AVVALIMENTO E SUBAPPALTO Clausole campione

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. (ARTT. 89 e 105, DEL D.LGS.VO 50/2016)
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I. Avvalimento: L’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e pro- fessionale di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del bando di gara a norma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Il soggetto ausiliario deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione pre- sentando apposito DGUE secondo le modalità sopra indicate. Inoltre, è richiesta anche una specifica dichiarazione, sottoscritta dal soggetto ausiliario (utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare), con cui lo stesso attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, obbligandosi verso il concorrente e verso RFI Alla documentazione amministrativa il concorrente allega altresì il Accordo Qua- dro di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il Accordo Quadro di avvalimento sottoscritto, a pena di esclusione, entro il ter- mine di presentazione dell’offerta, dovrà comunque indicare espressamente:
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 49 del “Codice” il concorrente potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art.49 con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1, del “Regolamento”. L’impresa ausiliaria inoltre, dovrà produrre, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui al punto 17.A.3) del presente bando. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art.118 del “Codice”. Si precisa che, la Stazione Appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle relative fatture quietanzate, secondo quanto previsto dal citato art.118.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. È consentito che, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, possa dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. Il subappalto è ammesso nei termini e con le modalità di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. Il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2106, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo necessari per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. n. 50/2106. In caso di avvalimento, il Concorrente dovrà presentare la documentazione prevista nel suddetto articolo, in particolare, dovrà allegare alla domanda di partecipazione l’originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere svolte direttamente dalle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, pena la risoluzione del contratto di appalto. Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto. A pena di esclusione, non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvalga dei requisiti di questa. Per quanto attiene al subappalto: ai sensi dell’art. 105, comma 2, del del D. Lgs.50/2106, l'appaltatore può affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso si configurerà l’ipotesi di subappalto qualora queste ultime assumano un valore superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto in subappalto. Nell’ipotesi in cui il concorrente intendesse ricorrere al subappalto, questo non potrà superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto aggiudicato; in fase di offerta, all’interno del DGUE, il concorrente dovrà specificare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale), tuttavia non è dovuta l’indicazione della terna di subappaltatori. L’aggiudicatario del contratto principale dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio ...
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. E’ ammesso l’avvalimento nel rispetto dei principi e dei termini di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed è consentito il subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. nr. 50/2016.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. Quesito 12
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. I. Avvalimento:
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. L’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è ammesso. Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Professionista/lo Studio/la Società non può avvalersi del subappalto, salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (escluse le relazioni geologiche), redazione grafica degli elaborati progettuali.
AVVALIMENTO E SUBAPPALTO. In caso di avvalimento, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 49 del Codice dei contratti. In caso di subappalto si applicano le disposizioni contenute nell’art.118 del Codice dei Contratti. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto, previa verifica dell’esistenza in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti richiesti all’aggiudicatario e previa espressa preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto. L’affidatario dovrà depositare presso l’Istituto: