Common use of Cronoprogramma Clause in Contracts

Cronoprogramma. 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

Appears in 4 contracts

Sources: Contract, Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto

Cronoprogramma. 19.1 L’Appaltatore24.1 La tempistica prevista per l’esecuzione dei Lavori e la realizzazione dell’Opera è individuata nel Cronoprogramma Allegato “IX”, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e che si impegna a rispettare, ritenendo le tempistiche ivi previste realistiche e idonee ai fini dell’esecuzione di tutto quanto dedotto nel Contratto. I Lavori dovranno essere tassativamente completati entro [•] Giorni dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori. Resta, altresì, inteso che le tempistiche definite nel Cronoprogramma potranno essere prolungate nei casi previsti dal Contratto. 24.2 Fermo restando il termine stabilito ruolo del Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione di ogni singola fase di progettazione costruttiva e lavorazione, l’Appaltatore dovrà coordinarsi con il Committente e/o con i suoi consulenti e/o collaboratori e dovrà organizzare incontri intermedi con tali soggetti per verificare il rispetto della tempistica prevista nel Cronoprogramma. 24.3 Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà – previa consultazione con l’Appaltatore, con il CSE e con il Direttore dei Lavori – di proporre modifiche al Cronoprogramma. 24.4 Entro 15 (quindici) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto, è obbligato l’Appaltatore dovrà evidenziare le fasi di esecuzione dei subappalti, la preparazione dei documenti di cantierizzazione ed i relativi periodi di approvazione, periodi di fabbricazione e periodi di consegna, i periodi di approvazione delle campionature, i tempi esecutivi parziali, le successioni di realizzazione, le eventuali concomitanze nell’esecuzione dei Lavori e gli indici di produttività del cantiere, nonché fornire il piano degli approvvigionamenti e dei subappalti ed il programma di sviluppo dell’ingegneria. Resta inteso che il Direttore dei Lavori ed il RUP si esprimeranno sull'accettazione o meno di tali programmi entro 10 (dieci) Giorni dalla relativa presentazione da parte dell’Appaltatore. 24.5 Durante l’esecuzione dell’Opera, il Committente, assistito dal Direttore dei Lavori e dal RUP, effettuerà periodicamente, con cadenza da definirsi, la verifica del rispetto dell’avanzamento dei lavori con riferimento al Cronoprogramma. Entro 15 (quindici) Giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore provvederà a consegnare e sottoporre al benestare all’approvazione del Direttore dei Lavori un programma dettagliato ed operativo di esecuzione dei Lavori da eseguire, dei mezzi da immettere nell’Area Cantiere, dell’organico e delle qualifiche del personale da impiegare (il “Piano Operativo per la Committenza”), che tenga altresì conto delle possibili interferenze derivanti dalla presenza di altri appaltatori nell’Area Cantiere e nelle aree limitrofe. Il Piano Operativo per la Committenza dovrà essere sviluppato dall’Appaltatore nel rispetto del Cronoprogramma e del PSC e dovrà essere idoneo a garantire l’ultimazione dei Lavori nei termini contrattuali e terrà conto delle ulteriori precisazioni che il Committente e/o il Direttore dei Lavori avrà nel frattempo fornito. Il Piano Operativo per la Committenza sarà sottoposto all’approvazione del Direttore dei Lavori, che dovrà confermarlo entro i successivi 10 (dieci) Giorni dalla sua ricezione. L’approvazione del Piano Operativo per la Committenza da parte del Committente e del Direttore dei Lavori non solleverà l’Appaltatore dagli impegni e dagli obblighi indicati nel Contratto e nei relativi Documenti Contrattuali. Qualora il Piano Operativo per la Committenza non venisse approvato dal Committente e dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore, nel termine di 5 (cinque) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dalla segnalazione della mancata approvazione, dovrà predisporre un completo nuovo piano tenendo presenti i rilievi formulati allo stesso dal Committente e/o dal Direttore dei Lavori. Il Piano Operativo per la Committenza approvato è vincolante per l'Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili e dettagliato cronoprogrammaogni altra modalità e di fornire il personale, articolato i materiali, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per fasi operative la realizzazione del predetto Piano nei termini concordati. Il Committente, il Direttore dei Lavori e il CSE si riservano la facoltà di chiedere modifiche al Piano Operativo per la Committenza, che dovranno essere tempestivamente apportate dall’Appaltatore. 24.6 L’Appaltatore ogni 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇ dovrà fornire al Committente una rapporto di dettaglio sul Cronoprogramma, contenente: a) l’aggiornamento del Cronoprogramma, con indicazione degli stati di avanzamento programmati ed effettivi all’ultimo giorno della settimana precedente (il “Periodo di Riferimento”); b) la Curva dell’avanzamento fisico-economico delle produzioni mensili previste dall’Appaltatore (Curva ad “S”), ottenuta valorizzando in funzione del termine utile generale termini economici ogni attività; c) l’indicazione degli stati di avanzamento dei Lavori programmati per i successivi 15 (quindici) ▇▇▇▇▇▇; d) la descrizione dei fatti e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stessocircostanze incidenti sulla programmazione e sull’esecuzione dei Lavori, nonché degli altri vincoli l’indicazione di eventuali problemi di natura ambientale e/o inerenti alla sicurezza del Cantiere, avvenuti nel Periodo di Riferimento, delle criticità e di tutti i fattori che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni possano in qualche modo ausare un ritardo rispetto al termine cui all’art. 24.1. Resta inteso che il Direttore dei Lavori e/o il RUP potranno formulare osservazioni in merito al contenuto del rapporto di dettaglio di cui al Contratto presente comma e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza richiedere all’Appaltatore di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito adottare tutte le azioni e/o di altre opere affidate ad altre impreseapportare tutte le integrazione ritenute necessarie od opportune. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

