Attività diversa da quella dichiarata Clausole campione

Attività diversa da quella dichiarata. Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente/Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortuno che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non costituisce aggravamento del rischio; - l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, secondo le indicazioni contenute nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività costituisce aggravamento del rischio. Attività professionale svolta al momento del sinistro Attività professionale dichiarata Classe A 100% 100% 100% Classe B 85% 100% 100% Classe C 70% 85% 100% A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate nell’apposito elenco allegato alla polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata. Il disposto del presente articolo non si applica comunque alle garanzie Indennità per Immobilizzazione, Indennità per Ricovero Ospedaliero e Rimborso Spese Mediche.
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 5 - Aggravamento del rischio, 6 - Diminuzione dei rischio e 25 - Rischi esclusi dall’assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa la diversa attività aggrava il rischio: nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata attività non aggrava il rischio;
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 5 - Aggravamento del rischio, 6 - Diminuzione dei rischio e 25 - Rischi esclusi dall’assicurazione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; la diversa attività aggrava il rischio: nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se - l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata Attività svolta al momento del sinistro 1 100 100 100 100 2 75 100 100 100 3 60 75 100 100 4 50 60 75 100 A tal fine per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all’Art. 45 - Tabella delle attività. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata nella suddetta tabella. Quanto disposto dal presente articolo non si applica nei casi di estensione della garanzia previsti dall’Art. 12 - Infortuni occorsi durante il servizio militare.
Attività diversa da quella dichiarata. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Relativamente alla forma di garanzia “A - Famiglia”, qualora nel corso della polizza si verifichino variazioni delle attività lavorative del Contraente/Assicurato, il Contraente stesso deve darne immediata comunicazione. Nel caso la variazione implichi un aggravamento di rischio che comporti l’applicazione di diverse condizioni di garanzia e di premio, l’Impresa ha diritto di chie- dere le relative modifiche delle condizioni in corso. Se il Contraente non accetta le nuove condizioni, l’Impresa ha diritto di recedere dalla polizza entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, con preavviso di 15 giorni. Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso si applica quanto disposto dall’ultimo comma dell’art 1898 del Codice Civile.
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, Art.6 “Aggra- vamento del rischio”, Art. 7 “Diminuzione del rischio”, Art. 43 “Esclusioni”, se nel corso del con- tratto si verifica un cambiamento dell’attività pro- fessionale dell’Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comu- nicazione ad Europ Assistance, in caso di sinistro: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridot- ta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in Polizza rispetto a quella effettivamen- te svolta al momento del sinistro e, di conseguen- za, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferi- mento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non speci- ficate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e analogia ad una attività elencata. PROFESSIONE DICHIARATA Professione senza Attività manuali Professione con Attività manuali PROFESSIONE SVOLTA AL MOMENTO DEL SINISTRO Professione senza Attività manuali 100% 100% Professione con Attività manuali 60% 100%
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli artt. 2.1, 2.5, 2.6 e 3.6 se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che l’Assicurato ne abbia dato comunicazione all’Impresa, in caso di infortunio che avvenga nello svolgimento della diversa attività: - l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO - l’indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio. Attività svolta al Momento del sinistro Attività dichiarata Classi A B C D/RD Percentuali di indennizzo A 100 100 100 100 B 75 100 100 100 C 60 80 100 100 D/RD 45 60 75 100 A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate in polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale classificazione, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. Qualora l’attività svolta al momento dell’infortunio non rientri e non trovi analogia con quelle di 48 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C O N D I Z I O N I G E N E R A L I previste nell’elenco delle classificazioni delle attività professionali, riportate in polizza, verrà applicato il disposto dell’art. 2.5 .
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dagli Art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”, Art. 5 “Aggravamento del rischio”, Art. 6 “Diminuzione del rischio”, Art. 70 “Esclusioni”, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in Polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione ad Europ Assistance, in caso di sinistro: – l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; – l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio.
Attività diversa da quella dichiarata. Fermo quanto disposto dall’ Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, Art. 5 – Aggravamento del rischio, Art. 6 – Diminuzione del rischio, Art. 2 – Rischi esclusi dall’assicurazione delle Norme Comuni a Tutte le Sezioni e dall’Art. 2 – Rischi esclusi della presente Sezione, se nel corso del contratto si verifica un cambiamento dell’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in polizza, senza che l’Assicurato stesso ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di sinistro: • l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; • l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza si farà riferimento alla classificazione dei rischi contenuti nell’elenco qui di seguito riportato.
Attività diversa da quella dichiarata. Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento del- l’attività professionale dell’Assicurato dichiarata dal Con- traente in Polizza, senza che ne sia stata data comunica- zione dal Contraente a Europ Assistance, in caso di sini- stro: l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; l’indennizzo sarà corrisposto in una misura ridotta, se la diversa attività aggrava il rischio. Per determinare il livello di rischio dell’attività dichiara- ta in Polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro e, di conseguenza, la percentuale di riduzione dell’indennizzo, si farà riferimento alla tabella che segue, in riferimento alla classificazione dei rischi prevista. Per la classificazione di attività eventualmente non specificate esplicitamente saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad una attività elencata. ATTIVITÀ DICHIARATA CLASSE A B C ATTIVITÀ EFFETTUATA 100% 100% 100% AL MOMENTO 70% 100% 100%

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO