ADEGUATEZZA. 1. La prestazione del Servizio è soggetta alla valutazione di adeguatezza in conformità con quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari vigenti. 2. Nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga per il tramite dell’attività di collocamento condotta da un intermediario terzo, la SGR farà affidamento sulla valutazione di adeguatezza condotta da parte di tale intermediario terzo 3. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale viene verificato che: (i) l’operazione realizzata nel quadro della prestazione del Servizio corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente ivi inclusa la tolleranza al rischio; (ii) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’operazione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione. 4. Onde consentire l’effettuazione della valutazione di adeguatezza, il Cliente fornisce alla SGR o, nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, all’intermediario terzo informazioni in merito a: (i) le finalità per cui vuole accedere agli investimenti e la sua tolleranza al rischio; (ii) la fonte e la consistenza del proprio reddito, del proprio patrimonio complessivo e dei propri impegni finanziari e la sua capacità di sostenere le perdite; (iii) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali ha dimestichezza; la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari realizzate in passato e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il proprio livello di istruzione e la professione attuale e, ove rilevante, precedente, la fascia di età del cliente, il suo stato civile ed il numero di figli a carico, l’esperienza e conoscenza del cliente. 5. Il Cliente è tenuto, pertanto, a fornire alla SGR tali informazioni, compilando e sottoscrivendo, con firma olografa o grafometrica, l’apposito questionario, prima della prestazione del Servizio. 6. Nel caso in cui la SGR non ottenga, in tutto o in parte, le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza, essa si asterrà dal prestare il Servizio, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente prende atto quindi che la mancanza delle informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza impedirà alla SGR di dare esecuzione al Contratto. 7. Il Cliente prende atto che la SGR fa legittimo affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito questionario e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla SGR qualsiasi variazione di tali informazioni e, in ogni caso, ad aggiornare la propria profilatura con cadenza almeno biennale. La SGR non è, pertanto, responsabile per la prestazione del Servizio sulla base di informazioni che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. 8. L'erogazione del Servizi è sospesa per il tempo ragionevolmente necessario al completamento da parte della SGR delle attività di riesame della posizione del Cliente in ragione delle mutate condizioni. In ogni caso, tale sospensione non potrà prolungarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di modifiche, salvo che a seguito di scelte operate dalla SGR nello svolgimento del proprio mandato di gestione.
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ADEGUATEZZA. 1. La prestazione del Servizio L’assistenza più ampia, consistente nel valutare l’adeguatezza dell’investimento, è soggetta alla valutazione prevista per i servizi di adeguatezza consulenza in conformità con quanto previsto dalle norme materia di legge investimenti e regolamentari vigenti.
2. Nel caso in cui la sottoscrizione del presente Contratto avvenga di gestione di portafogli: sono i servizi più complessi e a più alto valore aggiunto per il tramite dell’attività di collocamento condotta da un intermediario terzo, la SGR farà affidamento sulla valutazione di adeguatezza condotta cliente che richiede una specifica assistenza da parte dell’intermediario. L’intermediario può valutare se un investimento è per noi adeguato solo se ci conosce bene dal punto di tale intermediario terzo
3vista finanziario. La valutazione di adeguatezza consiste in un giudizio attraverso il quale viene verificato che: (i) l’operazione realizzata nel quadro della prestazione del Servizio corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente ivi inclusa la tolleranza al rischio; (ii) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’operazione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) il Cliente abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione.
4. Onde consentire l’effettuazione della valutazione di adeguatezza, il Cliente fornisce alla SGR o, nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, all’intermediario terzo Dovrà quindi chiederci informazioni in merito relative a: (i) le finalità per cui vuole accedere agli - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e la sua tolleranza al rischio; (ii) la fonte e la consistenza del proprio reddito, del proprio patrimonio complessivo e dei propri impegni finanziari e la sua capacità di sostenere le perdite; (iii) i – Ci domanderà con quali tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali ha abbiamo dimestichezza; la natura, il volume, la dimensione e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari realizzate in passato e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguitefinanziarie già compiute; il proprio livello di istruzione e la professione attuale esvolta; - situazione finanziaria – E’ utile per l’intermediario conoscere la fonte e la consistenza del nostro reddito e patrimonio complessivo, ove rilevantenonché gli impegni finanziari già assunti (ad esempio la rata del mutuo); - obiettivi di investimento – L’intermediario si informerà per quanto tempo vogliamo investire il nostro denaro, precedentesulla nostra propensione al rischio e sulle finalità per cui investiamo. Non è possibile prestare consulenza o gestire portafogli senza queste informazioni. Per cui non abbiamo scelta: o forniamo le informazioni o rinunciamo a questi servizi. Non si tratta di un’invadenza della nostra sfera privata da parte dell’intermediario, la fascia ma di età una condizione necessaria affinché quest’ultimo possa svolgere correttamente, nell’interesse del cliente, la propria attività: come si può raccomandare un’operazione (consulenza) se, ad esempio, non si ha la minima idea della propensione al rischio del cliente? E, analogamente, come è possibile gestire del denaro (gestione di portafogli) se non si sa quando occorrerà liquidare l’investimento per restituire il controvalore al cliente? Acquisite le informazioni, l’intermediario valuta che il servizio di gestione, e le singole operazioni effettuate dal gestore, nonché le operazioni consigliate nell’ambito del servizio di consulenza siano tali da: - corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente; - non porre a carico del cliente rischi da lui non sopportabili; - comportare rischi che il cliente, dato il suo stato civile ed livello di esperienze e conoscenza, è in grado di comprendere. Solo alla fine di questo processo l’operazione potrà considerarsi adeguata. Ciò comporta una forma di tutela realmente efficace per il numero di figli a carico, l’esperienza e conoscenza del cliente.
5. Il Cliente è tenuto, pertanto, a fornire alla SGR tali informazioni, compilando e sottoscrivendo, con firma olografa o grafometrica, l’apposito questionario, prima della prestazione del Servizio.
6. Nel caso in cui la SGR non ottenga, in tutto o in parte, le informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza, essa si asterrà dal prestare il Servizio, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente prende atto quindi che la mancanza delle informazioni necessarie alla valutazione di adeguatezza impedirà alla SGR di dare esecuzione al Contratto.
7. Il Cliente prende atto che la SGR fa legittimo affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente mediante la compilazione e sottoscrizione dell’apposito questionario e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla SGR qualsiasi variazione di tali informazioni risparmiatore e, al contempo, un impegno gravoso per l’intermediario che avrà l’onere, e la corrispondente responsabilità (da far valere anche in ogni casocaso di controversie), ad aggiornare la propria profilatura con cadenza almeno biennale. La SGR non è, pertanto, responsabile per la prestazione del Servizio sulla base di informazioni che non siano manifestamente superate, inesatte porre in essere o incompleteconsigliare solo operazioni adeguate.
8. L'erogazione del Servizi è sospesa per il tempo ragionevolmente necessario al completamento da parte della SGR delle attività di riesame della posizione del Cliente in ragione delle mutate condizioni. In ogni caso, tale sospensione non potrà prolungarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di modifiche, salvo che a seguito di scelte operate dalla SGR nello svolgimento del proprio mandato di gestione.
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Sources: Investment Services Agreement