Common use of Commento Clause in Contracts

Commento. Con l’ordinanza qui in commento, la Suprema Corte torna ad affrontare una tematica sia di indubbio interesse teorico sia di notevole rilevo empirico, ossia la soggezione degli interessi moratori, previsti dai contratti bancari, alla normativa anti- usura (e dunque le conseguenze civilistiche ove un contratto bancario preveda ab origine interessi moratori eccedenti rispetto al c.d. tasso-soglia). Con encomiabile completezza argomentativa e con accurata ricostruzione esegetica, la Corte di Cassazione – sul solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato1(sia pur non pacifico, non mancando orientamenti contrari)2 – ribadisce che, nella prospettiva della normativa anti-usura, non vi è differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori: il divieto di pattuire interessi superiori al saggio massimo legale (il c.d. xxxxx-xxxxxx) vale infatti per entrambi. In via del tutto incidentale (e, invero, con minore sforzo argomentativo), la Corte di Cassazione ha altresì modo di specificare che: (a) in caso di interessi corrispettivi ab origine superiori al tasso-soglia, sarà applicabile l’art. 1815, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che non saranno dovuti interessi; mentre (b) in caso di interessi moratori convenuti in misura superiore al tasso-soglia, non troverà applicazione il citato art. 1815, secondo comma, cod. civ. e, di fronte alla nullità della clausola, bisognerà attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legale. Come noto, l’art. 2 della Legge n. 108 del 7 marzo 1996 (di seguito anche “Legge Anti Usura”)3 vieta di pattuire

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Commento. Con l’ordinanza qui in commentoLa sentenza si inserisce all’interno del dibattito concernente la natura giuridica e, la Suprema Corte torna ad affrontare una tematica sia più precisamente, l’essenza della funzione economico-sociale che l’operazione di indubbio interesse teorico sia factoring persegue. Come noto, il contratto di notevole rilevo empiricofactoring presenta, ossia la soggezione degli interessi moratori, previsti dai contratti bancari, alla normativa anti- usura (e dunque le conseguenze civilistiche ove accanto a un contratto bancario preveda ab origine interessi moratori eccedenti rispetto al c.d. tasso-soglia). Con encomiabile completezza argomentativa e con accurata ricostruzione esegetica, la Corte di Cassazione – sul solco nucleo essenziale rappresentato dalla cessione da parte di un orientamento giurisprudenziale consolidato1(sia pur non pacifico, non mancando orientamenti contrari)2 – ribadisce che, nella prospettiva imprenditore della normativa anti-usura, non vi è differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori: il divieto titolarità dei crediti derivanti dall’esercizio dell’impresa (con la possibilità di pattuire interessi superiori al saggio massimo legale (il c.d. xxxxx-xxxxxx) vale infatti prevedere anticipazioni o smobilizzi per entrambi. In via del tutto incidentale (e, invero, con minore sforzo argomentativofinalità di finanziamento), la Corte compresenza di Cassazione ha altresì modo plurime operazioni aventi a oggetto la gestione dei crediti ceduti1. Nel xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxx xx è stato un acceso dibattito circa la sussistenza o meno di specificare che: effetti traslativi derivanti dal perfezionamento di un contratto di factoring. Secondo parte della dottrina2, il factoring sarebbe essenzialmente riconducibile allo schema tipico del contratto di mandato di gestione dei crediti (a) causa mandati), eventualmente collegato ad un contratto di finanziamento o di garanzia. Si tratterebbe, più precisamente, di un contratto mediante il quale il cedente conferisce al factor il mandato a compiere in caso nome proprio e nel proprio interesse atti giuridici di interessi corrispettivi ab origine superiori gestione dei crediti. Secondo tale ricostruzione, i crediti verrebbero ceduti solo formalmente, e solo nei limiti in cui tale cessione sia necessaria per consentire al tasso-sogliafactor di svolgere l’attività gestoria (contabilizzazione, sarà applicabile l’artgestione, recupero crediti, ecc.), a sua volta finalizzata al realizzo dei crediti stessi. 1815Conseguentemente, secondo commala cessione dei crediti sarebbe da inquadrarsi nell’ambito di quanto disposto dall’art. 1 BAUSILIO, codContratti atipici, Padova, 2002. In giurispr., x. Xxxx. civ., con la conseguenza che non saranno dovuti interessisez. III, 24 giugno 2003, n. 10004, in Nuova giur. comm. 2004, 158; mentre (b) in caso di interessi moratori convenuti in misura superiore al tasso-soglia, non troverà applicazione il citato art. 1815, secondo comma, codCass. civ., sez. eI, 18 gennaio 2001, n. 684, in Contratti 2001, 564 (con nota di fronte alla nullità della clausolaXXXXXX); Cass. civ., bisognerà attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legalesez. Come notoI, l’art. 2 della Legge 12 aprile 2000, n. 108 del 7 marzo 1996 4654, in Fallimento 2001, 515 (con nota di seguito anche “Legge Anti Usura”)3 vieta di pattuireINZITARI).

