Danni da inquinamento Clausole campione

Danni da inquinamento. Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.
Danni da inquinamento. Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato, qualora lo stesso non si trovi in circolazione.
Danni da inquinamento. A maggior precisazione delle Condizioni Generali di Assicurazione., la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati.
Danni da inquinamento. La Società siobbliga a corrispondere, entro i limiti convenuti per la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell’ambiente causato dalla perdita di sostanze solide, liquide e/o gassose dal Veicolo identificato anche qualora lo stesso non si trovi in circolazione. La presente Condizione aggiuntiva non opera tuttavia per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del Veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
Danni da inquinamento. A parziale deroga di quanto disposto all’Art. 110 lettera g), la garanzia comprende i danni corporali e materiali in conseguenza di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile ed accidentale di impianti, condutture e macchinari fissi in genere. Sono esclusi dalla garanzia i danni corporali e materiali derivanti da emissione o fuoriuscita di sostanze inquinanti in conseguenza di occlusione, tracimazione e/o rigurgito, da qualunque causa determinati, dagli impianti, condutture e macchinari, nonché da serbatoi e cisterne mobili e fisse. La garanzia opera: fino al limite del massimale RCT per danni a persone; nell’ambito del massimale RCT per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo e ciò fino alla concorrenza dell’importo e con l’applicazione della franchigia/scoperto indicati nello SCHEMA RIEPILOGATIVO.
Danni da inquinamento. Nei limiti di cui ai massimali di Responsabilità Civile, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora lo stesso non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle suddette sostanze.
Danni da inquinamento. La garanzia prevede il risarcimento dei danni prodotti a terzi da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento. Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è in circolazione (stazionante su area privata), con il limite di Euro 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni da inquinamento. Limitatamente alle aziende agricole di estensione non superiore a 15 ettari e con numero complessivo di capi di bestiame adulto (bovino, suino ed equino) non superiore a 20, l’assicurazione comprende i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 500, e col massimo risarcimento di € 104.000 per annualità assicurativa. A deroga di quanto previsto dall’art. 25 l’Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale, e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 C.C.) anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese; ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Danni da inquinamento. Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza; la Compagnia risponde fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno di € 500.000,00 (cinquecentomila).
Danni da inquinamento. Estensione con sovrappremio - EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale 56.1.5. Ricorso terzi Estensione con sovrappremio - Massimale globale