Comitato Etico (Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità) Clausole campione

Comitato Etico (Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità). Il Comitato Etico è l’organo rappresentativo delle parti istituzionali, economiche e sociali interessate alla certificazione e garantisce l’indipendenza, l’imparzialità, la competenza e l’adeguatezza delle risorse impiegate nell’attività di certificazione esercitando i seguenti compiti attribuiti: - ratifica, con cadenza almeno annuale e con specifiche regole di campionamento, le decisioni assunte dal Comitato di Certificazione in materia di rilascio, sospensione e revoca delle certificazioni. Qualora una pratica risulti non ratificabile, SIC dispone a proprie spese, un supplemento d’indagine che può implicare un ulteriore esame della documentazione, l’effettuazione di sorveglianza anticipata, ecc. - verifica dei contenuti dei principali documenti utilizzati da SIC nel processo di certificazione al fine di assicurare l’imparzialità; Il Comitato Etico è composto da almeno un membro per ognuna delle seguenti categorie generali: - produttori di beni e fornitori servizi (es. associazioni industriali, del commercio) operanti nei settori coperti dalle attività di SIC o in settori ad essi affini - committenti, utilizzatori o utenti/consumatori dei prodotti coperti dalle certificazioni rilasciate da SIC (es. ancora associazioni di produttori come sopra e associazioni di consumatori); - autorità di regolamentazione relativa al settore di attività di SIC. Ove possibile, la suddetta composizione è integrata con la partecipazione di esponenti degli Enti di normazione, di Enti di studio e ricerca (es. università) e degli Ordini professionali. Nel Comitato Etico non sono ammessi i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i consulenti liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di sistemi di gestione o di sviluppo di prodotti oggetto di certificazione. Tali figure professionali possono, tuttavia, fare parte degli organi suddetti, qualora tale presenza si configuri come rappresentanza di una categoria interessata allo specifico settore. I membri del Comitato Etico devono essere comunque diversi da coloro che hanno effettuato l’iter di certificazione dell’impianto elevatore. Ogni membro del Comitato Etico fornisce evidenza documentata in merito alla garanzia dell’assenza di conflitto di interesse, mediante la sottoscrizione di una dichiarazione e mediante l’astensione nei casi in cui emerga la possibilità di un conflitto d’interesse.

Related to Comitato Etico (Comitato di Salvaguardia dell’Imparzialità)

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).