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Commento. Con l’ordinanza qui in commento, la Suprema Corte torna ad affrontare una tematica sia di indubbio interesse teorico sia di notevole rilevo empirico, ossia la soggezione degli interessi moratori, previsti dai contratti bancari, alla normativa anti- usura (e dunque le conseguenze civilistiche ove un contratto bancario preveda ab origine interessi moratori eccedenti rispetto al c.d. tasso-soglia). Con encomiabile completezza argomentativa e con accurata ricostruzione esegetica, la Corte di Cassazione – sul solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato1(sia pur non pacifico, non mancando orientamenti contrari)2 – ribadisce che, nella prospettiva della normativa anti-usura, non vi è differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori: il divieto di pattuire interessi superiori al saggio massimo legale (il c.d. xxxxxtasso-xxxxxxsoglia) vale infatti per entrambi. In via del tutto incidentale (e, invero, con minore sforzo argomentativo), la Corte di Cassazione ha altresì modo di specificare che: (a) in caso di interessi corrispettivi ab origine superiori al tasso-soglia, sarà applicabile l’art. 1815, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che non saranno dovuti interessi; mentre (b) in caso di interessi moratori convenuti in misura superiore al tasso-soglia, non troverà applicazione il citato art. 1815, secondo comma, cod. civ. e, di fronte alla nullità della clausola, bisognerà attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legale. Come noto, l’art. 2 della Legge n. 108 del 7 marzo 1996 (di seguito anche “Legge Anti Usura”)3 vieta di pattuire

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Commento. Con l’ordinanza qui La sentenza in commentocommento costituisce applicazione dell’art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), il quale consente alle banche e agli intermediari finanziari, nell’ambito delle operazioni e servizi bancari e finanziari, la Suprema Corte torna ad affrontare modifica delle originarie condizioni contrattuali. Il CICR, in conformità alla disposizione di legge primaria, con Deliberazione del 4 marzo 2003, aveva stabilito, all’art. 11, che le modifiche dovessero essere comunicate al cliente con chiara evidenziazione delle variazioni intervenute; le variazioni sfavorevoli generalizzate potevano tuttavia essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni in Gazzetta Ufficiale, purché successivamente comunicate al cliente alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche. La disciplina ha subito una tematica sia di indubbio interesse teorico sia di notevole rilevo empiricoprima incisiva modifica con il D. L. 4 luglio 2006, ossia la soggezione degli interessi moratorin. 223, previsti dai contratti bancariconvertito con modificazioni nella L. 4 agosto 0000, alla normativa anti- usura x. 000 (e dunque le conseguenze civilistiche ove un contratto bancario preveda ab origine interessi moratori eccedenti rispetto al xx c.d. tasso-soglia)primo decreto Bersani sulle liberalizzazioni) il quale ha richiesto, quale requisiti per l’efficacia della modifica unilaterale, sia la necessaria sussistenza di un giustificato motivo4, sia la comunicazione individuale al cliente, con preavviso minimo di trenta giorni5. Con encomiabile completezza argomentativa lo stesso intervento normativo è stato introdotto il principio per cui le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria dovessero riguardare sia i tassi debitori sia i tassi creditori e applicarsi con accurata ricostruzione esegeticamodalità tali da non recare pregiudizio al cliente6. L’ulteriore novella del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha poi distinto la Corte disciplina tra i contratti a tempo indeterminato, nell’ambito dei quali la modifica unilaterale può riguardare qualsiasi condizione prevista dal contratto, e gli altri contratti di Cassazione – sul solco durata, nell’ambito dei quali la modifica unilaterale può riguardare esclusivamente le clausole non aventi a oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un orientamento giurisprudenziale consolidato1(sia pur non pacifico, non mancando orientamenti contrari)2 – ribadisce che, nella prospettiva della normativa anti-usura, non vi giustificato motivo. La disposizione oggi vigente è differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori: dunque il divieto portato di pattuire interessi superiori al saggio massimo legale (il c.d. xxxxx-xxxxxx) vale infatti per entrambi. In via del tutto incidentale (e, invero, con minore sforzo argomentativo), la Corte di Cassazione ha altresì modo di specificare che: (a) in caso di interessi corrispettivi ab origine superiori al tasso-soglia, sarà applicabile l’art. 1815, secondo comma, cod. civnumerosi innesti che hanno profondamento mutato l’originaria previsione legislativa9., con la conseguenza che non saranno dovuti interessi; mentre (b) in caso di interessi moratori convenuti in misura superiore al tasso-soglia, non troverà applicazione il citato art. 1815, secondo comma, cod. civ. e, di fronte alla nullità della clausola, bisognerà attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legale. Come noto, l’art. 2 della Legge n. 108 del 7 marzo 1996 (di seguito anche “Legge Anti Usura”)3 vieta di pattuire

