Costituzione E Accantonamento Del Fondo Clausole campione

Costituzione E Accantonamento Del Fondo. 1. Il Fondo è costituito da una somma, non superiore al 2%, calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.
Costituzione E Accantonamento Del Fondo. Il fondo “Incentivi per funzioni tecniche” è determinato nel limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara al netto dell’IVA ed è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione e dell’eventuale quota spettante, se richiesta, alla Centrale Unica di Committenza regionale in caso di procedure di gara dalla stessa espletate anche per conto dell’ASP di Trapani. Il fondo di cui sopra è rideterminato in caso di ricorso ad eventuali opzioni di proroga, rinnovo, estensione o variante ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, per ciascun appalto interessato. L’importo del fondo così determinato non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso d’asta offerto in sede di gara o di negoziazione. Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere accantonate, prevendendo nella delibera o determina a contrarre l’apposito impegno e/o riserva su apposito conto per le “Spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, e devono essere previste all’interno del quadro economico dell’appalto. L’ottanta per cento (80%) delle risorse finanziarie del fondo “Incentivi per funzioni tecniche” costituisce l’incentivo per il personale ed è ripartito, per ciascun lavoro, servizio o fornitura al personale avente diritto. Il restante venti per cento è destinato, all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al progetto di innovazione e a quanto specificamente previsto all’art.113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Costituzione E Accantonamento Del Fondo 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).