Common use of CONSIDERATO CHE Clause in Contracts

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

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Sources: Partnership Agreement

CONSIDERATO CHE. dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 e nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento della SNA e dell'adozione del DPCM che individua e trasferisce le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite è necessario assicurare il Manuale funzionamento e la gestione dell’attività di ordinaria amministrazione dell'organismo soppresso, anche con riferimento alle attività formative in corso e ai procedimenti ad esse connessi e funzionali; - per garantire il soddisfacimento delle suddette esigenze, le Parti intendono stabilire, in via transitoria e fino all'adozione del Programma Interreg Europe prevede DPCM sopra menzionato nonché degli atti di adeguamento dell'ordinamento della SNA, una collaborazione che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal casoassicuri l'assolvimento dei compiti e delle funzioni sopra richiamate; - la Corte dei Conti, con deliberazione n. SCCLEG/2/2014/PREV, ha ritenuto conformi a legge, nelle more dell'adozione di atti organizzativi di rango adeguato, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi provvedimenti finalizzati a dare pronta attuazione alle disposizioni normative che prevedono il trasferimento di funzioni tra amministrazioni; - le parti concordano sulla necessità e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso sull'urgenza di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti definire congiuntamente la disciplina dell’articolo 34 transitoria sorta a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. Decreto legge n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti90/2014; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:Tutto ciò premesso LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

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Sources: Accordo

CONSIDERATO CHE. Il ▇▇.▇▇.▇▇. del PAC prevede che i rapporti tra Struttura di Attuazione e i Beneficiari, attuatori di specifiche linee d’azione, siano regolati da appositi atti convenzionali. Il Proponente/Beneficiario ha sottoscritto una dichiarazione di impegno allegata alla proposta progettuale candidata in data 15/07/2020 trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo ▇▇.▇▇▇▇-▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇▇.▇▇, prot. n. 12010; 12013 che si intende integralmente richiamata nella presente convenzione e con la quale, tra l’altro, ha garantito il Manuale rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti a valere sul Programma da disciplinare nell’atto convenzionale e nella manualistica a supporto dell’attuazione del Programma. Il progetto di cui alla presente convenzione risulta essere ammesso a finanziamento a seguito della conclusione delle procedure finalizzate a rendere efficace la presente convenzione. La SdA, con nota prot. n. 11193 del 23/06/2021, ha comunicato al Proponente/Beneficiario CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CROTONE - che ha preso atto, con il provvedimento n. 9271 del 25/05/2021, richiamato in premessa - dell’attività del Gruppo di Valutazione di cui al verbale del 21 maggio 2021 e di avere approvato, tra le altre, l’ammissione a finanziamento dell’operazione relativa al “KRuise Hub”. Le procedure di attuazione del Programma Interreg Europe prevede che complementare sono coerenti, per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento inquanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1011/2014, e successive modifiche, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di Partenariato Italia-house. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base UE adottato con decisione della Commissione europea del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 29 ottobre 2014 e s.m.i. recante “Nuove norme ed in materia particolare con il SIGECO vigente. Tutto ciò visto, premesso e considerato, in conformità alle precisate disposizioni normative e regolamentari e allo scopo di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14assicurare l’attuazione dell’operazione finanziata a valere sulle risorse del PAC, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi Parti come sopra individuate convengono e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a stipulano quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:segue.

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Sources: Convenzione Di Concessione Del Finanziamento

CONSIDERATO CHE. il Il Manuale del Programma Interreg Europe IPA CBC Italy–Albania–Montenegro 2014-2020 prevede che per il reclutamento dell’external expertaise expertise si possa far ricorso anche all’affidamento in-househouse nel rispetto della normativa EU vigente in materia. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; la La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce espressamente all’artall'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; ". la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; . i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento I presupposti richiesti ai fini della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati recentemente codificati dall’art. 12individuati da ANAC nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, par. 4 della direttiva 24/2014/UE effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e recepiti nell'art. 5responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, comma 6essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti comprensivo di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia un margine di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:guadagno;