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Commento. Con l’ordinanza qui La pronuncia in commentoesame, confermando la Suprema Corte torna ad affrontare una tematica sia più recente giurisprudenza di indubbio interesse teorico sia di notevole rilevo empiricomerito1, ossia confuta la soggezione tesi della cumulatività tra interessi moratori e corrispettivi ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi della L. 108/1996. A fare da sfondo al dibattito dottrinale e giurisprudenziale sotteso alla sentenza de qua è la più ampia e controversa quaestio concernente l’assoggettabilità degli interessi moratorimoratori alla disciplina antiusura e, previsti dai contratti bancariconseguentemente, alla normativa anti- usura l’individuazione dei meccanismi di calcolo degli stessi. Le incertezze in materia discendono direttamente dall’intervento operato dal Legislatore del 1996 all’art. 644 c.p. che, nella sua attuale formulazione, al primo comma sembra riferirsi ai soli interessi corrispettivi, laddove invece al quarto comma, attraverso l’inclusione delle “spese” nel computo degli interessi dovuti, pare prescrivere una valutazione omnicomprensiva che tenga conto anche degli interessi moratori2. Neppure il successivo intervento chiarificatore operato con la Legge di interpretazione autentica n. 24 del 28 febbraio 2001, che ha definito usurari gli interessi richiesti in misura superiore al limite di legge “a qualunque titolo” (e dunque le conseguenze civilistiche ove un contratto bancario preveda ab origine interessi moratori eccedenti rispetto al c.dart. tasso-soglia1, comma 3, L. 108/1996), ha permesso di superare i dubbi interpretativi. Con encomiabile completezza argomentativa e con accurata ricostruzione esegetica, la Corte di Cassazione – sul solco Da tali interventi normativi è disceso il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale consolidato1(sia pur non pacifico, non mancando orientamenti contrari)2 – ribadisce che, nella prospettiva sebbene dimostrando incertezze con riferimento all’applicabilità agli interessi moratori del medesimo indice di usurarietà previsto per gli interessi corrispettivi, afferma la sostanziale equiparazione delle due categorie ai fini della normativa anti-usura, non vi L. 108/19963. Questo indirizzo si è differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori: il divieto di pattuire interessi superiori al saggio massimo legale (il c.d. xxxxx-xxxxxx) vale infatti per entrambi. In via del tutto incidentale (e, invero, consolidato con minore sforzo argomentativo), la sentenza della Corte di Cassazione del 9 gennaio 2013, n. 3504, che ha altresì modo di specificare che: (a) in caso di interessi corrispettivi ab origine superiori al tasso-soglia, sarà applicabile l’art. 1815, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza sancito che non saranno dovuti interessi; mentre (b) in caso di anche gli interessi moratori convenuti in misura superiore al tasso-sogliarilevano ai fini della valutazione dell’usurarietà degli interessi applicati ad un contratto di mutuo, non troverà applicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p.5 Dall’applicabilità della L. 108/1996 agli interessi di mora deriverebbe altresì il citato art. 1815dovere di valutare il loro eventuale carattere usurario alla luce del tasso soglia6, secondo comma, cod. civ. e, di fronte anche attraverso il ricorso alla nullità della clausola, bisognerà attribuire al danneggiato sommatoria con gli interessi al tasso legalecorrispettivi7. Come notoIl fondamento giuridico di tale ricostruzione sarebbe da ricercarsi nella sostanziale e funzionale 1 Trib. Bari, l’artsez. 2 della Legge IV, 1 luglio 2016, n. 108 del 3674; Trib. Napoli Nord, 20 giugno 2016, n. 939; Trib. Milano, sez. VI, 8 marzo 2016, n. 3021; Trib. Trento, 18 febbraio 2016, n. 161; Trib. Milano, sez. VI, 27 ottobre 2015, n. 11997; Trib. Reggio Xxxxxx, sez. II, 6 ottobre 2015, n. 1297; Trib. Roma, sez. IX, 7 marzo 1996 (di seguito anche “Legge Anti Usura”)3 vieta di pattuiremaggio 2015, tutte in xxxxxxxxxxx.xx; Trib. Roma, sez. IV, 16 settembre 2014, n. 41860, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

