Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € . Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.provincia.savona.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € fissato in 30'000,00 (diconsi euro trentamila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

COPERTURE ASSICURATIVE. 1. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € all’importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: sic.comunedisinnai.com

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € fissato in 1.500.000,00 di euro. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 1.500.000,00 di euro. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.gruppomarchemultiservizi.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € fissato in 100.000,00 (diconsi euro centomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.unionedelfossanese.cn.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € all'importo contrattuale al netto dell'iva. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx è massimale sarà pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di a 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.regione.sardegna.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza Il Gestore dovrà tempestivamente stipulare con primaria compagnia di assicurazione che copra polizze assicurative atte a garantire la copertura di tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti rischi derivanti dell’organizzazione del Salone ed in particolare dovranno essere stipulate le polizze assicurative in ottemperanza a causa quanto previsto dall’art. 13 del danneggiamento Contratto di Locazione con GL Il gestore dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata del presente accordo idonea copertura assicurativa contro ogni rischio derivante dall'utilizzo delle Aree Espositive impiegate, contro ogni rischio locativo e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma occupazione e contro ogni rischio da assicurare è pari a 500.000 € . Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per tutti i danni causati comunque cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori del Salone, dai suoi collaboratori e/o dipendenti e dai partecipanti al Salone pagandone i relativi premi. In detta copertura saranno parificati a terzi la Fondazione per il cui xxxxxxxxx è pari al cinque per cento della somma assicurata per Libro, i suoi dipendenti ed aventi causa. L’impegno riguarda tutte le opere aree di occupazione del Salone e di competenza del Gestore incaricato Il massimale di detta copertura dovrà essere di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurofranchigia non superiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). La copertura assicurativa decorre dalla Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata a Fondazione entro i 30 giorni precedenti la data di consegna dei lavori e cessa alla data inizio delle operazioni di emissione allestimento del certificato Salone, insieme ad un documento attestante l’avvenuto pagamento delle previste rate di collaudo provvisorio premio. Questo per quanto riguarda l'allestimento. Non so se ci dovrebbero essere delle polizze o garanzie su uso del certificato marchio etc. Resta fermo l’obbligo del Gestore di regolare esecuzione o provvedere comunque decorsi dodici mesi dalla data alle coperture assicurative previste dall’art. 13 del contratto di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzelocazione.

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Samples: Bozza Di Contratto

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € all’importo del Contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo massimale di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro€ 500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture Infrastrutture e dei trasporti Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: provincia.nuoro.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in un importo pari a 500.000 € quello del contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: www.comunenevianodilecce.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza Il Gestore dovrà tempestivamente stipulare con primaria compagnia di assicurazione che copra polizze assicurative atte a garantire la copertura di tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti rischi derivanti dell’organizzazione del Salone ed in particolare dovranno essere stipulate le polizze assicurative in ottemperanza a causa quanto previsto dall’art. 13 del danneggiamento Contratto di Locazione con GL Il gestore dovrà stipulare e mantenere per tutta la durata del presente accordo idonea copertura assicurativa contro ogni rischio derivante dall'utilizzo delle Aree Espositive impiegate, contro ogni rischio locativo e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma occupazione e contro ogni rischio da assicurare è pari a 500.000 € . Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per tutti i danni causati comunque cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori del Salone, dai suoi collaboratori e/o dipendenti e dai partecipanti al Salone pagandone i relativi premi. In detta copertura saranno parificati a terzi la Fondazione per il cui xxxxxxxxx è pari al cinque per cento della somma assicurata per Libro, i suoi dipendenti ed aventi causa. L’impegno riguarda tutte le opere aree di occupazione del Salone e di competenza del Gestore incaricato Il massimale di detta copertura dovrà essere di Euro 2 500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurofranchigia non superiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). La copertura assicurativa decorre dalla Copia delle polizze assicurative dovrà essere consegnata a Fondazione entro i 30 giorni precedenti la data di consegna dei lavori e cessa alla data inizio delle operazioni di emissione allestimento del certificato Salone, insieme ad un documento attestante l’avvenuto pagamento delle previste rate di collaudo provvisorio premio. Questo per quanto riguarda l'allestimento. Non so se ci dovrebbero essere delle polizze o garanzie su uso del certificato marchio etc. Resta fermo l’obbligo del Gestore di regolare esecuzione o provvedere comunque decorsi dodici mesi dalla data alle coperture assicurative previste dall’art. 13 del contratto di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanzelocazione.

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Samples: Bozza Di Contratto

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € fissato in quello contrattuale (qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: eprocurement.empulia.it

COPERTURE ASSICURATIVE. A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgsD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato ob- bligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è pari a 500.000 € fissato in Euro 1.500.000,00 (diconsi euro unmilionecinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante appaltan- te contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui xxxxxxxxx massimale è pari al cinque per cento della centodella somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ese- cuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa assicurati- va è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative fideiussioni di cui sopra devono essere conformi agli schemi allo schema tipo approvati approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture infra- strutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro lo- ro rappresentanze.

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Samples: www.asl1.liguria.it