Autonomia Clausole campione

Autonomia. Nel contratto non devono risultare clausole che disciplinino: • modalità dettagliate di svolgimento dell’incarico affidato al collaboratore (sono comunque ammessi da parte del committente indirizzi di ordine generale); • l’inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del committente; • un assiduo e costante controllo sulle modalità di esecuzione dell’incarico affidato al collaboratore; • l’esercizio di un potere disciplinare nei confronti del lavoratore. Laddove sia stabilito il luogo della prestazione non può essere stabilito anche il tempo della stessa e viceversa.
Autonomia. In via generale il contratto non ha limiti di durata e non prevede il coordinamento, tipico delle xx.xx.xx. La Commissione tuttavia, deve verificare che: la prestazione non si protragga per un periodo significativo di tempo dal momento che in questo caso potrebbe rinvenirsi, nei fatti, il requisito del coordinamento; il contratto non preveda una programmazione di prestazioni che dovranno essere svolte nel tempo.
Autonomia. La batteria prevista dovrà garantire un’autonomia di almeno 7 ore riscontrabile nella modalità di “System conditioning: True” e Process idle tasks: False” e risoluzione dello schermo secondo il valore minimo indicato al precedente punto 4.4.1 eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2018, così come indicato al paragrafo 8.1.1.
Autonomia. I contratti di fornitura dei Servizi fra il Fornitore ed il Cliente si intendono stipulati fra parti autonome ed indipendenti. Il Fornitore è un’impresa commerciale che presta i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
Autonomia. La batteria dovrà garantire un’autonomia di almeno 700 minuti nella modalità di “performance and battery test” eseguita con il benchmark BAPCO MobileMark2014, così come indicato al paragrafo 8.1.1.
Autonomia. Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.
Autonomia. 9.1. Per le attività in oggetto, l’incaricato dichiara di operare quale soggetto economico indipendente e autonomo, senza alcun legame di subordinazione rispetto a Comune di , mediante organizzazione autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali ed attrezzature e con personale proprie dirette dipendenze, anche in rapporto di collaborazione.
Autonomia. Indipendenza Specializzazione
Autonomia. Le organizzazioni, ferme restando l'autonomia e la libertà d'iniziativa delle parti, si conviene sulla realizzazione di strumenti paritetici e bilaterali atti a sostenere la politica e lo sviluppo dei summenzionati settori. − Il CCNL ha lo scopo di valorizzare le figure del Emotional Manager, Coach e/o Counselor, nello spirito della tutela delle nuove figure professionali che operano in azienda per la tutela e la salvaguardia del Benessere delle persone in ottemperanza al D.lgs 81/08 art 28; − che la logica di tale impostazione è condivisa dalle Parti contraenti per un migliore apporto all'efficienza dell'organizzazione del lavoro nelle imprese; − che le Parti, allo scopo di favorire un'effettiva dinamicità dell'apporto professionale dell’Emotional Manager, del Coach e/o del Counselor, hanno adottato, con il presente CCNL, un modello retributivo che prevede un sistema di determinazione dei minimi contrattuali in via collettiva riservando all'accordo diretto delle singole figure professionali con l'Azienda le eventuali condizioni di miglior favore del lavoratore.
Autonomia. Le presenti condizioni generali sono considerate autonome. Nel caso in cui una disposizione sia ritenuta inapplicabile o non valida, tale disposizione sarà comunque applicata nella misura massima consentita dalla legge applicabile e tale decisione non pregiudicherà la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni.