ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO Clausole campione

ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. nr. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. nr. 241/1990 e successive modificazioni.
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice dei contratti, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art.13, presso l’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti – Piazza di Parte Guelfa n. 3 – Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 184/2006.
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell’art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art.13, presso Direzione Istruzione- Progetti Educativi, Via Nicolodi 2, nei seguenti orari: dal lunerdì al venerdì dalle 9 alle 13
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO. 1. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. Salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art.53, l'accesso agli atti del procedimento è consentito, presso il Servizio URP/Protocollo Xxxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso riguardi informazioni che contengano dati sensibili e giudiziari, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 184/2006. Si fa inoltre presente, che ai fini dell’applicazione degli dell’art. 53 comma 5 lett. a), l’impresa concorrente ha l’obbligo di indicare nel Modello di partecipazione le eventuali parti dell’offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali (e dunque sottratte all’eventuale accesso agli atti del procedimento); a tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell’offerta. Qualora l’impresa concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso nel modulo-istanza, oppure in mancanza dell’indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l’offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

Related to ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).