti lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli; N) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione, elabo- razione e archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela. Per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati è possibile rivolgersi al sopra indicato Responsabile del trattamento.
Esercizio dei diritti ex art. 7, D. Lgs. n. 196/03
Mod. MBP-C Condizioni Generali del Mutuo BancoPosta – Ed. Ottobre 2016
Poste Italiane S.p.A., Titolare del trattamento, informa l’Interessato che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o inte- grazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco per i trattamenti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi, gratuitamente, al trattamento dei dati anche con riferimento alla sola ricezione di comunica- zioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e all’offerta diret- ta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi, effettuate mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, nonché, con gli stessi mezzi,al trattamen- to dei dati per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o di soggetti terzi.
A tal fine, l’Interessato può rivolgersi al Centro Servizi Privacy di Poste Ita-
xxxxx X.x.X., con sede in Xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx. 0, 00000 – Xxxxxxx. In alternativa, può inviare una comunicazione a mezzo e.mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx oppure via fax al nu- mero 0000000000.
B) INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003 N. 196 FORNITA DA DEUTSCHE BANK S.p.A.
1. I dati personali del soggetto (di seguito l’“Interessato”) che richiede o be- neficia dei servizi connessi al Conto BancoPosta offerti dalla Deutsche Bank S.p.A. (di seguito anche “Banca”) in possesso di quest’ultima sono raccolti direttamente presso l’Interessato ovvero presso terzi, nel qual caso le informazioni di cui alla presente sono fornite all’Interessato all’atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. Tale informativa può non comprendere gli elementi già noti all’Interessato e non è dovuta nei casi previsti dalla legge. Può accadere inoltre che, in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dall’Interessato (e.g.: pagamento di quote associative a movimenti sindacali, partiti politici, associazioni a carattere religioso, filo- sofico o simili), la Banca venga in possesso di dati che la legge definisce come “sensibili” (cioè idonee a rivelare l’appartenenza dell’Interessato stesso a detti enti e, quindi, le sue convinzioni, ovvero informazioni sul suo stato di salute, la sua vita sessuale, la sua origine razziale ed etnica), per il cui trattamento la legge richiede una specifica manifestazione di consenso.
2. Titolare del trattamento è la Deutsche Bank S.p.A., Piazza del Calendario
3 - 20126 Milano - Cap. Soc. Euro 412.153.993,80 C. F., P. IVA e iscri- zione al registro delle imprese di Milano n. 01340740156 - aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - iscritta all’albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario Deutsche Bank, a sua volta iscritto all’al-
bo dei gruppi bancari. La Deutsche Bank S.p.A. è una società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG (di se- guito “DB AG”), con sede in Francoforte (Repubblica Federale Tedesca) e fa parte del gruppo mondiale di quest’ultima (di seguito “gruppo DB AG”).
3. Responsabile del trattamento dei dati personali dell’Interessato posto in essere dalla Banca (di seguito il “Trattamento”) è attualmente il preposto alla Macro-Divisione PCAM, domiciliato presso la Banca al seguente indi- xxxxx: Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
4. I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito della normale at- tività di erogazione del credito nelle sue diverse forme, nonché dell’emis- sione di strumenti di pagamento (oltre alle attività connesse e strumentali) e per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rappor- ti con l’Interessato (e.g.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con l’Interessato);
b) finalità connesse agli obblighi rinvenienti da leggi, da regolamenti e dal- la normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (e.g.: Centrale Rischi, legge sull’usura, legge sull’antiriciclaggio, ecc.);
c) finalità funzionali all’attività della Banca, per le quali l’Interessato ha facoltà di manifestare o meno il suo consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
– rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca, eseguita direttamente oppure attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
– promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca o di società terze, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.;
– indagini di mercato.
5. In relazione alle finalità suindicate, il Trattamento è posto in essere – nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre ispirata l’attività della Banca – mediante elaborazioni manuali, strumenti informa- tici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dell’Interessato (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza). L’appartenenza della Banca al gruppo DB AG comporta, al- tresì, che i dati personali dell’Interessato, nel rispetto delle modalità di cui sopra, sono detenuti su supporti informatici presso la DB AG.
