Common use of Danni da furto Clause in Contracts

Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenza, per danni involontariamente cagionati:

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Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende L’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’assicurato dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione l’azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenzadall’Assicurato. Questa La garanzia è prestata con uno scoperto dei 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 150,00.= per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti il massimo di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIEuro 50.000,00.= per ciascun periodo assicurativo annuo. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito nell’ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa estensione di garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti uno scoperto del 10% per ogni sinistro. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l’importo di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. Euro 50.000,00.=. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato l’Assicurato è tenuto a rispondere, anche rispondere ai sensi degli articoli artt. 1783, 1784 e 1784, 1785 bis del e 1786 Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con l’applicazione dello scopertoil massimo di Euro 30.000,00= per ciascun sinistro, della franchigia e dei limiti previa detrazione di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00.=. La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche per la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’AssicuratoDirigenti, dei lavoratori parasubordinati Quadri e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenzaDipendenti del Contraente, per danni involontariamente cagionati:cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 Codice Penale. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati. Nel caso in cui il danno sia dovuto a colpa grave delle predette persone, la Società di riserva il diritto di rivalsa nei loro confronti.

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Danni da furto. A parziale deroga La Società indennizza, nel limite della somma assicurata alla relativa partita, i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina delle cose assicurate (con esclusione di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONIsistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche intendendosi per tali sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l’attività svolta), anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante 1. Rottura , scasso 2. Uso fraudolento di chiavi,uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza mezzi di custodia, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) punto 1. Sono parificati a danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – o della rapina i guasti e i danni causati alle cose assicurate per compiere l'azione delittuosa – commettere il furto o la rapina o nel tentativo di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenzacommetterli. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei Le garanzie ed i rispettivi limiti di risarcimento d’indennizzo previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIpresente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i Società pertanto si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni ai locali materiali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori diretti dovuti a: a. perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature e dei servizidelle merci, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di situati negli stabilimenti dell’Assicurato e/o presso terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a risponderecausati da furto, anche ai sensi degli articoli 1783con destrezza, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazionerapina, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Enteestorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se non solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; b. distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in rapporto connessione al compimento di dipendenzaun furto o di una rapina, c. furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci A condizione che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per danni involontariamente cagionati:la loro eventuale perdita o danneggiamento.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risk Property

Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONIdell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera d) danni da furto, la garanzia comprende l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’assicurato dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione l’azione delittuosa – di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenzadall’Assicurato. Questa La garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti il limite di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 250,00. A parziale deroga dell’art. 5.7 LIMITI DI INDENNIZZO Esclusioni e delimitazioni DEDUCIBILIlettera m) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, qualora l’assicurazione sia riferita ad assicurati che effettuano lavori di autori- parazione come previsto dall’art. 1 delle Legge n 122 del 5 febbraio 1992, la garanzia comprende i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge. La garanzia comprende è prestata purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge stessa e purchè detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento. • alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsiasi spesa ine- rente la sostituzione o riparazione delle stesse; • da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti an- tincendio e antifurto; • da mancato uso o disponibilità del veicolo; • derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati. A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera m) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’assicurato all’Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purchè lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni ai locali e alle cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione dei lavori. • agli impianti, apparecchiature e/o cose istallate od oggetto di terzi trovantisi nell'ambito lavori di esecuzione dei lavori e dei servizimanutenzione e/o riparazione, nonché alle qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose sulle installate e i danni conse- guenti al loro mancato uso; • da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata ri- spondenza all’uso per i quali si eseguono i sono destinati; • da mancato o intempestivo intervento di manutenzione. • derivanti da interruzioni o sospensioni di attività. • entro due anni, dalla data di ultimazione lavori, ma esclusi per attività rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1) Legge 46 del 5 marzo 1990, con i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato seguenti limiti: per i danni alle a cose, verificatisi entro il primo anno dall’ultimazione dei lavori, sino ad un importo massimo di € 100.000,00, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per sinistro; per danni a cose e persone, verificatisi nel corso del secondo anno dall’intervento, sino ad un massimo risarcimento di terzi€ 50.000,00, consegnate o non consegnateper sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro; • entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, per le quali l’assicurato è tenuto altre attività, con i seguenti limiti: per danni a risponderecose, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenzasino ad un importo massimo € 100.000,00, per danni involontariamente cagionati:sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro. In entrambi i casi la garanzia riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le carat- teristiche dell’intervento stesso.

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Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONIall’articolo Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenzadall'assicurato. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIdall’apposita tabella [LSF]. La garanzia comprende Beni consegnati e non consegnati A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli articoli 1783Artt.1783, 1784 e 1784, 1785, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIdall’apposita tabella [LSF]. L’Assicurazione Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile personale derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati lavori e dei lavoratori servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con rapporto l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenza, per danni involontariamente cagionati:risarcimento previsti dall’apposita tabella [LSF].

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Samples: Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi E Verso Prestatori D’opera RCT/O

Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIRISARCIMENTO - SCOPERTI - FRANCHIGIE. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIRISARCIMENTO - SCOPERTI - FRANCHIGIE. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIRISARCIMENTO - SCOPERTI - FRANCHIGIE. L’Assicurazione comprende La garanzia copre la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicuratodi tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003amministratori, n. 276 - collaboratori e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenza, dell’Ente per danni involontariamente cagionati:arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, volontari e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali, di veicoli, di natanti a motore, di aeromobili e di fuochi pirotecnici. È però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà e utilizzo di cani. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall’allestimento e smontaggio, nonché operazioni di carico e scarico.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende La garanzia copre la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicuratodi tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003amministratori, n. 276 - collaboratori e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenza, dell’Ente per danni involontariamente cagionati:arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, volontari e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. Si intendono altresì comprese le attività di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all’infanzia, volontari con la qualifica di controllori, regolarmente abilitati ed autorizzati in ausilio al Servizio di Polizia Provinciali, sezione faunistica, per svolgere attività di controllo sul territorio, Ausiliari P.G. impiegati nello svolgimento dell’attività per c/ del contraente). S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali, di veicoli, di natanti a motore, di aeromobili e di fuochi pirotecnici. È però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà e utilizzo di cani. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall’allestimento e smontaggio, nonché operazioni di carico e scarico.