Appears in 1 contract

Sources: Contract for Works

Cronoprogramma. 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione, fatta salva ogni decisione del Committente. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata dimancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

Appears in 1 contract

Sources: Contratto Di Appalto

Cronoprogramma. 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, Il progetto esecutivo è obbligato a sottoporre al benestare corredato del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli costituito da un diagramma che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuitirappresenta graficamente, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con forma chiaramente leggibile, tutte le esigenze dell’esercizio ferroviariofasi attuative dell’intervento, ivi comprese le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini fasi di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte redazione del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte progetto esecutivo, di approvazione del Direttore progetto, di affidamento dei lavori, l’Appaltatore di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. ▇▇▇▇’istanza di ▇▇▇▇▇▇▇ decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve provvedere ai necessari aggiornamenti ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in dipendenza caso di eventuali varianti progettuali econsegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, comunqueappena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. La sospensione è in ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmentecaso disposta dal responsabile unico del procedimento e gestita secondo i casi disciplinati all’articolo 121 del D.Lgs. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finalin. 36/2023. Ai sensi dell’art. 43, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26d.P.R. n. 207/2010, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel nel caso di mancata presentazione opere e impianti di spe ciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione. Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, stru mentazioni, mezzi d’opera e fasi delle suddette giustificazioni ovvero nel caso attività di controllo da porre in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione essere durante l’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed a raggiungere il livello i criteri di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale valutazione e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26risoluzione delle non conformità.

