Common use of Consegna e collaudo Clause in Contracts

Consegna e collaudo. L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire a suo onere: • il trasporto e la consegna delle APPARECCHIATURE nel reparto di utilizzo (al piano), previo accordo per la consegna con il magazzino della S.C. Ingegneria Clinica al quale andranno consegnati i documenti di trasporto delle merci e le verifiche di sicurezza elettriche effettuate (non antecedenti a 30 giorni dalla data della consegna); • l’installazione e la messa in funzione della strumentazione comprensiva degli allacciamenti alla rete informatica, alla rete elettrica, alla rete idrica per il carico dell’acqua (deionizzatore, se previsto) e al sistema di scarico dei liquidi reflui presente in Laboratorio; • la disinstallazione e il recupero della strumentazione alla cessazione del contratto. Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella guida CEI EN 62353:2010-10 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminare suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. Il collaudo deve prevedere la compilazione della scheda di impianto dell’Azienda.

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Consegna e collaudo. L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire L’accordo su termini di consegna e termini delle prestazioni vincolanti richiede la forma scritta. In assenza di tale accordo, i termini di consegna e i termini delle prestazioni si considerano non vincolanti. Sono ammesse consegne parziali. Xxxxxxx si riserva il diritto di scegliere il percorso e il tipo di trasporto. Utilizzo e rischio sono trasferiti al committente al momento della cessione della fornitura franco fabbrica, ovvero xxxxxx xxxxxxxxx, e precisamente a suo onere: • il trasporto e prescindere dalla composizione del prezzo concordato per la consegna delle APPARECCHIATURE nel reparto di utilizzo fornitura (al pianoad es. franco, cif, ecc.), previo accordo per se non concordato diversamente nell’ordine. L’eventuale carattere vincolante di una data di consegna indicata da Xxxxxxx presuppone che siano state chiarite tutte le questioni tecniche, che il committente abbia fatto pervenire entro i tempi richiesti tutta la consegna con documentazione, le autorizzazioni necessarie, nulla osta e autorizzazione di progetti e materiali, e che il magazzino della S.C. Ingegneria Clinica al quale andranno consegnati i documenti committente abbia adempiuto tempestivamente e regolarmente altri eventuali obblighi. Qualora il committente risultasse inadempiente nei confronti di trasporto delle merci e le verifiche di sicurezza elettriche effettuate (non antecedenti a 30 giorni dalla data della consegna); • l’installazione e la messa in funzione della strumentazione comprensiva degli allacciamenti alla rete informaticaXxxxxxx rispetto ai suoi obblighi, alla rete elettrica, alla rete idrica per il carico dell’acqua (deionizzatore, se previsto) e al sistema di scarico dei liquidi reflui presente in Laboratorio; • la disinstallazione e il recupero della strumentazione alla cessazione del contratto. Il collaudo dovrà essere effettuato entro sarà interrotto il termine di 15 giorni dalla fornitura concordato quale vincolante. Guerra, scioperi (inclusi scioperi di carattere politico), serrate, interruzioni del traffico e del servizio, incendi e disposizioni amministrative o altri casi di forza maggiore che impediscono l’esecuzione delle prestazioni, manlevano Xxxxxxx dal suo obbligo di adempiere le prestazioni per la durata dell’evento di forza maggiore. La data di consegnaconsegna concordata sarà posticipata per la durata dell’impedimento, salvo diversi accordi oltre a un adeguato periodo di proroga. La stessa clausola si applica anche nel caso in cui tale evento si verifichi per esigenze dell’Aziendaun sub-fornitore di Xxxxxxx. Una responsabilità per tardiva fornitura si verifica solo in caso di dolo e colpa grave evidente. La responsabilità per colpa lieve e grave viene esclusa se non sono riscontrati danni alla persona e alla vita, alla salute e all’integrità fisica, o rivendicazioni in base alla legge [austriaca] sulla responsabilità del produttore (Produkthaftungsgesetz). In caso di ritardo, Xxxxxxx ha il diritto di effettuare la consegna successiva entro un adeguato periodo di proroga. Xxxxxxx può recedere dal contratto, se prima della consegna della merce, intervengono variazioni nelle condizioni economiche del committente che sembrano non assicurare più adeguatamente il regolare pagamento della merce. Il collaudo dovrà committente può evitare il recesso da parte di Xxxxxxx, se è in grado di prestare sufficiente garanzia per il credito in essere effettuato e concorda che da quel momento in poi la merce venga consegnata esclusivamente con pagamento anticipato insieme a tutti i costi connessi alla presenza fornitura e prestazione. Qualora il committente incorra in mora o la spedizione venga ritardata su richiesta del responsabile committente o per altri motivi riconducibili al committente, a questi saranno addebitati i costi effettivamente sostenuti per l’immagazzinamento presso la fabbrica di Xxxxxxx a partire dal giorno di calendario successivo all’avviso di disponibilità alla spedizione, comunque per un importo pari almeno allo 0,5% dell’importo fatturato per ogni mese di calendario intero ovvero già iniziato. In tal caso sarà interrotto un eventuale termine di consegna concordato quale vincolante; il rischio sarà inoltre trasferito al committente a partire dal giorno dell’avviso di merce pronta per la spedizione. Trascorso un termine prestabilito commisuratamente senza poter adempiere alla spedizione, Xxxxxxx è comunque autorizzata a disporre diversamente dell’oggetto della struttura/servizio utilizzatore fornitura e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella guida CEI EN 62353:2010-10 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminare suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino ad effettuare al committente una fornitura con termine del periodo di garanzia. Il collaudo deve prevedere la compilazione della scheda di impianto dell’Aziendaadeguatamente prorogato.

