Controllo dei livelli di sicurezza Clausole campione

Controllo dei livelli di sicurezza. I livelli di sicurezza vengono costantemente controllati attraverso opportune attività di monitoring sui principali componenti del sistema. Inoltre sono previste delle attività di auditing durante le quali viene analizzato l'intero sistema con lo scopo di verificarne la sicurezza ed individuare eventuali punti vulnerabili. Durante l'auditing viene analizzata la storia passata dedicando particolare attenzione agli eventuali problemi riscontrati. Vengono inoltre controllati gli apparati di rete, i firewall e tutti i componenti del sistema allo scopo di accertarsi che il sistema è protetto e sicuro. Tutti i colloqui attraverso l’interfaccia web e il client di posta elettronica utilizzato tra l’Utente ed il sistema avvengono attraverso protocolli e connessioni sicure come SMTP/S, IMAP/S, POP3/S e HTTPS, conseguentemente: • gli utenti che usufruiranno del servizio dovranno identificarsi con credenziali personali; • le credenziali di accesso ed i profili di accesso degli utenti sono gestiti da procedure supportate da strumenti software e/o hardware idonea a rendere sicura l’identificazione dell’Utente; • gli utenti autorizzati sono responsabili dell’osservanza delle procedure e delle misure di sicurezza definite da ARUBA PEC.
Controllo dei livelli di sicurezza. Resta valido nella sua interezza quanto descritto all'interno del paragrafo del MO, al quale si rimanda.
Controllo dei livelli di sicurezza. I livelli di sicurezza vengono costantemente controllati attraverso opportune attività di monitoring sui principali componenti del sistema. Inoltre sono previste delle attività di auditing con cadenza massima annuale durante le quali viene analizzato l'intero sistema con lo scopo di verificarne la sicurezza ed individuare eventuali punti vulnerabili. Durante l'auditing viene analizzata la storia passata dedicando particolare attenzione agli eventuali problemi riscontrati. Vengono inoltre controllati gli apparati di rete, i firewall e tutti i componenti del sistema allo scopo di accertarsi che il sistema è protetto e sicuro. Durante l'auditing vengono interrogati i responsabili del servizio in relazione all'operato del personale adibito al sistema PEC. Gli incaricati che verranno giudicati non idonei, verranno prontamente sostituiti. Al termine delle attività viene compilato un rapporto nel quale vengono evidenziati i controlli effettuati e vengono descritti gli eventuali aspetti da migliorare.
Controllo dei livelli di sicurezza. I livelli di sicurezza vengono controllati attraverso continue attività di monitoring su tutti i principali componenti del sistema di posta certificata. Sono inoltre previste, con cadenza almeno semestrale, visite ispettive interne che hanno lo scopo di esaminare il sistema nel suo complesso, al fine di verificarne il livello di sicurezza ed individuarne eventuali criticità. Per raggiungere la certezza che il sistema sia sicuro e conforme vengono monitorati: • gli apparati di rete (firewall, router, etc.) • le apparecchiature (server, HSM, etc.) • i componenti software • i flussi organizzativi e procedurali messi in atto • l'operato del personale coinvolto Ciascuna visita termina con un rapporto dettagliato che fotografa lo stato del sistema, elenca i controlli eseguiti ed evidenzia tutti gli interventi che devono essere effettuati al fine di migliorare l'intero sistema. Oltre agli interventi di natura tecnica, come la sostituzione, l'aggiornamento o il potenziamento dei componenti hardware e software, possono essere effettuate modifiche di natura organizzativa, come il cambiamento di una procedura interna o la sostituzione di personale giudicato non idoneo al servizio.

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  • Piani di sicurezza La Stazione Appaltante procederà di volta in volta a valutare la sussistenza dei presupposti per la predisposizione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 del D. Lgs. 81/2008 e per la nomina del coordinatore per l'esecuzione. Qualora la Stazione Appaltante, relativamente al singolo ordinativo, verifichi la non necessità di nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è fatto obbligo all'affidatario di predisporre, prima dell’inizio dei lavori relativi all’ordinativo stesso, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L’affidatario, prima dell’inizio dei lavori relativi al singolo ordinativo, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione del lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D. Lgs. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo. Qualora venga predisposto il piano di sicurezza e di coordinamento da parte della Stazione Appaltante, prima di ogni singolo lavoro o in corso d'opera, l'affidatario può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. n. 81/2008, se nominato, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’affidatario, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

  • Obblighi di riservatezza L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

  • Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

  • NORME DI SICUREZZA I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara: - di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; - di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto). Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione. L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi, come riportato nell'articolo corrispondente del Capitolato Speciale d'Appalto.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta all’art. 19 del decreto legislativo 626/94, si concordano le seguenti procedure ed indicazioni: