Common use of Confronto Clause in Contracts

Confronto. Il confronto consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scritta mediante la quale le Parti intendono realizzare fasi di collaborazione e di possibile convergenza sulle tematiche specificatamente previste dal presente contratto. I singoli Enti provvederanno a confrontarsi con le ▇▇.▇▇. aziendali prima di prendere decisioni in materia di: a) programmi di sviluppo occupazionale; b) introduzione di nuove tecnologie con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro; c) criteri generali per l’accesso ai corsi professionali definiti dall’Ente, con la garanzia delle pari opportunità di partecipazione con indicazione delle finalità e linee generali relative ai programmi di formazione di cui alle lett. a e b dell’art. 42, tenuto conto anche delle specifiche esigenze formative segnalate e proposte dalle OO. SS.; d) prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le 150 ore; e) misure da adottare per le pari opportunità; f) misure da adottare per la salute e la sicurezza; g) programmi di ristrutturazione, esuberi di personale connessi ad acquisizione e scorporo dei servizi, nonché negli altri casi di cui all’art. 2.5; h) criteri di valutazione per l’assegnazione del premio di risultato.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Confronto. Il confronto consiste in è disciplinato dagli artt. 6 e 22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018. Il confronto è la modalità che, attraverso un dialogo approfondito, consente ai soggetti sindacali di esprimere proprie valutazioni sulle misure che l’amministrazione intende adottare. Il confronto si avvia con la trasmissione degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. L’incontro si svolge se, entro cinque (5) giorni dalla trasmissione delle informazioni, viene richiesto dai soggetti sindacali, anche singolarmente. L’incontro può essere anche proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio delle informazioni. Il periodo durante il quale si svolge il confronto non può essere superiore a quindici (15) giorni al termine dei quali viene redatta una preventiva interlocuzione verbale o scritta mediante relazione sulle posizioni emerse che, comunque, non vincola l’amministrazione. Sono oggetto di confronto: - l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto; - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA; - i criteri per la quale le Parti intendono realizzare fasi fruizione dei permessi per l’aggiornamento; - la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di collaborazione prevenzione dello stress lavoro correlato e di possibile convergenza sulle tematiche specificatamente previste dal presente contratto. I singoli Enti provvederanno a confrontarsi con le ▇▇fenomeni di burn-out.▇▇. aziendali prima di prendere decisioni in materia di: a) programmi di sviluppo occupazionale; b) introduzione di nuove tecnologie con rilevante impatto sull’organizzazione del lavoro; c) criteri generali per l’accesso ai corsi professionali definiti dall’Ente, con la garanzia delle pari opportunità di partecipazione con indicazione delle finalità e linee generali relative ai programmi di formazione di cui alle lett. a e b dell’art. 42, tenuto conto anche delle specifiche esigenze formative segnalate e proposte dalle OO. SS.; d) prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le 150 ore; e) misure da adottare per le pari opportunità; f) misure da adottare per la salute e la sicurezza; g) programmi di ristrutturazione, esuberi di personale connessi ad acquisizione e scorporo dei servizi, nonché negli altri casi di cui all’art. 2.5; h) criteri di valutazione per l’assegnazione del premio di risultato.

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Sources: Contratto Integrativo Di Istituto