Common use of Commento Clause in Contracts

Commento. Il periodo di prova può essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri. Durante il periodo di prova i termini di disdetta possono essere concordati libera- mente e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni (▇.▇▇. 7 oppure 14 giorni). Salvo diverso accordo scritto, vale un periodo di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 giorni. Il periodo di prova si prolunga per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di prova. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinante. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salario.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

Commento. Il periodo diritto a giorni di prova può essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto congedo pagati per il perfezionamento professionale sussiste unicamente per i quadri. Durante il periodo rapporti di prova i termini lavoro non disdetti e di disdetta possono essere concordati libera- mente regola unicamente per le offerte di formazione che si riferi- scono specificatamente all’attività del collaboratore in seno all’azienda o alla sua formazione professionale nell’industria alberghiera e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni della ristorazione (▇.▇▇. 7 corsi per collaboratori del ser- vizio, introduzione al nuovo diritto sulle derrate alimentari per i responsabili della produzione, oppure 14 giornicorsi di maestria per collaboratori qualificati, responsabili per la formazione degli ap- prendisti). Salvo diverso accordo scrittoCongedi di formazione per preparare e sostenere un esame di professione (art. 27 lett. a LFPr), vale un periodo esame professionale superiore (art. 27 lett. a LFPr) o per altri programmi di prova formazione sus- siste anche in un rapporto di 14 giorni lavoro disdetto, quando il congedo di formazione è stato accordato prima della disdetta del rapporto di lavoro. I corsi offerti dalle associazioni contraenti con contenuti concernenti il settore alberghiero e della ristorazione valgono come manifestazioni che danno diritto a un termine congedo di disdetta formazione. I corsi di 3 giorniformazione e di perfezionamento professionale ordinati unilateralmente dal datore di lavoro non possono essere computati come congedi di formazione. Il periodo diritto a giorni di prova lavoro retribuiti per partecipare a corsi di perfezionamento professionale dà al collaboratore la possibilità di frequentare dei corsi per tre giorni lavorativi l’anno, senza perdita di guadagno. Il diritto a 3 giorni lavorativi pagati si prolunga riferisce ad un anno civile e può essere fatto valere, in un rapporto di lavoro non disdetto, retroattivamente per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di prova3 anni. Tuttavia, il diritto ad un congedo di formazione pagato sussiste unicamente quando la disdetta può essere abusiva anche durante persona che usufruisce del con- gedo di formazione ha effettivamente partecipato alla relativa manifestazione. Il collaboratore deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il periodo relativo attestato di prova presenza. Il collaboratore ha diritto a 6 giorni di congedo supplementari retribuiti per preparare e assolvere esami di professione o esami professionali superiori. Per esami di professione e esami profes- sionali superiori s’intendono gli esami ai sensi della legge federale sulla formazione professiona- le (art. 336, 336a, 336b CO27 lett. a) LFPr). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinante. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salario.

