Consegna e avvio del servizio Clausole campione

Consegna e avvio del servizio. Ai sensi dell’art. 32, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l’esecuzione del contratto e l’inizio del servizio potrà avvenire solo dopo che il contratto d’appalto è divenuto efficace a seguito della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto stesso e di impegno della relativa spesa da parte degli organi di controllo, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32. Il termine per l’esecuzione di tutte le attività decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio del servizio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, verbale che dovrà essere controfirmato dall’aggiudicatario. Al citato verbale dovrà essere allegato il Programma operativo dettagliato (POD), di cui al successivo par. 9. Durante la fase di contraddittorio, al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere consegne parziali degli impianti aeraulici. L’avvio del servizio non potrà aver luogo se detto Programma operativo dettagliato (POD) non è stato preventivamente condiviso tra le parti e accettato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente alla consegna del servizio, o alle eventuali consegna parziali concordate nel Programma operativo dettagliato (POD), verrà effettuata la presa in carico degli impianti aeraulici oggetto di intervento attraverso passaggio formale dalla società titolare delle manutenzioni. cui gli impianti sono ad oggi in carico, all’aggiudicataria. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito all’esecuzione del servizio, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, graverà interamente sull’affidatario del servizio. Il giorno previsto per l’inizio del servizio verrà comunicato all’esecutore, a cura del RUP/Direttore dell’esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. La comunicazione potrà avvenire anche a mezzo elettronico. Se nel giorno fissato e comunicato, l’esecutore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell’esecuzione del contratto, redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 7 (sette); i termini contrattuali per l’esecuzione del servizio decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è faco...
Consegna e avvio del servizio. L’attivazione dei servizi avrà inizio dopo la sottoscrizione dei contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo, che rappresentano la fase operativa dell’Accordo Quadro medesimo e la sottoscrizione del “Verbale di avvio dei servizi”.
Consegna e avvio del servizio. 1. L’avvio del servizio in oggetto decorrerà dalla data di consegna formale alla Ditta aggiudicataria, nella quale, sulla base delle disposizioni del RUP, verranno fornite tutte le istruzioni e le direttive necessarie per il compimento delle prestazioni, laddove sia indispensabile verrà redatto apposito verbale firmato dall’esecutore non oltre 45 gg dalla stipula contrattuale.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.