Common use of COPERTURE ASSICURATIVE Clause in Contracts

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

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Samples: Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Cup H17h18001950001 Scheda Mit 03268.19.sa – d.m. 49/2018 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.2 Comparto 4 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.1 Comparto 4 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00322.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.:

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Samples: Accordo Quadro Comparto 4 Area N. 1 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Comparto 2 Area N. 1 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Comparto 3 Area N. 1 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.:

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Samples: Accordo Quadro Comparto 1 Area N. 2 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, trasparenza.provincia.salerno.it, trasparenza.provincia.salerno.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103L’aggiudicatario dovrà presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia dei contratti relativi alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale impiegato, esenti da franchigia e scoperti, che renda totalmente indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità derivante da danni che potrebbero capitare a persone o cose durante lo svolgimento del servizio; Comune di Volvera Prot. n. 0011515 del 05-08-2022 in partenza Cat. 7 Cl. 1 Sottocl. @43@ Prog. fasc. In relazione alla responsabilità di cui al comma 1precedente, l’appaltatore è tenuto a stipulare e a mantenere operante, per tutta la durata del D.Lgs. 50/2016contratto, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa contratta con una primaria compagnia di Assicurazione che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile, con un massimale non inferiore a €.2.000.000,00 per danni verso Terzi, verso l’Ente, verso i propri dipendenti/associati in ragione delle attività oggetto dell’appalto, comprendendo nei terzi anche gli utenti del servizio e garantendo altresì i danni gravi e gravissimi subiti/arrecati dagli utenti nel luogo di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutoreservizio, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire nonché tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Tale polizza dovrà essere trasmessa agli uffici prima dell’inizio del servizio, con la copia della quietanza dell’avvenuto pagamento del premio per il periodo corrente, ferma restando la piena responsabilità per eventuali maggiori danni eccedenti le somme assicurate o rischi esclusi dalle condizioni di polizza. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità dell'affidataria, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati; l'affidataria è tenuta a causa comunicare tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di cui al presente capitolato. L'affidataria si assume pertanto l'onere e la responsabilità dei danni che possano derivare agli utenti, agli operatori, a terzi e a cose, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opereproprio personale, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, senza diritto di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora rivalersi verso il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'operaComune.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103L’Impresa aggiudicataria, comma 1terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell’appalto. L’Impresa aggiudicataria si impegna a stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia Assicuratrice di gradimento dell'Amministrazione del D.Lgs. 50/2016Comune di Padova ed a condizioni da questa ritenute soddisfacenti, l'Impresa è obbligataper tutta la durata dell’appalto, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Verso Terzi e Verso Prestatori di Lavoro fermo restando che, restano a carico dell’Impresa aggiudicataria eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e Euro 2.600.000,00 per persona, con le seguenti caratteristiche: Estensioni minime richieste: - preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; - .conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; - .committenza di lavori e servizi; - .danni a cose in consegna e/o custodia; - .danni a cose di terzi da incendio; - .danni alle cose che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi si trovano nell’ambito di esecuzione e di lavori; - .danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Impresa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); - .danni cagionati a terzi da persone non in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa rapporto di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 dipendenza con l’Impresa, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutorevolontari, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere dcollaboratori, ecc.), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni inclusa la loro responsabilità personale; - estensione qualifica di terzi anche all’Amministrazione del Comune di Padova, suoi incaricati e/o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00dipendenti; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00.interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; - Partita 3) rimozione relitti €rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione del Comune di Padova, incaricati e/o dipendenti. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi eventualmente non coperti in tutto o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati parte dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie coperture assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'operastipulate dall’Impresa.

