Basi contrattuali Clausole campione

Basi contrattuali. Il rapporto tra il datore di lavoro e la fondazione è regolato in un contratto di adesione. La fondazione gestisce un’opera di previdenza propria per ogni datore di lavoro affiliato.
Basi contrattuali. Il contenuto del contratto si basa sulle presenti Condizioni generali di assi- curazione ÖKK PROTECT, sulla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA), sulla Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA), nonché sull’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazio- ne private (OS).
Basi contrattuali. Il cliente e l’avvocato ricevono un originale ciascuno del presente contratto. Le evidenziazioni nel testo non hanno altro scopo che quello di facilitare la lettura del presente contratto.
Basi contrattuali. Il contratto collettivo stipulato con PSA Finance SA, incluse eventuali aggiunte, il contratto di finanziamento (definizione cfr. art. 3) sottoscritto dall’assicurato, inclusa l’adesione all’assicurazione GAP ivi integrata, nonché le Condizioni generali di assicurazione e le informazioni alla clientela costituiscono le basi del contratto di assicurazio- ne. Il contratto collettivo GAP è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA). beneficiario del leasing o del credito di PSA Finance SA PSA Finance SA, Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx (di seguito denominata PSA) Generali Assicurazioni Generali SA, Avenue Perdtemps 23, Case postale 3000, 1260 Nyon, indirizzo di contatto: Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx (di seguito denomina- ta Generali)
Basi contrattuali. 1. Basi contrattuali sono le presenti Condizioni generali d’assicurazione (qui di seguito «CGA»).
Basi contrattuali. Il contratto collettivo stipulato con RCI, incluse eventuali aggiunte, il contratto di finanziamento sottoscritto dall'assicurato, inclusa l'adesione all'assicurazione GAP ivi integrata, nonché le Condizioni generali di assicurazione e le informazioni alla clientela in esse contenute costituiscono le basi del contratto di assicurazione. Il contratto collettivo GAP è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA). beneficiario del leasing o del credito di RCI Finance XX
Basi contrattuali. Le basi del suo contratto d’assicurazione sono costituite, tra l’altro, dalla sua proposta inclusi tutti gli allegati, come ad es. le CGA, la polizza e le informazioni per i clienti. Inoltre, trova applicazione la Legge federale sul contratto di assicu- razione (LCA).
Basi contrattuali a. Le presenti Condizioni generali (CG) regolano il rapporto contrattuale tra lei e la MF Group (Am Xxxx 0, XX-0000 Xxx Xxxxx, di seguito MF).
Basi contrattuali. Costituiscono le basi giuridiche del contratto d’assicu- razione, secondo il seguente ordine gerarchico: – la proposta d’assicurazione e tutte le informazioni comunicate al fine di procedere all’esame del rischio; – la polizza assicurativa e le eventuali appendici o con- dizioni particolari; – le Condizioni complementari d’assicurazione (CCA); – le Condizioni generali d’assicurazione (CGA); – l’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) del 13 novembre 1985; – la legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908, qualora un caso non sia esplicita- mente disciplinato dal contratto. Se nell’interpretazione del contratto singoli documenti si contraddicono reciprocamente, fanno testo le di- sposizioni del documento di rango superiore. Laddove le presenti CGA o le tariffe dei premi si riferiscono all’età della persona intestataria della previdenza, l’età determinante ai fini dell’assicurazione corrisponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita. Se nel corso della durata contrattuale si richiede un aumento del capitale assicurato o l’inclusione di una nuova assicurazione, l’età presa in considerazione per questa modifica si ottiene sommando all’età che la persona aveva alla conclusione del contratto il periodo di tempo intercorso tra la data di conclusione del con- tratto e la data di attivazione della modifica. L’anno assicurativo comincia ogni anno alla data dell’ini- zio dell’assicurazione e termina 12 mesi dopo. L’ultimo anno assicurativo può durare meno di 12 mesi e termina alla data di scadenza indicata sulla polizza. Le basi di calcolo applicabili all’assicurazione (tavole di mortalità, di invalidità, ecc.) sono sempre indicate sulla proposta e sulla polizza.
Basi contrattuali. Il suo assicuratore e partner contrattuale è: XX-0000 Xxxxxxx Numero del registro di commercio: