Common use of CONTO FINALE Clause in Contracts

CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso lo trasmette al Responsabile del procedimentoProcedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. Col 200 del D.P.R. 207/2010; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche subordinata all’emissione del certificato provvisorio di collaudo o di regolare esecuzione esecuzione, senza che tale pagamento costituisca presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 secondo comma del comma 3Codice civile. Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento che provvederà ai sensi dell’articolo Controversie Il conto finale dovrà deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto, entro 30 (trenta) trenta giorni dalla messa a disposizione sua redazione, per accettazione dall’Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all’art. 201 del D.P.R. 207/2010. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del Responsabile del procedimentoD.L., salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finalecomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, saldo è pagata entro 90 novanta giorni dopo l’avvenuta emissione dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento , ferma restando la completezza e la regolarità della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivodocumentazione richiesta.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 54 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del Si stabilisce che il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimentoprocedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, salvo non potrà iscrivere nuove riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili, eventualmente aggiornandone l’importo; sempre che sino a quel momento negli atti contabili non siano intervenuti la facoltà da parte della stessa transazione di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artcui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 174 D.P.R. 554/1999)205 del D. Lgs 50 /2016. Se l'appaltatore l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. La rata di saldoAi sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il n. 267 il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto dalla Stazione appaltante prima che entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il certificato direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a xxxxxxxxx, al fine di collaudo assuma carattere definitivoevidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

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Samples: Cessione Del Corrispettivo Di Appalto

CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a), il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. Dovranno inoltre essere stati ripristinati tutti gli arredi e le attrezzature scolastiche. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. e). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere. All’Appaltatore peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo, fino alla consegna degli impianti al competente Ufficio preposto alla manutenzione. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il Direttore dei Lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoree lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione. Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata, trasmessa al Responsabile del Procedimento, che provvederà ai sensi del successivo articolo 33. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 201 del D.P.R. 207/2010, entro trenta giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoProcedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso all’organo di collaudo a disposizione cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del Responsabile del procedimentoD.L., salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 29 punto 1.3) lett. e). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il direttore dei lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoree lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 29 del decreto 19/04/2000, n° 145 e dell’art. 237 del D.P.R. 207/2010. Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 32. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 237 del citato Regolamento D.P.R. 207/10, entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoprocedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a disposizione da parte cura del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto unitamente a propria relazione finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute e alla documentazione di cui all’art. 56 237 del presente Capitolatorichiamato regolamento D.P.R. 207/10. In sede di conto finale sarà acquisita, nulla ostandoda parte del D.L., è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla D.L., la quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, al relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, all’Ente per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14, lettera a), 4° comma, la D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavorilavori la D.L. redige il conto finale e lo trasmette all’Ente, unitamente a propria relazione. Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, la Stazione Appaltante D.L. provvederà alla compilazione altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa all’Ente che provvederà ai sensi del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoresuccessivo articolo 32. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldosuo rappresentante, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa dall’invito che l’Ente provvede a disposizione da parte del Responsabile del procedimentorivolgergli per iscritto, salvo la facoltà previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura dell’Ente. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicatoD.L., o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli Enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'artL’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, e rispetto alle verifiche effettuate direttamente dalla Direzione Lavori, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 33 punto 1.3) lett. e). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 173 del RegRegolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante Lavori provvederà alla compilazione altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoreprocedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 174 del Regolamento di attuazione della Legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554., entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoProcedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a disposizione da parte cura del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto unitamente a propria relazione finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute ed alla documentazione di cui all’art. 56 173 del presente Capitolatorichiamato Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, nulla ostandon. 554. In sede di conto finale sarà acquisita, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione da parte del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldoD.L., disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del Reg. n. 554/99, procedimento entro 60 giorni dalla data di ultimazione ultimazione, accertata con apposito certificato dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione . L'appaltatore è invitato dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni. Al momento della firma del conto finale corredato da tutti i documenti finale, l’appaltatore non può iscrivere nuove riserve, ma deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoreper le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D.Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile 205 del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoD.Lgs 50/2016, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999)eventualmente aggiornandone l’importo. Se l'appaltatore l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha intende come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale(artt. 200 e 201 Reg.) La rata di saldosaldo sarà corrisposta dopo l'esito favorevole dei corrispondenti collaudi o del certificato di regolare esecuzione degli stessi, unitamente alle ritenute sempreché non esistano legittimi impedimenti ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e delle vigenti disposizioni in materia retributiva ed assicurativa, nonché adempiuti gli obblighi stabiliti dal presente capitolato. Il pagamento della rata di cui all’artsaldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori, ai sensi dell'art.103 comma 6 del D.Lgs 50/2016. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento del contratto. Il decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa saldo sarà effettuato non oltre 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. La liquidazione del saldo è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è bancaria o assicurativa di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse di interesse legale applicato per il al periodo che intercorre intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 la data di emissione del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma e l’assunzione del carattere definitivodi definitività del medesimo.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del Si stabilisce che il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimentoprocedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, salvo non potrà iscrivere nuove riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili, eventualmente aggiornandone l’importo; sempre che sino a quel momento negli atti contabili non siano intervenuti la facoltà da parte della stessa transazione di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artcui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 174 D.P.R. 554/1999)205 del D. Lgs 50/2016. Se l'appaltatore l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige in ogni caso formula una sua relazione al conto finale. La rata di saldoAi sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il n. 267 il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto dalla Stazione appaltante prima che entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il certificato direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di collaudo assuma carattere definitivoevidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