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Sources: Convenzione

CONSIDERATO CHE. ● L’art. 43 “Residenze” del Decreto MIBACT n. 332 del 27/07/2017, in coerenza con il Manuale precedente l’art.45 del Programma Interreg Europe D.M. 1 luglio 2014, prevede la stipula di specifici Accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all’avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento; ● in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017, con Repertorio atti n. 80 del 3 giugno2O21 è stata sancita l’Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta di modifiche e integrazioni all'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/20, ai sensi dell'articolo 43 del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, recante <<Criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e !'anticipazione di contributi allo spettacolo da! vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprileI985, n. 163). ● con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021 è stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal casotriennio 2022/2024, la sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i costi sostenuti requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali; ● La Regione Puglia e il Ministero della Cultura hanno sottoscritto, in data 18.10.2022 l’Accordo di Programma interregionale per l’annualità 2021, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’intesa prevista dall’articolo 43 del d.m. 27 luglio 2017 e ▇▇.▇▇ ● La Regione Puglia e il Ministero della Cultura hanno sottoscritto, in data 21.4.2022 l’Accordo di Programma interregionale triennale come da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria intesa 2022/2024 in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dell’intesa prevista dall’articolo 43 del d.m. 27 luglio 2017 e ▇▇.▇▇. ● la Regione Puglia, in coerenza con le finalità dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base suddetti Accordi, si è impegnata a coordinare la Gestione della Comunicazione del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda internaprogetto interregionale delle Residenze; la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgsn. D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, 5 comma 6, 6 del D.LgsD.Lgsn. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

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Sources: Accordo Di Programma Interregionale

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-housel’art. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le amministrazioni Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità comune e che per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoritali accordi si osservano, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”in quanto applicabili, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati disposizioni previste dall’art. 1211, par. 4 commi 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'artmedesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE50 – Codice dei Contratti Pubblici - , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice, Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” prorogato, con Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 dicembre 2020 - n. 12, al 8 agosto 2022, si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal CREA-CI

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Sources: Collaboration Agreement

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-housel’art. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le amministrazioni Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità comune e che per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoritali accordi si osservano, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”in quanto applicabili, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati disposizioni previste dall’art. 1211, par. 4 commi 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'artmedesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE50 – Codice dei Contratti Pubblici - , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice, Codice dei Contratti di cui al medesimo Codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, la presente convenzione stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza la presente convenzione non rientra nelle previsioni dell’art 158 c. 1 lettera a) e b), D. Lgs. 50/2016, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto della presente convenzione rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate dal legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto della presente convenzione consente di creare sinergie per il raggiungimento dei predetti obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute dal DAFNE.

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Sources: Convenzione Operativa

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:più

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Sources: Accordo Di Collaborazione

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate − L’AGCM (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità Autorità Garante per la Vigilanza sui Contratti Pubblici Concorrenza ed il Mercato), l’ART (Autorità di LavoriRegolazione dei Trasporti) e l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), Servizi in data 25.10.2017 hanno emanato una segnalazione congiunta riguardante le procedure per l’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico ferroviario. Tale segnalazione, pur non avendo portata e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su valore vincolante, fornisce indicazioni di orientamento ed auspicio nei confronti degli enti affidanti, quali: • ribadisce che l’affidamento diretto costituisce una Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgsmodalità organizzativa” che le autorità competenti possono scegliere liberamente, ai sensi dell’art. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 125, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art6, del Regolamento (CE) 1370/2007 in deroga alla procedura di gara prevista dall’art. 5, comma 6par. 3, dello stesso Regolamento; • specifica che gli adempimenti di pubblicazione previsti dall’art. 7, par. 2 e 3 del Regolamento non esauriscono gli obblighi gravanti in capo agli enti affidanti, che hanno altresì l’obbligo di operare un confronto competitivo tra le offerte giunte da altri operatori interessati e quella del soggetto individuato come affidatario diretto, al fine di rispettare i principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento posti a fondamento del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; • sottolinea che, in caso di affidamento diretto, le autorità competenti hanno obblighi motivazionali più stringenti rispetto al caso di procedura di gara pubblica, sia riguardo alla scelta della procedura che alla scelta dell’affidatario, in particolare quando, a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, par. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 Regolamento (Attuazione delle direttive 2014/23/UECE) 1370/2007, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione siano pervenute due o più manifestazioni di interesse; − la procedura di affidamento diretto per l’aggiudicazione dei contratti di concessioneservizio pubblico di trasporto ferroviario, sugli appalti pubblici come attualmente disciplinata dal citato Regolamento (CE) 1370/2007, costituisce quindi una modalità espressamente contemplata e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acquanon vietata dalla vigente legislazione nazionale in favore della alternativa procedura di gara (L. 99/2009, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:art. 61).

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Sources: Contratto Di Servizio

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-housel’art. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, prevede che le amministrazioni Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità comune e che per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoritali accordi si osservano, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”in quanto applicabili, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati disposizioni previste dall’art. 1211, par. 4 commi 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'artmedesima legge; - l’art. 5, comma 6, del D.LgsD. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE50 – Codice dei Contratti Pubblici - , 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra rientrano nell’ambito di applicazione del presente codice, Codice dei Contratti quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione; - conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone, ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività; - il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio; - la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse; - non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da CNR-IBBR;

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Sources: Collaboration Agreement

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:aggiudicatrici

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Sources: Accordo Di Cooperazione