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Commento. Con l’ordinanza qui Nella sentenza in commentocommento il Tribunale di Milano si interroga su uno degli aspetti fondamentali – nonché una delle obbligazioni principali – del contratto di factoring, vale a dire la garanzia della solvenza del debitore o dei debitori ceduti. Più specificamente, la Suprema Corte torna ad affrontare una tematica sia pronuncia in oggetto analizza la questione della sua operabilità nei confronti del factor successivamente allo scioglimento del contratto di indubbio interesse teorico sia di notevole rilevo empirico, ossia la soggezione degli interessi moratori, previsti dai contratti bancari, factoring e alla normativa anti- usura (e dunque retrocessione dei crediti al creditore cedente nonché della natura giuridica della stessa garanzia. La garanzia pro soluto oggetto della controversia era disciplinata da clausola contrattuale pattuita tra le conseguenze civilistiche ove un contratto bancario preveda ab origine interessi moratori eccedenti rispetto al c.d. tasso-soglia). Con encomiabile completezza argomentativa e con accurata ricostruzione esegeticaparti, la Corte quale prevedeva l’assunzione da parte del factor del rischio di Cassazione insolvenza dei debitori ceduti in relazione ad alcuni crediti concordati tra le parti. Orbene, quanto alla fonte normativa regolante tale garanzia, in un primo momento sul solco data l’atipicità del contratto di un orientamento giurisprudenziale consolidato1(sia pur non pacificofactoring22 – si era fatto ricorso per analogia all’istituto della cessione dei crediti disciplinato dagli artt. 1260 – 1267 c.c., non mancando orientamenti contrari)2 – ribadisce chee in particolare all’art. 1267 c.c., nella prospettiva norma che regola la garanzia della normativa anti-usurasolvenza del debitore. Tuttavia, non vi l’applicazione di tali articoli alla fattispecie contrattuale del factoring si è differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori: il divieto di pattuire interessi superiori al saggio massimo legale (il c.d. xxxxx-xxxxxx) vale infatti per entrambi. In via rivelata fin da subito del tutto incidentale inidonea alle esigenze degli operatori economici e alle prassi contrattuali23. A fronte della tanto auspicata regolamentazione della materia, il legislatore è infine intervenuto – come noto – con la legge 21 febbario 1991, n. 52 (e, invero, con minore sforzo argomentativoDisciplina della cessione dei crediti di impresa), la Corte di Cassazione ha altresì modo di specificare quale, all’art. 4 stabilisce che: (a) “Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in caso tutto o in parte, alla garanzia”. Si capovolge radicalmente il principio di interessi corrispettivi ab origine superiori cui all’art. 1267 c.c.: la garanzia della solvenza del debitore grava ex lege sul cedente dei crediti d’impresa costituendo naturale negotii del contratto di cessione, prevedendo al tasso-sogliacontempo la possibilità per il cessionario di rinunziarvi - in tutto o in parte - per iscritto24. Al contrario, sarà applicabile l’art. 1815, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che non saranno dovuti interessi; mentre (b) in caso di interessi moratori convenuti in misura superiore al tasso-soglia, non troverà applicazione il citato art. 1815, secondo comma, cod. civ. e, di fronte alla nullità della clausola, bisognerà attribuire al danneggiato gli interessi al tasso legale. Come noto, l’art. 2 della Legge n. 108 del 7 marzo 1996 (di seguito anche “Legge Anti Usura”)3 vieta di pattuireprincipio espresso

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