Aspetti definitori del franchising Clausole campione

Aspetti definitori del franchising. Il termine “franchising” deriva dal francese “franchise”9 che significa libertà, privilegio, esclusiva, ed è stato poi tradotto “franchising” in inglese. Si tratta di vocaboli che designano, appunto, una situazione di privilegio: il franchisee, infatti, acquista, dietro corrispettivo, il “privilegio” di sfruttare la formula commerciale del franchisor10. Esso consiste in una tecnica di distribuzione di prodotti effettuata attraverso l’utilizzazione, nei punti di vendita, del marchio e dei segni distintivi del produttore-distributore. Quest’ultimo, anziché effettuare la vendita diretta, attraverso esercizi commerciali e dipendenti organizzati direttamente e a proprio rischio, decide di costruire la sua rete di vendita mediante accordi di franchising con imprenditori locali (i franchisee) i quali si 9 Che a sua volta deriva dalla radice xxxxxx xxxxxx “ xxxxx”.‌ 10 Cfr. X. Xxxxxxx., La tipizzazione del contratto di franchising e i profili problematici della L. 6 maggio 2004, n. 129 (prima parte) in Studium Iuris, 2004, tomo II, pagg. 1477-1488. impegnano a vendere, spesso in esclusiva, i prodotti del franchisor, utilizzando anche il marchio di quest’ultimo, simboli e insegne, e spesso seguendo lo stesso allestimento dell’esercizio imposto. Il franchisor si impegna a fornire i prodotti da rivendere e ad accollarsi servizi di assistenza ed altri eventuali costi, come per esempio le spese di pubblicità, le spese iniziali di allestimento dell’esercizio commerciale ecc.. Il corrispettivo del franchisor è composto da una parte fissa (entry fee o front fee) e da una parte variabile in proporzione alle vendite realizzate (royalty). Il franchisee si obbliga ad acquistare una quantità minima di prodotti e ad osservare le modalità di vendita imposte dal franchisor11. Fornire una definizione precisa e univoca di franchising risulta però difficile, in quanto in passato sono state fornite diverse definizioni; si potrebbe, perciò, adottare la descrizione in senso sostanziale dell’Associazione Italiana del Franchising (Assofranchising), che lo considera, “una forma di collaborazione continuativa per la 11 Cfr. X. Xxxxxxx, Lineamenti di diritto privato, 6^ ed., Torino, 2006, pagg. 582-583. distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (franchisor) e uno o più imprenditori (franchisee) giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall’altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale l’affiliante concede all’affiliato l’utilizzazione della propria formul...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).