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Samples: www.provincia.siena.it

Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONIdell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera d) danni da furto, la garanzia comprende l’assi- curazione vale per la responsabilità civile derivante all’assicurato dell’Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione l’azione delittuosa – di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenzadall’Assicurato. Questa La garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti il limite di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI di € 50.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo previa applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 250,00. n.122 del 5 febbraio 1992) A parziale deroga dell’art. 5.7 LIMITI DI INDENNIZZO Esclusioni e delimitazioni DEDUCIBILIlettera m) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, qualora l’assicurazione sia riferita ad assicurati che effet- tuano lavori di autoriparazione come previsto dall’art. 1 delle Legge n 122 del 5 febbraio 1992, la garanzia comprende i danni subiti e/o causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali lo stesso sia responsabile ai sensi di legge. La garanzia comprende è prestata purchè l’Assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge stessa e purchè detti danni si siano verificati e siano denunciati durante il periodo di validità dell’assicurazione e comunque entro un anno dall’intervento e riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento. • alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione o manutenzione nonché qualsia- si spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse; • da incendio e furto, anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto; • da mancato uso o disponibilità del veicolo; • derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati. A parziale deroga dell’art. 5.7 – Esclusioni e delimitazioni – lettera m) danni cagionati da opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’assicurato all’Assicurato nella sua qualità di installatore, riparatore, manutentore anche di cose da lui non installate, purchè lo stesso sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge, per i danni ai locali e alle cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l’ultimazione dei lavori. • agli impianti, apparecchiature e/o cose istallate od oggetto di terzi trovantisi nell'ambito lavori di esecuzione dei lavori e dei servizimanutenzione e/o riparazione, nonché alle qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose sulle installate e i danni conseguenti al loro mancato uso; • da vizio o difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali si eseguono i sono destinati; • da mancato o intempestivo intervento di manutenzione. • derivanti da interruzioni o sospensioni di attività. • entro due anni, dalla data di ultimazione lavori, ma esclusi per attività rientranti nel campo di applicazione D. Lgs. del 22/1/2008 n.37, con i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato seguenti limiti: per i danni alle a cose, ve- rificatisi entro il primo anno dall’ultimazione dei lavori, sino ad un importo massimo di € 100.000,00, per sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto pari al 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza, con il minimo di € 250,00 per sinistro; per danni a cose e persone, verificatisi nel corso del secondo anno dall’intervento, sino ad un massimo risarcimento di terzi€ 50.000,00, consegnate o non consegnateper sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro; • entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, per le quali l’assicurato è tenuto altre attività, con i seguenti limiti: per danni a risponderecose, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenzasino ad un importo massimo € 100.000,00, per danni involontariamente cagionati:sinistro e anno assicurativo, previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro. In entrambi i casi la garanzia riguarda esclusivamente i lavori per i quali sussista regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente all’accertamento del danno, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.

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Danni da furto. A parziale deroga Fermo il disposto di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONIcui all’Art. 1.3 “Esclusioni” comma w), relativamente ai beni di cui alle categorie 1A, 4A e 4B dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’Assicurazione”, limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati è prestata alle condizioni che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata linea verticale a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – meno di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato 4 m dal suolo o da terzi su committenzasuperfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza, o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Questa garanzia è prestata Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm2 e con l’applicazione dello scopertolato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm2. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2. Sono parificati ai danni di furto i danneggiamenti agli impianti e alle apparecchiature assicurati, provocati in occasione del tentato o consumato furto. Relativamente ai beni di cui al comma 2) e comma 6) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione”, ferme tutte le altre esclusioni della Polizza Convenzione, l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con il minimo pari all’importo della franchigia e dei limiti indicata nella scheda di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILIPolizza, fermo il disposto di cui all’Art. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio”. Relativamente ai beni di cui al comma 3) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione”, ferme tutte le altre esclusioni della Polizza Convenzione, l’indennizzo sarà effettuato, per i danni singolo sinistro, previa detrazione di un importo pari al 5% dell’indennizzo medesimo con il minimo pari all’importo della Relativamente ai locali e alle cose beni di terzi trovantisi nell'ambito cui al comma 5) dell’Art. 1.1 “Oggetto dell’assicurazione”, ferme tutte le altre esclusioni della Polizza Convenzione, l’indennizzo sarà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con l’applicazione dello scoperto, il minimo pari all’importo della franchigia e indicata nella scheda di Polizza, fermo il disposto di cui all’Art. 3.1 “Beni strumentali concessi in sub-locazione o sub-noleggio”. Relativamente alla garanzia furto si precisa che, in riferimento ai beni di cui al comma 5) paragrafo a), è escluso il contenuto dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenza, per danni involontariamente cagionati:beni assicurati.

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Danni da furto. A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo ESCLUSIONI, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI. L’Assicurazione comprende La garanzia copre la responsabilità civile personale dei Prestatori d’opera dipendenti dell’Assicuratodi tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare - disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003amministratori, n. 276 - collaboratori e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, anche se non in rapporto di dipendenza, dell’Ente per danni involontariamente cagionati:arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, volontari e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti. S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali, di veicoli, di natanti a motore, di aeromobili e di fuochi pirotecnici. È però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà e utilizzo di cani. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall’allestimento e smontaggio, nonché operazioni di carico e scarico.

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