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Consegna e collaudo. L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire a suo onere: • il trasporto e la consegna delle APPARECCHIATURE nel reparto di utilizzo (al piano), previo accordo per la consegna con il magazzino della S.C. Ingegneria Clinica al quale andranno consegnati i documenti di trasporto delle merci e le verifiche di sicurezza elettriche effettuate (non antecedenti a 30 giorni dalla data della consegna); • l’installazione e la messa in funzione della strumentazione comprensiva degli allacciamenti alla rete informatica, alla rete elettrica, alla rete idrica per il carico dell’acqua (deionizzatore, se previsto) e al sistema di scarico dei liquidi reflui presente in Laboratorio; • la disinstallazione e il recupero della strumentazione alla cessazione del contratto. Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della strutturaStruttura/servizio Servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Il verbale di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella guida CEI EN 62353:2010-10 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminare suddette, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. Il collaudo deve prevedere la compilazione della scheda di impianto dell’Azienda.

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Consegna e collaudo. L’Impresa aggiudicataria La consegna del mezzo allestito, omologato e collaudato, dovrà garantire a suo onere: • avvenire presso il trasporto e la consegna delle APPARECCHIATURE nel reparto territorio del Comune di utilizzo (al piano)Carpi, entro 120 giorni effettivi dalla data dell'ordine, previo accordo con il Servizio Economato/Settore Manutenzione Infrastrutture Patrimonio e Protezione Civile/Servizio Illuminazione pubblica dell’Ente. _________________ Contestualmente al mezzo, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutte le documentazioni obbligatorie indispensabili per la consegna con il magazzino della S.C. Ingegneria Clinica proprietà e la circolazione delle stesse (assicurazione esclusa), nonché libretto di istruzione, uso e manutenzione e qualsiasi altra documentazione relativa al quale andranno consegnati i documenti di trasporto delle merci e le verifiche di sicurezza elettriche effettuate (non antecedenti a 30 giorni dalla data veicolo ed alla piattaforma aerea, nonché agli optionals ed altri componenti presenti ivi installati. Al momento della consegna); • l’installazione , gli incaricati del Comune di Carpi in concerto con gli incaricati della Ditta, effettueranno il collaudo finale del mezzo per accertare la regolare esecuzione della fornitura e per la messa presa in funzione della strumentazione comprensiva degli allacciamenti alla rete informatica, alla rete elettrica, alla rete idrica per il carico dell’acqua (deionizzatore, se previsto) e al sistema del mezzo. In caso di scarico dei liquidi reflui presente in Laboratorio; • la disinstallazione e il recupero della strumentazione alla cessazione del contratto. Il collaudo dovrà essere effettuato entro il termine di 15 giorni dalla data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze dell’Azienda. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile della struttura/servizio utilizzatore e dei funzionari della S.C. Ingegneria Clinica e dovrà risultare da esito positivo sarà redatto apposito verbale sottoscritto dai presentida entrambe le parti. Qualora la Ditta non superi il collaudo, avrà l'obbligo di provvedere a rimuovere le difformità e gli inadempimenti riscontrati entro 5 giorni lavorativi ed alla risoluzione dovrà provvedere la Ditta senza aggravio di spese per il Comune di Carpi. Il verbale superamento del collaudo non solleva la Ditta a rispondere di collaudo positivo rappresenta il documento indispensabile malfunzionamenti o difformità alla liquidazione della fattura corrispondente. Il collaudo dovrà comportare tutte le prove e verifiche di accettazione così come indicato nella guida CEI EN 62353:2010-10 ed eventuali successivi aggiornamenti in vigore alla data di collaudo. Ogni onere per detto collaudo (rimozione e smaltimento degli imballi inclusi) si intende a totale ed esclusivo carico dell’Impresa. Nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminare suddettestessa imputabili, l’Impresa è responsabile dei vizi/difetti/anomalie riscontrati in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di garanzia. Il collaudo deve prevedere la compilazione della scheda di impianto dell’Aziendache dovessero eventualmente insorgere successivamente.

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