ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI Clausole campione

ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI. L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €.100.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a €. 1.000.000,00 (salvo quanto eventualmente derogato al “Prospetto Limiti di Indennizzo”), qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI. L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di € 100.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI. L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, purché non siano sorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e sussistano le seguenti condizioni: • Per i sinistri relativi alla Sezione “Calamità naturali”: l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 25.000, con importo dell’acconto che non potrà essere superiore a 1.000.000 €. • Per i sinistri relativi alla Sezione “Impianti solari fotovoltaici e/o termici”: l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a € 15.000, con importo dell’acconto che non potrà essere superiore a 50.000 €. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. La determinazione dell'acconto di cui sopra verrà effettuata secondo il criterio del "Valore reale" (vedi art. E1.4 "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno").
ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
ANTICIPO DEGLI INDENNIZZI. Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a Euro 70.000,00 (settantamila), l'Assicurato avrà diritto di ottenere, a sua richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo corrispondente al presumibile indennizzo che risulterebbe dovuto in base agli elementi acquisiti sino all'atto della richiesta - con o senza prestima del danno - e per il quale non vi siano contestazioni, partita per partita, circa l'efficacia della garanzia, con il limite massimo corrispondente al valore che gli enti danneggiati avevano al momento dei sinistro e con esclusione pertanto dell'importo corrispondente alla maggiore indennità per valore a nuovo. Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite, purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 70.000,00 (settantamila). La corresponsione di detto acconto di indennizzo potrà avvenire dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia dei sinistro e decorsi 30 giorni dalla citata in cui la richiesta d'acconto è stata avanzata alla Società. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione) qualunque sia l'ammontare stimato dei sinistro.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).