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Commento. Il periodo principio dei due giorni di prova può riposo alla settimana è valido per tutti i collaboratori, anche per colo- ro che lavorano a tempo parziale. Anche un collaboratore a tempo parziale con un grado d’occupazione, per esempio, del 60% ha diritto a essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto occupato per non più di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri5 giorni alla settimana. Durante il periodo I giorni di prova i termini di disdetta riposo non goduti possono essere concordati libera- mente compensati solo in giorni lavorativi! Vale a dire, nel corso di una settimana si potranno compensare solo 5 giorni di riposo non goduti. Per la com- pensazione di 7 giorni di riposo non goduti è quindi necessaria non solo una settimana bensì 1 settimana più 2 giorni lavorativi. Se un collaboratore non ha goduto tutti i giorni di riposo che gli spettano e dovrebberodi conseguenza ne risultano così anche eventualmente degli straordinari, almeno in caso concedendo giorni di periodi riposo aggiuntivi vengono ridotti sia il saldo dei giorni di prova prolungati, ammontare a più riposo che quello degli straordinari. Esempio giorni di riposo / straordinari  Un collaboratore ha lavorato sei giorni la settimana per tre settimane. Egli ha quindi un saldo di 3 giorni di riposo non usufruiti. Inoltre, alla fine di queste tre settimane risultano 25 ore supplementari. Nelle prossime due settimane egli lavora solo 4 giorni. Egli può per ogni settimana effettuare, a com- pensazione, un terzo giorno di riposo. Egli ha inoltre 16 ore in meno. Di conseguenza il suo saldo dei giorni di riposo si riduce di due giorni e il saldo delle sue ore straordinarie si riduce di 16 ore. Durante i periodi di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, servizio militare non nascono dirit- ti a giorni di riposo. Non è ammissibile concordare in anticipo la retribuzione regolare, mediante indennità o paga- mento, dei giorni di riposo. Se non fosse possibile la compensazione dei giorni di riposo non goduti, gli stessi andranno pagati secondo il loro valore effettivo. Nel calcolo del diritto a giorni di riposo il valore corrispon- de a 1/22 del salario mensile (▇.▇▇vedi l’esempio all’art. 7 oppure 14 giorni17). Salvo diverso accordo scrittoSecondo la legge sul lavoro, vale un periodo il lavoratore ha diritto a 4 domeniche libere se viene concessa la settimana di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 5 giorni. Il periodo La settimana di prova si prolunga 5 giorni deve essere effettivamente concessa e non solo stipulata per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di provacontratto. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinantenecessario concederla per ogni singola settimana bensì nella media dell’anno civile. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per Per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scrittocollaboratori con obblighi familiari, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti sono da concedere 12 domeniche libere all’anno indipendentemente dalla regolamentazione dei giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salarioriposo.

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Commento. Il periodo diritto a giorni di prova può essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto congedo pagati per il perfezionamento professionale sussiste unicamente per i quadri. Durante il periodo rapporti di prova i termini lavoro non disdetti e di disdetta possono essere concordati libera- mente regola unicamente per le offerte di formazione che si riferi- scono specificatamente all’attività del collaboratore in seno all’azienda o alla sua formazione professionale nell’industria alberghiera e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni della ristorazione (▇.▇▇. 7 oppure 14 giornicorsi per collaboratori del servi- zio, introduzione al nuovo diritto sulle derrate alimentari per i responsabili della produzione, op- pure corsi di maestria per collaboratori qualificati, responsabili per la formazione degli apprendi- sti). Salvo diverso accordo scrittoCongedi di formazione per preparare e sostenere un esame di professione (art. 27 lett. a LFPr), vale un periodo esame professionale superiore (art. 27 lett. a LFPr) o per altri programmi di prova formazione sussi- ste anche in un rapporto di 14 giorni lavoro disdetto, quando il congedo di formazione è stato accordato prima della disdetta del rapporto di lavoro. I corsi offerti dalle associazioni contraenti con contenuti concernenti il settore alberghiero e della ristorazione valgono come manifestazioni che danno diritto a un termine congedo di disdetta formazione. I corsi di 3 giorniformazione e di perfezionamento professionale ordinati unilateralmente dal datore di lavoro non possono essere computati come congedi di formazione. Il periodo diritto a giorni di prova lavoro retribuiti per partecipare a corsi di perfezionamento professionale dà al collaboratore la possibilità di frequentare dei corsi per tre giorni lavorativi l’anno, senza perdita di guadagno. Il diritto a 3 giorni lavorativi pagati si prolunga riferisce ad un anno civile e può essere fatto va- lere, in un rapporto di lavoro non disdetto, retroattivamente per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di prova3 anni. Tuttavia, il diritto ad un congedo di formazione pagato sussiste unicamente quando la disdetta può essere abusiva anche durante persona che usufruisce del con- gedo di formazione ha effettivamente partecipato alla relativa manifestazione. Il collaboratore deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il periodo relativo attestato di prova presenza. Il collaboratore ha diritto a 6 giorni di congedo supplementari retribuiti per preparare e assolvere esami di professione o esami professionali superiori. Per esami di professione e esami profes- sionali superiori s’intendono gli esami ai sensi della legge federale sulla formazione professio- nale (art. 336, 336a, 336b CO27 lett. a) LFPr). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinante. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salario.