CONSIDERATO CHE. ● AgID svolge attività in linea con “Azioni per la crescita digitale” descritte nel documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e il Manuale “Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, in particolare nell’ambito dell’e-procurement; ● allo stato attuale, il decreto 7 dicembre 2018 (e successive modificazioni) del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi Ministero dell'economia e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. delle finanze recante “Nuove norme Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di diritto beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale” introduce obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni a partire da febbraio 2020; ● inoltre, il decreto legislativo n. 148/2018 recepisce in Italia l’obbligo della fattura elettronica conforme allo standard europeo nell’ambito di accesso ai documenti amministrativi” esecuzione di contratti riferiti ad appalti pubblici. In particolare, l’articolo 3 del decreto 148 stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, a partire dal 18 aprile 2019, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono tenute a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici e che il medesimo obbligo, dal 18 aprile 2020, è a carico anche delle amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali; ● la Fondazione, forte dell'esperienza consolidata nella fornitura di supporto e nella realizzazione di servizi per disciplinare lo svolgimento conto di altre Pubbliche Amministrazioni, possiede le conoscenze tecnologiche per la progettazione di servizi secondo le linee guida di interoperabilità emesse da AgID; in collaborazione particolare, la conoscenza delle procedure di acquisto e negoziazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni conseguita nell'interazione con le stesse, oltre che nel supporto alla formulazione di capitolati tecnici, costituisce un livello di formazione sull'intero ciclo di vita dell'e-procurement fondamentale per individuare le soluzioni tecnologiche ottimali per adeguare il mercato della pubblica amministrazione italiana alle recenti regolamentazioni europee e nazionali, nell'ottica della creazione di un mercato unico digitale europeo; ● ▇▇▇▇ ha individuato FUB come ente in grado di coniugare servizi di interesse pubblico con attività di interesse comune”ricerca e innovazione nel settore ICT; ● in particolare, ▇▇▇▇ e FUB, nell’ambito della citata Convenzione Quadro, collaborano sul tema dell’e-procurement dal 19 marzo 2018 attraverso gli Accordi esecutivi 2/2018, 1/2020 e 2/2020, e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ l’esigenza di proseguire la determinazione dell’Autorità per collaborazione; ● il Ministero delle Sviluppo Economico (MISE), quale Ente Vigilante della Fondazione, ha approvato il 26 agosto 2019 le modifiche allo Statuto della Fondazione, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa, finalizzate a rafforzare ulteriormente la Vigilanza sui Contratti Pubblici natura della FUB quale organismo di Lavoridiritto pubblico, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 anche ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a 50/2016 e s.m.i., e in particolare, dell’art. 5 del medesimo decreto; ● con Determina dell’ANAC del 10 gennaio 2021, è stata disposta l’iscrizione del MISE, della Presidenza del Consiglio e dell’Agcom, “all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’artall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5192, comma 61, del D.Lgs. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE50, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti in relazione agli affidamenti in regime di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:house providing alla Fondazione ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇”.

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Sources: Research and Development

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal caso, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo reale, a condizione esiste un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner e l'azienda interna; • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgsD.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, 5 comma 6, 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

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Sources: Accordo Pubblico Pubblico

CONSIDERATO CHE. il Manuale del Programma Interreg Europe prevede che per il reclutamento dell’external expertaise si possa far ricorso anche all’affidamento in-house. In tal casola Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, i costi sostenuti da società interne o affiliate (persone giuridiche diverse dall'organizzazione partner) possono essere riportati nella categoria dei costi per servizi e consulenze esterne sulla base del costo realeha previsto la costituzione, a condizione esiste partire dal 1° luglio 2017, di un effettivo flusso di cassa tra l'organizzazione partner ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione sottoposto all'indirizzo e l'azienda internaalla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale; • in data 12 luglio 2017 è stato sottoscritto l’Accordo per la Legge 7 agosto 1990regolamentazione e l’elezione, all’interno dell’Ente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Tale Accordo, di durata triennale, scaduto il 31 luglio 2020, è stato tacitamente prorogato dalle Parti; • il medesimo Accordo è stato anche recepito nel successivo CCNL 28 marzo 2018 in Appendice n. 6; • ai sensi dell’art. 76 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 “Decreto Sostegni bis”, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme 178, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione dei tributi nella Regione Sicilia è affidato all'Agenzia delle entrate – Riscossione con il contestuale passaggio senza soluzione di continuità del proprio personale alle dipendenze di quest’ultima; • le Parti, anche in materia ragione dell’esigenza di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14individuare gli RLS che opereranno nella Regione Sicilia, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere medesime intendono addivenire a un’intesa che disciplini a livello di dettaglio, tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi gli altri: o il numero totale degli RLS eleggibili e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente che esplicheranno le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti; • i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:proprie prerogative all’interno dell’Ente;

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Sources: Accordo Nazionale