Convenzioni Clausole campione
Convenzioni. Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.
Convenzioni. Le parti, anche allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondenti alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo in agricoltura, convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione, stante la stagionalità che caratterizza l’attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all’interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno, o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente;
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il loro parere favorevole, ai competenti centri per l’impiego. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nei competenti organi di collocamento a far stipulare alle stesse le relative convenzioni.
Convenzioni. Preso atto che: - l'azienda o il gruppo di aziende, sulla base dell'articolo 17 della legge 28 Febbraio 1987 n. 56 «Norme sulla organizzazione del mercato del lavoro» possono proporre, anche tramite le proprie associazioni sindacali, programmi di assunzione di lavoratori alle Commissioni di collocamento; - sulla base di tali programmi e dell'esame preventivo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del contratto, le Commissioni di collocamento possono stipulare convenzioni con le singole aziende o con gruppi di aziende nelle quali siano stabiliti, tra l'altro, i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, nonché‚ eventuali deroghe alle norme legislative esistenti in materia di richiesta numerica; le parti allo scopo di favorire una applicazione delle convenzioni corrispondente alle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro e del processo produttivo del settore convengono quanto segue:
1) i programmi di assunzione di cui sopra, stante la stagionalità che caratterizza l'attività produttiva, riguarderanno la manodopera occupata a tempo determinato e saranno predisposti per tutte le attività stagionali presenti nell'anno all'interno della stessa azienda oppure anche soltanto per una parte di esse. Essi potranno prevedere calendari di lavoro annuali, stagionali, mensili o settimanali che indichino i tempi di assunzione e di utilizzo della manodopera in rapporto alle caratteristiche produttive aziendali. Nel caso in cui sia prevista l'utilizzazione della stessa manodopera presso più aziende nel corso del medesimo anno o stagione, o mese, o settimane, o giornata, i programmi saranno predisposti da più aziende congiuntamente.
2) i programmi di assunzione saranno esaminati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro territorialmente competenti e presentati, con il parere favorevole di entrambi, alle competenti Commissioni di collocamento. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni di collocamento a far stipulare alle stesse le relative Convenzioni. Le parti convengono inoltre che quanto sopra stabilito, dovrà essere armonizzato con eventuali nuovi provvedimenti legislativi.
Convenzioni. Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’acces- so dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non infe- riore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavo- ro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flus- si e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio naziona- le sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tra- mite del competente ente bilaterale territoriale.
Convenzioni. Il comitato esecutivo dell’EBN/AC potrà decidere la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio che consentono la più funzionale gestione del Fondo di Assistenza Integrativa.
Convenzioni. Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavo- ratori a tempo determinato per attività stagionali, si impegnano ad esa- minare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le ▇▇.▇▇. firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU. Le parti concordano infatti che la “convenzione” è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo inter- no, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall’articolo 57. Le parti ritengono uti- le, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse. Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupa- zionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le parti potranno prevedere verifiche periodiche. Oltre allo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato. Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto con- tenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 104 giornate di lavoro. I calendari annui possono essere inviati ai competenti centri per l’im- piego. Alle aziende va garantita la possibilità dell’assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell’impresa.
Convenzioni. 1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico superi una determinata soglia.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.
3. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 3 del presente regolamento.
4. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 117/2017 possono essere stipulate per la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
5. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.
Convenzioni. Le Parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di gio- vani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di con- venzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della Legge n. 68/1999.
Convenzioni. (Competenze linguistiche)
Convenzioni. Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, ovvero qualora i prezzi di mercato dei dispositivi contrattualizzati risultassero inferiori (nel triennio precedente la data di rilevazione) del 5 % e la/e ditte aggiudicatarie non accettassero di applicare analoga e corrispondente riduzione. Per prezzi di mercato si intendono i prezzi praticati a: • almeno una centrale di committenza regionale • almeno due aziende sanitarie singole committenti. l’Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