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Commento. Il periodo principio dei due giorni di prova può riposo alla settimana è valido per tutti i collaboratori, anche per colo- ro che lavorano a tempo parziale. Anche un collaboratore a tempo parziale con un grado d’occupazione, per esempio, del 60% ha diritto a essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto occupato per non più di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri5 giorni alla settimana. Durante il periodo I giorni di prova i termini di disdetta riposo non goduti possono essere concordati libera- mente compensati solo in giorni lavorativi! Vale a dire, nel corso di una settimana si potranno compensare solo 5 giorni di riposo non goduti. Per la com- pensazione di 7 giorni di riposo non goduti è quindi necessaria non solo una settimana bensì 1 settimana più 2 giorni lavorativi. Se un collaboratore non ha goduto tutti i giorni di riposo che gli spettano e dovrebberodi conseguenza ne risultano così anche eventualmente degli straordinari, almeno in caso concedendo giorni di periodi riposo aggiuntivi vengono ridotti sia il saldo dei giorni di prova prolungati, ammontare a più riposo che quello degli straordinari. Esempio giorni di riposo / straordinari • Un collaboratore ha lavorato sei giorni la settimana per tre settimane. Egli ha quindi un saldo di 3 giorni di riposo non usufruiti. Inoltre, alla fine di queste tre settimane risultano 25 ore supplementari. Nelle prossime due settimane egli lavora solo 4 giorni. Egli può per ogni settimana effettuare, a com- pensazione, un terzo giorno di riposo. Egli ha inoltre 16 ore in meno. Di conseguenza il suo saldo dei giorni di riposo si riduce di due giorni e il saldo delle sue ore straordinarie si riduce di 16 ore. Durante i periodi di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, servizio militare non nascono dirit- ti a giorni di riposo. Non è ammissibile concordare in anticipo la retribuzione regolare, mediante indennità o paga- mento, dei giorni di riposo. Se non fosse possibile la compensazione dei giorni di riposo non goduti, gli stessi andranno pagati secondo il loro valore effettivo. Nel calcolo del diritto a giorni di riposo il valore corrispon- de a 1/22 del salario mensile (▇.▇▇vedi l’esempio all’art. 7 oppure 14 giorni17). Salvo diverso accordo scrittoSecondo la legge sul lavoro, vale un periodo il lavoratore ha diritto a 4 domeniche libere se viene concessa la settimana di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 5 giorni. Il periodo La settimana di prova si prolunga 5 giorni deve essere effettivamente concessa e non solo stipulata per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di provacontratto. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinantenecessario concederla per ogni singola settimana bensì nella media dell’anno civile. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per Per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scrittocollaboratori con obblighi familiari, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti sono da concedere 12 domeniche libere all’anno indipendentemente dalla regolamentazione dei giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salarioriposo.