Appears in 1 contract

Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Cronoprogramma. 19.1 L’AppaltatoreI contenuti dello studio sulla viabilità del Comune presentano rilevanti interrelazioni con le ipotesi progettuali per la trasformazione dell’area Vismara, entro così come possono costituire un supporto utile alle elaborazioni analitiche del Pgt, per la cui redazione il termine stabilito Comune ha messo a bando l’affidamento dell’incarico. Il presente cronoprogramma considera l’utilità di coordinare alcuni dei temi oggetto della presente proposta con le fasi progettuali relative al Masterplan per l’area ex Vismara, oltre che con gli studi per il PGT, e pertanto si articola in Contrattodue fasi, è obbligato che saranno oggetto di due contratti di consulenza separati, seppure si tratti di approfondimenti fortemente interrelati. In particolare la fase 2 – La trasformazione dell’area ex Vismara e gli impatti sulla viabilità locale, sarà oggetto di un contratto di consulenza da attivarsi a sottoporre al benestare conclusione del Committente un completo e dettagliato cronoprogrammacontratto previsto per la fase 1. La valutazione infatti della variante di tracciato alla strada provinciale “Della santa” non può non considerare anche le ipotesi di trasformazione dell’area ex Vismara, articolato per fasi operative le evidenti implicazioni in termini di traffico indotto che qualsivoglia soluzione produrrà sulla viabilità esistente e in funzione del termine utile generale progetto. In questo senso, le analisi proposte alla scala urbana, finalizzate a valutare gli effetti che le trasformazioni dell’area ex Vismara produrranno sulla viabilità locale, in assenza di un masterplan che restituisca la distribuzione planimetrica dei volumi, saranno orientate a costruire delle simulazioni possibili a partire dai dati disponibili e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivinoricavabili dall’Accordo di Programma, per lo sviluppo poi trovare elementi di approfondimento con l’avvio del successivo contratto di consulenza. La prima fase relativa al trattamento del punto “1. Valutazione delle prestazioniprevisioni viabilistiche del PRG vigente“ , dalle pattuizioni avrà una durata complessiva di mesi nove mesi dalla firma del contratto (si esclude dal periodo il mese di agosto), indicativamente così articolata: - Entro i cinque mesi successivi alla firma del contratto - relazione tecnica che restituisca e interpreti i risultati dei rilievi di traffico condotti all’interno dell’ambito comunale; - relazione tecnica relativa al sistema della viabilità urbana in cui restituire il quadro delle previsioni infrastrutturali di scala locale e sovralocale, le principali criticità della rete viaria comunale esistente; - relazione tecnica sulle simulazioni modellistiche effettuate sulla rete della viabilità esistente (simulazione dello scenario di riferimento, definito considerando le trasformazioni infrastrutturali attese a livello sovracomunale nell’orizzonte 2010-2020, con particolare riferimento al Contratto Sistema Viabilistico Pedemontano e dalle interferenze dovute le opere ad esso connesse). - nei quattro mesi successivi - proposte di intervento per risolvere le criticità rilevate sul sistema della viabilità esistente, anche in riferimento agli scenari progettuali oggetto di valutazione; - relazione tecnica sulle simulazioni modellistiche effettuate per valutare gli effetti sulla viabilità urbana delle proposte progettualità in atto (variante alla eventuale coesistenza strada provinciale della Santa e trasformazione area ex Vismara) e comparazione fra gli scenari di altri cantieri intervento e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito quello di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predispostoriferimento; - relazione tecnica sugli scenari di accessibilità in riferimento alla condizione attuale, programmatica (riferita alla realizzazione dell’Autostrada Pedemontana) e di progetto con e senza che l’Appaltatore abbia titolotangenziale urbana. La seconda fase, per tale motivorelativa al punto “2. La trasformazione dell’area ex Vismara e gli impatti sulla viabilità locale“, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuitisarà oggetto di un successivo contratto di consulenza tra Comune di Casatenovo e DiAP Politecnico di Milano, da stipularsi nel 2010, in modo che ragione dell’utilità di un coordinamento degli studi con l’incarico per la redazione del Masterplan per l’area ex Vismara. Nel quadro della proposta presentata, i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini rilievi di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo traffico sullo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ fatto, saranno eseguiti da una società terza (zero virgola tre per millePolinomia srl) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo che lavorerà sotto il coordinamento tecnico del singolo stato gruppo di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura lavoro del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26Diap.

Appears in 1 contract

Sources: Accordo Con Il Politecnico Di Milano Per Lo Studio Sulla Viabilità