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COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103L’appaltatore, comma 1prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli obblighi assunti, appo‐ sita garanzia fidejussoria. Al termine del D.LgsServizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dalla D.G.N. s.r.l. 50/2016subordinatamente alla restituzione da parte dell’appaltatore di tutta la documentazione inerente i servizi resi, l'Impresa all’avvenuta liquidazione finale della contabilità e dell’accettazione della medesima da parte dell’appaltatore nonché alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza. L’appaltatore è obbligataresponsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, contestualmente imperizia o per mancata informazione/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare. Compete all’appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla sottoscrizione dell’accordo quadro conduzione ed esecuzione del Servizio. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti D.G.N. s.r.l. o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro di cui al presente contratto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc. L’appaltatore è in ogni caso tenuto a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da rifondere tutti i rischi di esecuzione danni risentiti da D.G.N. s.r.l. e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a da terzi in fase esecutivadipen‐ denza da fatti inerenti il proprio operato ed a sollevare D.G.N. s.r.l. La polizza assicurativa da ogni richiesta di risarcimento. A tal fine l’impresa, anche su segnalazione della committente, è prestata da un'impresa tenuta a prendere in carico la gestio‐ ne di assicurazione autorizzata ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre committente stessa en‐ tro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro ricevimento di ciascuna richiesta. L’appaltatore è tenuto a mantenere aggiornata D.G.N. s.r.l. e cessa alle ore 24 sull’andamento del giorno sinistro comunican‐ do: i riferimenti della compagnia di emissione assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; l’esito delle ve‐ rifiche condotte; lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; l’avvenuta definizione del certificato danno. In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, D.G.N. s.r.l. provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell’appaltatore, la somma corrispondente alla ripara‐ zione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operati‐ va, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la committente potrà invitare l’appaltatore ad esegui‐ re direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali inter‐ venti collaborativi dell’azienda, anche seguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 delle riparazioni eseguite. In caso di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (dodicio di consorzio di Imprese, ai sen‐ si dell’art. 2602 del C.C.) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile l’impresa mandataria (o il Consorzio) dovrò esibire l’estensione della coper‐ tura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010attività delle Mandanti o delle Consorziate per una quota pari ad almeno il 60%. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in In caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016impossibilità, le stesse garanzie imprese Mandanti e/o le imprese Consorziate dovranno esibire proprie po‐ lizze assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori per R.C.T./R.C.O. con le modalità e dei collaudatori in corso d'operaalle condizioni sopra riportate.

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Samples: www.dgn-net.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00360.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.:

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo A norma dell'art. 103, comma 17, del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 l'Esecutore è obbligato, l'Impresa è obbligataaltresì, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre stipulare le seguenti polizze: - una polizza assicurativa di assicurazione che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti copra i rischi danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di esecuzione e che preveda impianti ed opere, anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutivapreesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura somma assicurata deve essere, stante la peculiarità dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutoreluoghi, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. pari ad euro - La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <«Contractors All Risks> » (CARC.A.R.) Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto cessano alla data di emissione del contratto €certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto premio o di franchigiacommissione da parte dell’Esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante. Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi n. 123, nei limiti di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, . cui le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'operamedesime coperture devono sempre essere adeguate.

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Samples: Contratto D’appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103dell’art. 24, comma 1, 4 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 s.m.i. l’incaricato della progettazione dovrà essere munito, l'Impresa è obbligataa far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre di una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile professionale per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di assicurazione autorizzata propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipoprovvisorio. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati polizza del progettista deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori oltre alle nuove spese di progettazione, insufficiente progettazioneanche i maggiori costi che il Committente potrebbe sopportare per le varianti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitriciall’art. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5106, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiIVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra di garanzia da parte dell’incaricato, esonera Sardegna Ricerche dal pagamento della parcella professionale. Si allega alla presente l’impegno della Compagnia di assicurazioni Al rilascio della predetta polizza. Si allega alla presente la garanzia definitiva nelle forme dell’articolo 103 del Codice dell’importo di € ……………… rilasciata in data …………………… nella forma di ……………………………………………………………………………………………………. Il progettista si obbliga a riprogettare i terzi si intendono compresi i rappresentanti lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiereStazione Appaltante, della Direzione nei casi di cui all’art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei Lavori e dei collaudatori in corso d'operalavori residui.

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Samples: Disciplinare Di Incarico Professionale

