Confidenzialità Clausole campione

Confidenzialità. Il Capofila ed i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all’esecuzione del Progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti. La riservatezza è applicata, fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità comunitaria.
Confidenzialità. Xxx si impegna a non utilizzare ed a non divulgare, tanto nel vigore del presente contratto che successivamente alla sua cessazione, alcuna delle informazioni confidenziali che avrà avuto modo di raccogliere in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro.
Confidenzialità. L’esecuzione delle Attività implica che ciascuna Parte fornisca alle altre informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (“Informazioni”). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a: • a far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle Attività; • non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; • restituire immediatamente le Informazioni all’altra parte, su richiesta della medesima; • conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle Attività di cui all’esecuzione delle Attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; • astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della Ricerca. L’impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante l’esecuzione che al termine del Protocollo senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che tali Informazioni possano essere divulgate all’esterno senza la previa autorizzazione della Parte Descrivente. Le Parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l’uso da parte delle Parti contraenti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.
Confidenzialità. 17.1 Le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute (di seguito “Informazioni”) sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e ciascuna Parte si impegna per sé e per il proprio personale a: − far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto; − non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni; − restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto; − conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all’esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti; − astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto;
Confidenzialità. Qualsiasi informazione ricevuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo è confidenziale e può essere divulgata soltanto a persone o autorità (com- presi i tribunali e le autorità amministrative) della Parte contraente che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce il presente Accordo o del perseguimento penale oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni uni- camente per questi fini. Xxxxxxx rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Le informazioni possono essere divulgate a qualsiasi altra persona o autorità soltanto con l’espressa autorizzazione scritta dell’autorità competente della Parte richiesta. Le informazioni trasmesse alla Parte richiedente in virtù del presente Accordo non possono essere divulgate a un’altra giurisdizione.
Confidenzialità. A. Restrizioni all’uso o Divulgazione per le Parti. Per tutta la durata del presente Contratto e per almeno un
Confidenzialità. 9.1 Il Cliente manterrà confidenziali tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili dal Fornitore (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti e/o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base all’esecuzione dell’Ordine, salvo quanto già di pubblica conoscenza. 9.2 A richiesta del Fornitore tutte le informazioni comunicate al Cliente (incluse le copie o registrazioni) dovranno essere immediatamente restituite o, secondo le indicazioni del Fornitore, distrutte. 9.3 Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati al Fornitore (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). I beni realizzati e prodotti sulla base di documentazione (come disegni, modelli e simili) dal Fornitore o basati su informazioni confidenziali del Fornitore, non potranno mai essere utilizzati dal Cliente al di fuori del contratto di fornitura con lo stesso né offerti o ceduti a terzi, neppure a titolo gratuito. 9.4 L’impegno di confidenzialità continuerà anche oltre la cessazione del presente Accordo e di ogni rapporto tra le Parti, finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui il Fornitore rinunci per iscritto all’impegno di confidenzialità. 9.5 Il presente Accordo presuppone, peraltro, la condivisione del know-how del Fornitore con il Cliente. Tale know-how è costituito dal bagaglio di esperienze tecnico/pratiche maturate dal Fornitore nel corso della propria attività ed è segreto, nonché indispensabile per la realizzazione dei prodotti. 10.
Confidenzialità. In mancanza del previo consenso scritto da parte di Xxxxxx, il Cliente si impegna a mantenere segreto e a non rivelare né divulgare a terzi il contenuto del presente Xxxxxxxxx, a meno che ciò non sia strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto stesso. Inoltre, il Cliente riconosce che le informazioni confidenziali cui avrà accesso durante il periodo di efficacia del Contratto, resteranno di sola ed esclusiva proprietà di Xxxxxx. Il Cliente non potrà utilizzare le informazioni confidenziali per finalità diverse dall'adempimento delle proprie obbligazioni. È precluso al Cliente l'utilizzo delle informazioni confidenziali a seguito dello scioglimento del Contratto.
Confidenzialità. 17.1 Ciascuna Parte riconosce e concorda che informazioni di natura confidenziale relative all’attività dell’altra Parte potranno esserle rivelate ai sensi del presente Contratto. Ciascuna Parte si impegna a mantenere le Informazioni Confidenziali, come sopra indicate, confidenziali e a non rivelarle, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, a qualsiasi soggetto terzo né ad utilizzarle per qualsiasi ragione differente dall’esecuzione del presente Contratto. La presente obbligazione sopravviverà al presente Contratto.
Confidenzialità. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative all’Ordine e a MSD, che gli siano state messe a disposizione da quest’ultima o di cui comunque sia venuta a conoscenza nell’esecuzione dell’Ordine, ivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate (“Informazioni Riservate”). Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di cui all’Ordine. Il Fornitore si obbliga inoltre a: (a) adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell’Ordine; (c) non rendere pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da MSD. In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l’Ordine, il Fornitore dovrà restituire a MSD tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate. Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l’operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del rapporto instaurato con l’Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa.