Anticipazioni. Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale. Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5
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Anticipazioni. Le anticipazioni erogate ai sensi dell'artdell’art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderenteall’aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubblichepubbliche , sono soggette alla medesima me- desima tassazione prevista per le prestazioni in capitale. Le altre tipologie di d anticipazioni ammesse, ai sensi dell'artdell’ art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 55 dicem- bre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento.
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Anticipazioni. Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale. Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'artdell' art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5
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Anticipazioni. Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale. Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 55 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota fissa del 23 per cento.
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