Convenzioni Clausole campione

Convenzioni. Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.
Convenzioni. Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue:
Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite del competente ente bilaterale territoriale.
Convenzioni. Il comitato esecutivo dell’EBN/AC potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio che consentono la più funzionale gestione del Fondo di Assistenza Integrativa.
Convenzioni. Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavo- ratori a tempo determinato per attività stagionali, si impegnano ad esa- minare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le XX.XX. firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU. Le parti concordano infatti che la “convenzione” è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo inter- no, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall’articolo 57. Le parti ritengono uti- le, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse. Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupa- zionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche. Oltre allo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto con- tenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 104 giornate di lavoro. I calendari annui possono essere inviati ai competenti centri per l’im- piego. Alle aziende va garantita la possibilità dell’assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell’impresa.
Convenzioni. Titolo II
Convenzioni. Per determinati tipi di occupazioni o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico ben definiti, nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o delle particolarità dell’area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, oppure vi siano particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni, affidandone la gestione ad altri soggetti; in tali casi il canone è applicato tenuto conto dei costi sostenuti dal concessionario per la manutenzione dell’area.
Convenzioni. Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, ovvero qualora i prezzi di mercato dei dispositivi contrattualizzati risultassero inferiori (nel triennio precedente la data di rilevazione) del 5 % e la/e ditte aggiudicatarie non accettassero di applicare analoga e corrispondente riduzione. Per prezzi di mercato si intendono i prezzi praticati a: • almeno una centrale di committenza regionale • almeno due aziende sanitarie singole committenti. l’Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
Convenzioni. ART. 102 (Competenze linguistiche)