6. Per lo svolgimento di gran parte delle sue attività la Banca, come tutte le grandi imprese, si rivolge pure a società esterne, anche estere, per:
– l’effettuazione di lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei rapporti esistenti con l’Interessato e delle disposizioni dallo stesso ricevute;
– l’esecuzione di operazioni disposte dall’Interessato e relative a prodotti o servizi di terzi collocati dalla Banca, nonché per la gestione di servizi di pagamento;
– il controllo del rischio finanziario e delle frodi, nonché il recupero dei
crediti.
Inoltre, i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati dalla
Banca:
– alla DB AG o a società estere del gruppo DB AG dalla medesima ap- positamente indicate. Tali comunicazioni, dovute al fatto che la Banca è controllata dalla DB AG e fa conseguentemente parte del gruppo DB AG, sono finalizzate a consentire alla medesima DB AG di relazionare, in forza di obblighi normativi, la propria autorità di vigilanza, ovvero di controllare la gestione dei rischi finanziari, nonché la sana e prudente gestione propria e dei soggetti appartenenti al gruppo DB AG;
– a enti che rilevano rischi finanziari al fine di alimentare le banche dati da loro gestite (c.d. “sistemi di informazioni creditizie”), cui possono avere accesso i loro aderenti (altre banche ed enti finanziari) in sede di valutazione delle richieste di finanziamento loro inoltrate, a fini di contenimento del rischio creditizio, quali:
• CRIF - Centrale Rischi Finanziaria S.p.A., Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000
Xxxxxxx
• CTC - Consorzio Tutela del Credito, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
• Experian Information Services S.p.A. Xxx X. Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
• SIA - Società Interbancaria per l’Automazione, Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti - provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004
COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDI- TIZIE, FORNITA DA DEUTSCHE BANK S.p.A.
Per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La ri- guardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per va- lutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno co- municate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Xxx chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sa- pere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso (tale consenso non è ne- cessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa). In caso di pagamenti con ritardo
o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la
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Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il facsimile presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx inoltrandolo alla nostra società:
DEUTSCHE BANK S.p.A.
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX XX e-mail: xxxxxxxxxx.xxxx@xx.xxx
e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, CRIF S.p.A., Experian Informa- tion Service S.p.A., SIA S.p.A.
Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni. Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanzia- mento e adempiere ad obblighi di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazio- ni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy. it).I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguarda- no sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informa- zioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riserva- tezza degli stessi, anche nel caso
di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati possono essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affida- bilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CTC - Consorzio per la Tutela del
Credito, xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, tel. 00 00000000-00, fax 00 00000000, xxx.xxxxxxxxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, ve- dere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no.
2. ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con sede legale in
Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx. Fax: 000 0000000, Tel: 000 0000000, sito internet: www. consumatori.crif. com / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche,
società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata
/ USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO:
CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti
sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri con- venzionati disponibili al sito xxx.xxxx.xxx).
3. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information Services S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxxxx x.00, 00000 Xxxx; Recapiti uti- li: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli in- teressati), Xxx X. Xxxxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx - Fax: 000.000.000, Tel: 000.000.000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari fi- nanziari nonché altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commer- ciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispet- tivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riporta- ta nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico/ USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si /ALTRO: Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elen- chi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian Information Services S.p.A. possono venire a cono- scenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale tratta- mento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx.
4. ESTREMI IDENTIFICATIVI: Sistema centralizzato di rilevazione dei rischi
di importo contenuto (CICCR o Centrale rischi associativa) gestito da SIA S.p.A., xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx, tel. 00 00000, fax 00 00000000, sito internet: xxx.xxx.xx / TIPOLOGIA DI SISTEMA: solo positivo / PARTECI- PANTI: banche, società finanziarie, intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993 / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: 24
mesi per le persone fisiche (elevabili a 36 mesi), 36 mesi per le persone giuridiche / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: no. ..................................................................................................................
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivol- ga alla nostra società al preposto alla Divisione Private & Business Clients, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indi- cati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’inte- grazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice sulla protezione dei dati personali; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa |
morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione |
ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione |
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) |
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento ef- fettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx) |