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103Si richiama il D.M. n. 123/2004 citato al precedente art. 15. L’erogazione dell’anticipazione (ove consentita dalla legge) è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, comma 1di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione. La fideiussione a garanzia del D.Lgspagamento della rata di saldo sarà costituita secondo quanto sopra previsto. 50/2016, l'Impresa Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. L’Appaltatore è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro obbligato a produrre stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti) salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata nell’esecuzione dei lavori sino alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio (1). Il massimale di assicurazione per i danni di esecuzione, conformemente a quanto indicato nel bando di gara, è sta-bilito nella somma di € …………….. (Euro ). Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile è pari a € ………………. (Euro ) (2). La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certifi- cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) dodici mesi dalla data di ultimazione ultima- zione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica Si richiamano inoltre, e indivisibile per si intendono qui trascritte, tutte le coperture condizioni par-ticolari di cui ai commi 1 allo “Schema Tipo 2.3” approvato con il D.M. n. 123/2004 precedentemente citato. L’Appaltatore trasmetterà all’Amministrazione copia della polizza di cui al presente punto almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. (Ovvero: Copia della polizza di cui al presente punto viene allegata al contratto). • (Nel caso sia previsto un periodo di garanzia per determinate lavorazioni, apparecchiature e 3 dell'art.125 impianti) Alla data di emissione del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso certificato di omesso collaudo provvisorio o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo del certificato di premio regolare esecuzione la polizza di cui al precedente punto sarà sostituita da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) una polizza di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni, apparecchiature ed impianti in garanzia ed agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Questo per la durata del periodo di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti garanzia previsto nel Capitolato speciale di appalto. • (Per i danni subiti lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) L’Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla PROVINCIA DI SALERNO data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data della certificata ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a causa del danneggiamento o della distruzione copertura dei rischi di rovina totale o parziale di operedell’opera, anche preesistenti, salvo quelli ovvero dei rischi derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00gravi difetti costruttivi. La garanzia assicurativa polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione non appena questa lo richieda anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza indennitaria decennali viene stabilito nella somma di € (Euro ………………………) (3). Il massimale per la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi decennale viene stabilito nella somma di € ………………………. (R.C.T.Euro ) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €4). 500.000,00La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle superiori polizze. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie Si richiamano comunque e si intendono qui trascritte tutte le condizioni particolari e le esclusioni di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitriciallo “Schema Tipo 2.4” approvato con il D.M. n. 123/2004. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.––––––––––––––––

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Samples: Contratto Di Appalto

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00240.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.:

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Samples: Accordo Quadro Comparto 4 Area N. 2 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103delI’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 50/2016163/2006 e dell’art.125 del d.p.r. 207/2010 l’appaltatore è obbligato, l'Impresa è obbligataalmeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti che copra i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto €presente capitolato. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) dell'importo minimo di € 397.864,39 pari all'importo dei lavori comprensivo di IVA; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a € 1.500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone"si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. 500.000,00. Qualora Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il contratto vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approva- zione del certificato di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto regolare esecuzione o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNOcollaudo. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 4823, comma 57, del D.Lgs. 50/2016decreto legislativo n. 406 del 1991 e dall'articolo 13, le stesse garanzie assicurative prestate comma 2, della legge n. 109 del 1994, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo coprono copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'operaditte associate.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell'articolo 103dell’art. 24, comma 1, 4 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, l'Impresa è obbligataa far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre di una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile professionale per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di assicurazione autorizzata propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipoprovvisorio. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati polizza del progettista deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori oltre alle nuove spese di progettazione, insufficiente progettazioneanche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitriciall’art. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5106, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dovute ad erorre progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandantiIVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra di garanzia da parte dell’incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale. Si allega alla presente l’impegno della Compagnia di assicurazioni Al rilascio della predetta polizza. Si allega alla presente la garanzia definitiva nelle forme dell’articolo 103 del Codice dell’importo di € ……………… rilasciata in data …………………… nella forma di ……………………………………………………………………………………………………. Il progettista si obbliga a riprogettare i terzi si intendono compresi i rappresentanti lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiereStazione Appaltante, della Direzione nei casi di cui all’art. 106, commi 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei Lavori e dei collaudatori in corso d'operalavori residui.

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Samples: Contratto – Disciplinare

COPERTURE ASSICURATIVE. Ai La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere alle coperture assicurative come da schema tipo DM 123/2004 per le seguenti somme assicurate: Sezione C.A.R. e decennale postuma Partita 1 Opere preesistenti: € 100.000,00 Partita 2 Opere oggetto dell’appalto/valore dell’appalto Sezione B Responsabilità civile verso terzi Massimale € 2.500.000,00 La Ditta aggiudicataria è pertanto obbligata a contrarre la polizza C.A.R. prima dell’inizio dell’appalto e della consegna lavori ed a trasmetterne copia alla stazione appaltante. La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata a contrarre la polizza decennale postuma prima del pagamento della rata di saldo (ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgssuccessivo art. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente 10) ed a trasmetterne copia alla sottoscrizione dell’accordo quadro stazione appaltante. La Ditta aggiudicataria si impegna a produrre una mantenere operativa la copertura assicurativa per tutta la durata dei lavori. Resta quindi inteso che: - la validità ed efficacia della polizza assicurativa che tenga indenne di cui al presente articolo per tutta la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata durata dei lavori (fino alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodicio di regolare esecuzione) mesi dalla data è condizione essenziale per la stazione appaltante e, pertanto, qualora la Ditta aggiudicataria non sia in grado di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoprovare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto; - l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 Come previsto dall’art. 128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche , in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutoreraggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti D.lgs. 163/06, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La la garanzia assicurativa contro è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui all’art. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 4837, comma 5, del D.LgsCodice dei Contratti D.lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera163/06.

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Samples: www.ferraratua.it