Common use of Assicurazione presso diversi Assicuratori Clause in Contracts

Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Locatario deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve e/o il Locatario devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell’avente diritto all’indennizzo richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, rischi garantiti dal contratto contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato il Contraente/Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato del Contraente/Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, rischi garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la Il contraente e/o l’assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le assicurazioni sulle medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi cose e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civileil medesimo rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato sinistro il contraente e/o l’assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli Assicuratoriassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza 1910 del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato Codice Civile e può richiedere a ciascun Assicuratore ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Se il contraente e/o l’assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione l’Impresa non è tenuta a pagare l’indennizzo.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato L’Aderente deve comunicare per iscritto all’Impresa alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioniAssicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistroXxxxxxxx, l’Assicurato l’Aderente deve darne avviso a tutti gli Assicuratoriassicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l’Aderente la decadenza del dal diritto all’indennizzoall’Indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell’Aderente richiedere a ciascun Assicuratore assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l'Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato e/o il Locatario deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve e/o il Locatario devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l'Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell’avente diritto all’indennizzo richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È E’ facoltà dell’Assicurato dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’artdell’Art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, l’Assicurato il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È facoltà dell’Assicurato dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

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Assicurazione presso diversi Assicuratori. L’Assicurato deve Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l’Assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo. È E’ facoltà del Contraente o dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del dannodella perdita patita.

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