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Commento. Il periodo principio dei due giorni di prova può riposo alla settimana è valido per tutti i collaboratori, anche per co- loro che lavorano a tempo parziale. Anche un collaboratore a tempo parziale con un grado d’oc- cupazione, per esempio, del 60% ha diritto a essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto occupato per non più di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri5 giorni alla setti- mana. Durante il periodo I giorni di prova i termini di disdetta riposo non goduti possono essere concordati libera- mente compensati solo in giorni lavorativi! Vale a dire, nel corso di una settimana si potranno compensare solo 5 giorni di riposo non goduti. Per la com- pensazione di 7 giorni di riposo non goduti è quindi necessaria non solo una settimana bensì 1 settimana più 2 giorni lavorativi. Se un collaboratore non ha goduto tutti i giorni di riposo che gli spettano e dovrebberodi conseguenza ne risultano così anche eventualmente degli straordinari, almeno in caso concedendo giorni di periodi riposo aggiuntivi vengono ridotti sia il saldo dei giorni di prova prolungati, ammontare a più riposo che quello degli straordinari. Esempio giorni di riposo / straordinari • Un collaboratore ha lavorato sei giorni la settimana per tre settimane. Egli ha quindi un saldo di 3 giorni di riposo non usufruiti. Inoltre, alla fine di queste tre settimane risultano 25 ore supplementari. Nelle prossime due settimane egli lavora solo 4 giorni. Egli può per ogni settimana effettuare, a com- pensazione, un terzo giorno di riposo. Egli ha inoltre 16 ore in meno. Di conseguenza il suo saldo dei giorni di riposo si riduce di due giorni e il saldo delle sue ore straordinarie si riduce di 16 ore. Durante i periodi di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, servizio militare non nascono di- ritti a giorni di riposo. Non è ammissibile concordare in anticipo la retribuzione regolare, mediante indennità o paga- mento, dei giorni di riposo. Se non fosse possibile la compensazione dei giorni di riposo non goduti, gli stessi andranno pa- gati secondo il loro valore effettivo. Nel calcolo del diritto a giorni di riposo il valore corrisponde a 1/22 del salario mensile (▇.▇▇vedi l’esempio all’art. 7 oppure 14 giorni17). Salvo diverso accordo scrittoSecondo la legge sul lavoro, vale un periodo il lavoratore ha diritto a 4 domeniche libere se viene concessa la settimana di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 5 giorni. Il periodo La settimana di prova si prolunga 5 giorni deve essere effettivamente concessa e non solo stipulata per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di provacontratto. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinantenecessario concederla per ogni singola settimana bensì nella media dell’anno civile. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per Per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scrittocollaboratori con obblighi familiari, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti sono da concedere 12 do- meniche libere all’anno indipendentemente dalla regolamentazione dei giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salarioriposo.

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Commento. Il periodo La questione attiene alla problematica che discende dalla vendita di prova può essere prolungato mediante accordo scritto un immobile privo della licenza di abitabilità, con particolare riferimento alla possibilità di azione che compete al compratore in conseguenza del non corretto adempimento degli obblighi facenti capo al venditore. Dal tenore della traccia si evince chiaramente, infatti, che il venditore ▇▇▇▇▇ non ha ottemperato, nemmeno a seguito di messa in mora da parte dei compratori ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, all’obbligo di ottenere e consegnare le licenze di abitabilità degli appartamenti venduti. La traccia, inoltre, chiede espressamente al candidato di chiarire se i compratori possano svolgere nei confronti del venditore una domanda giudiziale che abbia ad oggetto “sia il risarcimento in forma specifica dell’adempimento delle prestazioni contrattuali, sia il riconoscimento di una somma di denaro corrispondente alle spese necessarie per perfezionare le pratiche amministrative per ottenere le relative licenze di abitabilità”. In proposito, va innanzitutto rilevato che l’ottenimento e la consegna della licenza di abitabilità da parte del venditore costituisce un obbligo per quest’ultimo, il cui mancato rispetto comporta inadempimento contrattuale. La giurisprudenza ha infatti più volte affermato che la licenza di abitabilità costituisce un requisito giuridico necessario affinchè il bene immobile svolga la sua funzione economico-sociale identificabile con il legittimo godimento e la commerciabilità del bene (nel caso ideale direttamente nel contratto tra le altre, ▇. ▇▇▇▇ 5/2/01 n. 1602). Conseguentemente, è stato ritenuto che la mancanza di lavoro) al massimo fino a 3 mesidetto requisito integri addirittura la prestazione di aliud pro alio che abilita l’acquirente ai rimedi di cui agli articoli 1453, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri1476 e 1477 del codice civile (tra le altre ▇. Durante il periodo di prova i termini di disdetta possono essere concordati libera- mente e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni (.▇▇. 7 oppure 14 giorni)11 /2/98 n. 1391 e Cass. Salvo diverso accordo scritto, vale un periodo di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 giorni. Il periodo di prova si prolunga per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di prova. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO5/11/90 n. 10616). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo stessa traccia, tuttavia, dà conto dell’inadempimento di prova▇▇▇▇▇ e si preoccupa maggiormente di indagare quali siano i rimedi spettanti ai compratori. Essendo un atto recettizioIn particolare, il timbro postale non è determinanteproblema attiene alla cumulabilità della domanda di risarcimento in forma specifica con quella volta ad ottenere il risarcimento per equivalente pecuniario. Può essere data Al riguardo, va segnalato innanzitutto come il rimedio di cui all’articolo 2058 del codice civile venga ritenuto applicabile anche alle obbligazioni contrattuali, ma costituisca una forma di risarcimento alternativo a quello per qualsiasi giorno equivalente pecuniario. Se il risarcimento del danno pecuniario mira, infatti, a reintegrare il patrimonio del danneggiato della settimana diminuzione economica derivatagli dall’inadempimento della prestazione dovuta (rimangono riservati accordi scritti derogantiche costituisce il danno), va considerato però che l’ottenimento dell’adempimento diretto della prestazione da parte dell’obbligato comporterebbe il venir meno dell’inadempimento e quindi la rimozione della lesione del patrimonio del danneggiato (e quindi dello stesso danno). Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scrittoIn questa prospettiva, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non quindi, è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno stata negata dalla recente giurisprudenza la possibilità di conoscersi a vicendacumulare le due domande che, viceversa, potrebbero esser formulate in via alternativa (Cass. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro15/5/03 n. 7529). Si segnala tuttavia altro precedente orientamento (Cass. 20/8/81 n. 4958) secondo il quale la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica non esclude il diritto al risarcimento del danno per equivalente pecuniario, seppur limitatamente al periodo in cui il bene danneggiato sia rimasto pregiudicato nella sua efficienza e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salariogodimento.

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Sources: Contratti Di Compravendita

Commento. Il Riteniamo negativa, in una fase di crisi occupazionale diffusa in particolare tra le fasce deboli del mercato del lavoro, la cancellazione del contratto di inserimento, che in parte si tenta di recuperare con l’introduzione di incentivi per l’inserimento lavorativo di donne e lavoratori over 50 (art.4, co. 8 e segg., vedi oltre). Viene inserita una durata minima del contratto di apprendistato di sei mesi, fatti salvi i contratti stipulati per attività stagionali. Si chiarisce che nel caso in cui le parti manifestino la volontà di recedere dal contratto, nel periodo di prova preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. ▇▇▇▇▇ restando i più favorevoli limiti per le imprese artigiane (per le quali continuano a valere immutati i rapporti sanciti dall’art. 4 della Legge 443/85), a partire dalla assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può essere prolungato mediante accordo scritto assumere (nel caso ideale direttamente nel contratto o tramite le agenzie di somministrazione di lavoro) al massimo non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso datore di lavoro, mentre il rapporto rimane di 1 a 1 per i datori di lavoro che occupano meno di 10 addetti. Per il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze fino a 3 mesitre lavoratori specializzati, il numero massimo di apprendisti assumibili è tre. Viene esclusa la possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadridi assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato, ferma restando la possibilità di assumerli in somministrazione a tempo indeterminato. Durante L’assunzione di nuovi apprendisti viene subordinata alla stabilizzazione, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il periodo 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di prova i termini lavoro, con l’esclusione di disdetta possono essere concordati libera- mente e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni (▇.▇▇. 7 oppure 14 giorni). Salvo diverso accordo scritto, vale un periodo di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 giorni. Il periodo di prova si prolunga per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo quelli cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. TuttaviaQualora non sia rispettata la predetta percentuale, e` consentita l’assunzione di un solo apprendista. Gli apprendisti assunti violando la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (artprecedente regola sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data della costituzione del rapporto. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale Tali vincoli non è determinante. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per i contratti si applicano nei confronti dei datori di lavoro a tempo determinato si può pattuire che occupano meno di dieci unità. Per un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la trentasei mesi dalla data di entrata in servizio concor- data nel contratto vigore della legge in esame, la percentuale di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salariostabilizzazione è fissata nella misura del 30 per cento.

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Sources: Legislative Proposal