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Samples: Cessione Del Corrispettivo Di Appalto

CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14 punto a) 3° paragrafo, e rispetto alle verifiche effettuate direttamente dalla Direzione Lavori, il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. f). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del lavori il direttore dei lavori redige il conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoree lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. n° 207/010. Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 33. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal direttore suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di lavori e trasmesso al cui all’art. 201 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP., approvato con D.P.R. n° 207/2010, entro dieci giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldoProcedimento provvede a rivolgergli per iscritto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle previo svolgimento delle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3sua competenza. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all’organo di collaudo a disposizione da parte cura del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto unitamente a propria relazione finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute ed alla documentazione di cui all’art. 56 200 del presente Capitolatorichiamato Regolamento D.P.R. 207/010. In sede di conto finale sarà acquisita, nulla ostandoda parte del D.L., è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

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CONTO FINALE. Ai Il termine in cui, ai sensi dell'artdell’art. 173 del Reg. n. 554/99Regolamento della Legge Quadro sui LL.PP., entro 60 giorni verrà compilato lo Stato Finale dei lavori, resta fissato in mesi tre decorrenti dalla data di ultimazione dei lavoridegli stessi, debitamente accertata mediante Certificato della Direzione Lavori: per la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatorestessa data l’Impresa dovrà aver adempiuto agli obblighi di cui al successivo art. 23. Il conto finale è dei lavori deve essere sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldodall’appaltatore, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte su richiesta del Responsabile del procedimentoProcedimento, salvo la facoltà da parte della stessa entro il termine perentorio di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore 20 giorni; se l’Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro Registro di contabilitàContabilità, il conto finale Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatolegge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneCollaudo provvisorio. Il pagamento L’erogazione della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. La garanzia fideiussoria 102 comma 3 del regolamento di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 D.P.R. 554/99 e 3 dell’art. 102 141, comma 9 del Reg. D.lgs 12 aprile 2006, n. 554/99163, stipulata in conformità allo schema tipo 1.4 di cui al D.M. n. 123 del 12.3.2004, e cioè è rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante. Tanto nel corso dei Lavori quanto dopo l’ultimazione resta in facoltà dell’Amministrazione Appaltante disporre l’esercizio parziale o totale delle opere di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo ogni genere eseguite senza che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato l’Impresa possa opporsi od avanzare pretese di collaudo assuma carattere definitivosorta.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni tre mesi dalla data di ultimazione dell'ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoreaccertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale ; con esso è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3esecuzione. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa entro il termine perentorio di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore 15 gg.; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatoa garanzia, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni gg. dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria fidejussoria ai sensi dell'artdell’art. 141103, comma 96, del DlgsD.Lgs. 163/06n. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria fidejussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di cui ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 momento della sottoscrizione del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivocontratto. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore alla D.L., la quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, al relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, all’Ente per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori, di cui al precedente art. 14, lettera a), 4° comma, la D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 29, lettera c), punto 5. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavorilavori la D.L. redige il conto finale e lo trasmette all’Ente, unitamente a propria relazione. Qualora l’Appaltatore abbia proposto riserve o domande, la Stazione Appaltante D.L. provvederà alla compilazione altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa all’Ente che provvederà ai sensi del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoresuccessivo articolo 32. Il conto finale è deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore o dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldosuo rappresentante, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa dall’invito che l’Ente. provvede a disposizione da parte del Responsabile del procedimentorivolgergli per iscritto, salvo la facoltà previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso all’organo di collaudo a cura dell’Ente. