Confronto. 1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 2. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 3. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. 4. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. 5. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 6. Sono materia di confronto: a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1); b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2); c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3); d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4)
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Sources: Contratto Integrativo d'Istituto
Confronto. 1. Il confronto è disciplinato dall'artdall’art. 6 del CCNL C.C.N.L. del comparto Istruzione istruzione e Ricerca ricerca 2016-20182018 al quale si rinvia integralmente.
2. Il Costituiscono oggetto di confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazionele seguenti materie, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
3. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, in accordo con le modalità previste per la informazione.
4. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione previsioni del C.C.N.L. del comparto istruzione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione.
5. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce e con i termini a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
6. Sono materia di confrontofianco indicati:
a. l'articolazione dell'orario l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1)) prima dell’inizio dell’attività didattica e comunque dopo la nomina del personale previsto dall’organico;
b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2)) prima dell’inizio dell’attività didattica e comunque dopo la nomina del personale previsto dall’organico;
c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3)) prima dell’inizio dell’attività didattica;
d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4). Nella fattispecie: PARTE PRIMA – PERSONALE DOCENTE Criteri generali di articolazione dell’orario di lavoro
1. L’orario giornaliero di ciascun docente varia a seconda dell’organizzazione didattica nel rispetto dell’orario settimanale ordinario stabilito contrattualmente per ciascun ordine di scuola, fatta salva l’articolazione flessibile di cui all’art. 28 del CCNL.
2. L’orario di insegnamento di ogni docente è articolato in non meno di 5 giorni; per alcuni docenti di italiano, matematica e inglese della SS1G impegnati nella sperimentazione “Sabato Digital-mente”, per esigenze legate alla fattibilità dell’orario previsto nella giornata di sabato potrà essere assegnato un giorno libero supplementare che sia funzionale all’organizzazione didattica. Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria il giorno libero è per tutti il sabato in quanto l’orario settimanale dell’attività didattica si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
3. L’orario d’insegnamento può prevedere eccedenze rispetto all’orario ordinario settimanale, in relazione a particolari esigenze didattiche pianificate o urgenti. Le ore così prestate, opportunamente giustificate, possono essere recuperate, previa autorizzazione del Dirigente, anche sotto forma di ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il docente, per motivate esigenze, previa autorizzazione del Dirigente, può richiedere cambi di turno o scambi del giorno libero, previo accordo con altro docente disponibile e con il responsabile di plesso.
5. Nella Scuola dell’Infanzia il recupero, di cui al precedente comma 3, potrà avvenire anche nel mese di giugno con residuali forme di organizzazione flessibile dell’orario di lavoro, compatibilmente con l’orario di servizio e previo accordo con il responsabile di plesso e autorizzazione del Dirigente Scolastico. Criteri per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto
1. Per l’individuazione del personale docente da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto si procede come segue: designazione dei docenti destinatari di incarichi sulla base della dichiarazione di disponibilità in sede di Collegio docenti o disponibilità ad assumere incarichi dichiarata, per iscritto, al Dirigente Scolastico.
2. L’individuazione del personale docente tiene conto dei seguenti criteri: - competenze possedute coerenti con l’incarico; - esperienza acquisita - interesse professionale; - continuità. È opportuno distribuire gli incarichi tra più docenti, evitandone la concentrazione eccessiva in capo al medesimo docente determinando in tal modo l’alternanza negli incarichi per favorire l’acquisizione delle competenze e la diffusione delle professionalità.
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Sources: Contratto Integrativo
Confronto. 1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018
2. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art.… (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
32. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione.
4. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi; l’incontro, anche singolarmentese richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L'incontro L’incontro può anche essere proposto dall'amministrazione dall’ente contestualmente all'invio dell'informazione.
5all’invio dell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta6. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
63. Sono materia oggetto di confronto:
a. l'articolazione dell'orario , con i soggetti sindacali di lavoro del personale docentecui all’art… comma 2 … (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie): 4 Accoglimento richiesta sindacale, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4)materia spostata in Confronto.
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