Accordi istituzionali Clausole campione

Accordi istituzionali. Il Ghana concluderà un contratto con l’IM sulla base di procedure di selezione documentate e trasparenti, in consultazione con l’UE. Le relazioni dell’IM e tutte le misure correttive necessarie saranno discusse dal meccanismo congiunto di monitoraggio e revisione. Il JMRM prepara e pubblica le relazioni di sintesi dei risultati dell’IM. L’IM riferisce al governo del Ghana, che sarà responsabile di: • rivedere i progetti di relazione e presentare tutte le osservazioni necessarie per assicurarne l’accuratezza e la chiarezza, nonché richiedere attraverso il JMRM che l’UE riveda tali progetti e presenti le osservazioni necessarie; • decidere le azioni da adottare sulla base dei risultati delle relazioni di monitoraggio, in particolare quelle necessarie a fronteggiare problemi sistemici nel LAS e problemi di attuazione delle azioni correttive richieste dalle varie agenzie di regolamentazione; • comunicare all’IM e alle parti interessate qualsiasi misura correttiva avviata sulla base delle relazioni di monitoraggio. L’accordo di partenariato FLEGT UE-Ghana (AP-FLEGT) stabilisce l’elaborazione e l’attuazione di un sistema di garanzia della legalità (LAS) per assicurare che il legno e tutti i suoi derivati specificati nell’allegato ed esportati dal Ghana nell’UE siano stati prodotti legalmente. Il LAS dovrebbe comprendere: una definizione di legname prodotto legalmente che descrive le leggi da rispettare ai fini del rilascio della licenza; i controlli sulla catena di approvvigionamento ai fini della rintracciabilità del legname dalle attività forestali al punto di esportazione; le procedure di verifica per assicurare e documentare l’osservanza di tutti gli elementi della definizione di legalità e di controllo nella catena di approvvigionamento; le procedure di rilascio delle licenze e il rilascio delle licenze FLEGT; il monitoraggio indipendente per garantire che il sistema funzioni come previsto. Le aspettative della Comunità in relazione al LAS sono descritte in una serie di documenti informativi predisposti da un gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea (CE)26.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).