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicatoD.L., o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivocomunicazione degli Enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall’appaltatore al direttore dei lavori dell’appaltante, il quale provvede, entro 60 cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell’appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall’appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli Appalti. La verbalizzazione o comunicazione dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’art. 31 punto 1.3) lett. d). Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell’opera nei termini previsti dal presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente ad una propria relazione, in conformità di quanto disposto dall’art. 200 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante . Qualora l’appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al responsabile del procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 32 Controversie. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall’appaltatore o dal suo rappresentante, entro 30 (trenta) giorni dall’invito che il Responsabile del procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza. Il conto finale viene trasmesso, all’organo di collaudo a cura del Responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione come all’ artt. 217 del DPR 05 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di attuazione del Codice degli appalti. In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva. Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori,, salvo inadempienze dell’appaltatore che abbiano ritardato la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione redazione e la firma del conto finale corredato da e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo. Costituisce specifico obbligo dell’appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l’opera, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera. Per tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatore. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile oggetto del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldopresente appalto, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche certificato di collaudo o ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo con il provvedimento di approvazione . Nei casi previsti dall’art. 102 X.X.xx 50/2016, il Direttore dei lavori redige il certificato di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. Il conto finale dovrà essere accettato dall’Impresa entro 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del dei lavori, confermato dal Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e oltre 3 dell’art. 102 del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivomesi dalla ultimazione dei lavori.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 Per i lavori ultimati, alla scadenza del Reg. n. 554/99termine contrattuale, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà alla compilazione del sarà redatto il conto finale corredato entro 45 giorni da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoretale termine; l’ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposito verbale (vedi art. Il 172 del DPR 554/99). Detto conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma punto 3. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999del DPR 554/99). Se ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile Responsabile del procedimento redige formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatoa garanzia, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o successivi all’emissione del certificato di regolare esecuzioneesecuzione e nel pieno rispetto dell’art. 7, comma 4 del D.M. 145/2000. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria fidejussoria ai sensi dell'artdell'articolo 141 comma 9 del D.Lgsl. 141, comma 9, 163 del Dlgs. 163/06, 12/4/2006 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma punto 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e 3 dell’art. 102 può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivocontratto. Salvo quanto disposto dall’art. dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

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CONTO FINALE. Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99, entro 60 Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione fine lavori dell’intero appalto, il Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante lavori provvederà alla compilazione del a verificare che tutti gli interventi siano conclusi e provvederà a redigere il conto finale corredato da di cui all’art. 200 del D.P.R. 207/2010 dove verranno riepilogati tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all’Appaltatoregli interventi eseguiti dall’Appaltatore. Il conto finale Esso è sottoscritto dal direttore di lavori e ed è trasmesso al Responsabile del procedimento. Col R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva liqui- dazione ed erogazione è soggetta subordinata all’emissione del certificato e alle verifiche condizioni di collaudo o di regolare esecuzione cui ai sensi del comma 3commi seguenti. Il conto finale dovrà dei lavori deve essere accettato dall’Impresa sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 174 D.P.R. 554/1999). Se giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicatoin- dicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 56 del presente Capitolatoall’articolo precedente, nulla ostando, è pagata paga- ta, previa presentazione di regolare fattura fiscale, entro 90 45 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condi- zione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi del Codice dei contrat- ti e del Regolamento di attuazione ove applicabile. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 102 precedente deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del Reg. n. 554/99, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

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