Common use of CRITERI DI INDENNIZZO Clause in Contracts

CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice o di una falange dell'alluce è stabilito nella metà; metà della percentuale fissata per la perdita anatomica di una falange dell'allucetotale del rispettivo dito, nella metà; mentre per la perdita di una falange di qualunque altro dito, dito l’indennizzo è stabilito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità di Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, stabilirsi caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 78, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari la somma assicurata relativa al Piano Assicurativo prescelto dall’Aderente al momento dell’adesione al Programma Assicurativo. La prestazione viene corrisposta a € 70.000,00. condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 78, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00400,00 per ogni frattura, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad potrà usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corsocorso e che, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel nel caso in cui, invece, cui sia stato scelto prescelto il Piano di Garanzie FamigliaCoppia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso con riferimento agli altri componenti all’altro componente della Coppia. Resta inteso che, qualora l’Aderente non sia interessato a mantenere attiva la Polizza, potrà disdire il Contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativaPremio, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, contattando la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 giorni.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente invalidità permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente invalidità permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente invalidità permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente invalidità permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente invalidità permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente d’invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente invalidità permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente invalidità permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia L’IMPRESA corrisponde l’Indennizzo l'INDENNIZZO per le sole conseguenze dirette dirette, esclusive ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistentioggettivamente constatabili dell'INFORTUNIO. Pertanto, se Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato dell'INFORTUNIO, l'ASSICURATO non è affetto da menomazioni preesistentifisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio l'INFORTUNIO avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in In caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno di cui all'art. 2.4 "INVALIDITÀ PERMANENTE" sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente invalidità preesistente. Relativamente alla GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE se l’ASSICURATO, per causa indipendente dall’INFORTUNIO che ha determinato un’INVALIDITÀ PERMANENTE a suo carico, decede: • prima che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di un professionista incaricato dall’IMPRESA, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai BENEFICIARI designati in POLIZZA o, in assenza di designazione, agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o testamentaria, purché i postumi permanenti siano obiettivamente accertabili sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta; ▪ per la perdita • dopo che i postumi permanenti siano stati accertati mediante visita medico legale da parte di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente un professionista incaricato dall’IMPRESA, l’INDENNIZZO verrà corrisposto ai BENEFICIARI designati in misura da stabilirsiPOLIZZA o, caso per casoin assenza di designazione, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria agli eredi individuati secondo le norme della successione legittima o fonatoria causata dalla perdita stessatestamentaria. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito mancato accordo sull’accertabilità dei postumi permanenti e/o sulla loro quantificazione, resta salva la facoltà delle parti di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00ricorrere all’arbitrato irrituale.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta; ▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 70.000,00. ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che in caso di adesione al Piano di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessa. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.

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CRITERI DI INDENNIZZO. La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti. La determinazione del grado di Invalidità Permanente IP viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che: ▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente IP previste per il lato destro varranno per il lato sinistro; ▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente IP indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della alla funzionalità perduta; ▪ nel in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilito stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito; ▪ nel in caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; ▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente IP soltanto l'asportazione totale; ▪ nei casi di Invalidità Permanente IP non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, conto con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione; ▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente IP tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi; ▪ in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno di IP sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente IP preesistente; ▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente IP in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’AssicuratoIP del genitore Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 78: ▪ corrisponde a favore del bambino/ragazzo Assicurato l’Indennizzo mensile previsto dal Piano Assicurativo per la durata assicurata prescelta dal Contraente al momento dell’acquisto della Polizza; l’Indennizzo mensile si incrementa annualmente sulla base del piano indicato nel Certificato di assicurazione ed è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato, corrisponde dopodiché la Compagnia corrisponderà l’eventuale somma residua in un’unica soluzione; ▪ presta a titolo gratuito le garanzie relative al medesimo un Indennizzo pari Pacchetto Base a € 70.000,00protezione del bambino/ragazzo fino al compimento del 21° anno di età del bambino/ragazzo Assicurato. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione della documentazione di seguito indicata: ▪ relazione medica sulle cause della IP; ▪ certificati medici comprovanti l’entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti; ▪ eventuale certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto; ▪ eventuale documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.); ▪ eventuale conferma di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro; a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto; ▪ l’Invalidità Permanente Totale i postumi permanenti si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 7, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00. La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che: ▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità ancorché successivamente alla scadenza del Contratto; ▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio. Nel nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamentecui, a seguito della documentazione medica prodottatrascorsi 2 anni dall’Infortunio, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossai postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l’Indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la copertura opera con valutazione in riferimento al Sinistro denunciato, ma da quadro presentato dall’Assicurato in quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortuniomomento. Resta inteso che in caso qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di adesione al Piano Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di Garanzie Individuo, l’Assicurato continua ad usufruire documentazione idonea a provare lo stato di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, dopodiché il Programma Assicurativo cessaIP. Nel caso in cui, invece, sia stato scelto il Piano di Garanzie Famiglia, il Programma Assicurativo rimane attivo e la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare con riferimento agli altri componenti del Nucleo familiare. A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Considerato un Indennizzo - una somma assicurata pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, 600,00 al mese; - una durata assicurata pari a 5 anni; - un sinistro avvenuto in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.data 01/03/2022;

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