Definizione di Share Company

Share Company means, in the case of an issue of Certificates relating to a single Share, the company that has issued such Share;
Share Company means the share company (if any) specified as such in the definition of the Basket or specified as such in the definition of the relevant Series in the applicable Final Terms, subject to Product Condition 4, and “Share Companies” shall be construed accordingly; “Trading Day” means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, would have been) a trading day on each Exchange or Related Exchange other than a day on which trading on the Exchange or Related Exchange is scheduled to close prior to its regular weekday closing time;
Share Company. Banca Popolare di Milano Scarl (Bloomberg Code: PMI IM <EQUITY>)

Examples of Share Company in a sentence

  • Share shall be available on the relevant Share Company website as set out in "Specific Provisions for each Series" in Part A.

  • In addition, Securities do not give the right to dividends distributed by the Share Company or voting rights or any other right with respect of the Share Company.

  • The issue of the Securities is not sponsored or promoted by any Share Company and is under the sole responsibility of BNP Paribas.

  • No Share Company makes any representation whatsoever nor promotes the growth of the Securities in relation to their Shares and consequently does not have any financial or legal obligation with respect to the Securities.

  • The Issuer confirms that such information has been accurately reproduced and that, so far as it is aware and is able to ascertain from information published by the Share Company, no facts have been omitted which would render the reproduced inaccurate or misleading.

  • The issue of the Warrants is not sponsored or promoted by any Share Company and is under the sole responsibility of BNP Paribas.

  • In addition, each Share Company draws the attention of Holders that Warrants do not give the right to dividends distributed by the Share Company or voting rights or any other right with respect of the Share Company.

  • No Share Company makes any representation whatsoever nor promote the growth of the Warrants in relation to their Shares and consequently does not have any financial or legal obligation with respect to the Warrants.

  • The Issuer shall be under no obligation to register or procure the registration of any Securityholder or any other person as the registered holder in respect of any shares comprised in any Entitlement in the register of members of the relevant Share Company (as defined in Condition 13(B)).


More Definitions of Share Company

Share Company means the share company (if any) specified as such in the definition of the Basket or specified as such in the definition of the relevant Series in the applicable Final Terms, subject to Product Condition 4, and “Share Companies” shall be construed accordingly;

Related to Share Company

  • SII è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

  • Scippo il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

  • visto il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato e integrato con L. n. 162 del 5.11.2021; visto il D.P.R. 03.05.2006, n. 252, concernente il Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico; vista la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare, gli articoli 18 e 22; vista la Legge 12.11.2011, n. 183 (LEGGE DI STABILITA’ 2012), ed in particolare l’art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; visto il D.L. 14.03.2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; visto il ”Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240/2010; vista la legge 29 giugno 2022 n. 79 con cui sono state apportate, fra le altre, modifiche al’art. 22 della n. 240/2010 con l’introduzione della nuova figura del contratto di ricerca in sostituzione dell’assegno di ricerca; visto il D.L. n. 198 del 29.12.2022 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ed, in particolare l’art. 6 rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, con cui è stata prorogata la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, nel testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022 sopra citata, fino al 31.12.2023; visto il Regolamento sulla disciplina delle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall’Università degli Studi di Parma a fronte di contratti o accordi con soggetti esterni;

  • Telecom Italia è registrata, con qualifica di Select Partner codice VASP7993, al Business Partner Program (BPP) di BRAND-REX Ltd. La qualifica VASP abilita Telecom Italia alle attività di commercializzazione ed installazione dei sistemi prodotti da BRAND-REX Ltd. Tutti i componenti del channel (link, patch cord e work area cable) in rame, sia UTP che FTP, sono dello stesso produttore come le prese o borchie telematiche ed i pannelli di permutazione a garanzia dell’elevata qualità dell’intero impianto. Analogamente anche tutti i componenti del channel in fibra ottica multimodale e monomodale sono dello stesso produttore come anche i connettori ed i pannelli di permutazione ottica. Di seguito si descrivono i componenti del sistema di cablaggio strutturato proposti in Convenzione suddivisi in: • Distribuzione Orizzontale o Cavi in rame

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • Terna è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

  • TUF indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

  • Capitale Sociale € 14.000.000 int. vers. - Codice Fiscale, P. IVA e Registro Imprese CCIAA di Milano n. 04456340969 – REA di Milano n. 1749834 - Codice ABI 16419.4 - Iscritta all’Albo delle SIM al numero 225 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento della Banca del Ceresio S.A.

  • CIG codice identificativo di gara;

  • Luogo Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11.

  • Mercato libero è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

  • Rivalsa il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

  • organizzatore un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista

  • Infortunio evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

  • Delitto colposo È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.

  • Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario) (se del caso, indicare solo in cifre) (se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto) oppure (in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari: (in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

  • Vettore persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi;

  • Cass 26 gennaio 2000, n. 854. Quanto al fondo patrimoniale costituito con apporti contestuali di uno dei coniugi e di un terzo, deve affermarsi la natura di contrat- to plurilaterale, attesa la presenza di tre centri di interessi, costituiti, precisamente, dal terzo, dal coniuge conferente e da entrambi i co- niugi, quale parte complessa accettante. Anche in questa ipotesi non sussiste comunione di scopo, attesa l’inesistenza di una struttura organizzativa per lo sviluppo di un’atti- vità esterna. Riguardo a questa ipotesi occorre distinguere tra mancata parte- cipazione e mancata prestazione-attribuzione. La mancata valida partecipazione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene con- ferito da uno di loro, trovando, quindi, applicazione estensiva la di- sciplina in esame. La mancata valida partecipazione di uno dei coniugi determina, invece, l’invalidità dell’intero contratto. Anche la mancata prestazione-attribuzione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene conferito da uno di loro, così come la mancata prestazione-attri- buzione del coniuge conferente, ove, invece, sia avvenuta la presta- zione-attribuzione del terzo, non impedisce al contratto di produrre i suoi effetti tipici con riguardo al bene conferito dal terzo, facendosi, anche in questi casi, applicazione estensiva della normativa più volte richiamata. Può, infine, accennarsi all’ipotesi prevista dalla legge delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di im- mobili da costruire, 2 agosto 2004, n. 189, che, all’art. 3, lett. c), di- spone che gli emanandi decreti legislativi debbano, tra l’altro, preve- dere «l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, pri- ma della stipula del contratto preliminare d’acquisto o dell’atto equipollente … di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispet- tivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipu- la … dell’atto definitivo …». La previsione che l’obbligo di prestare fideiussione debba essere adempiuto prima della stipula del contratto preliminare d’acquisto (o dell’atto equipollente ai sensi dell’art. 2 della legge citata), fa sì che, quanto meno alla stipula del contratto preliminare, debba venire ad esistenza il rapporto fideiussorio, che, pertanto, viene a configurarsi quale rapporto derivante da un contratto necessariamente, non solo funzionalmente, ma anche geneticamente, collegato ad un altro e, precisamente, al contratto preliminare di acquisto, secondo un nesso di interdipendenza reciproca, in quanto non è soltanto il rapporto di fideiussione che dipende dal rapporto derivante dal contratto preli- minare, ma è lo stesso contratto preliminare che, in questa particola- re fattispecie in attesa di disciplina, verrà a dipendere geneticamente dalla costituzione del rapporto fideiussorio, dandosi, così, vita, per effetto di più contratti collegati, ad un insieme di relazioni giuridiche coinvolgenti più di due soggetti, senza che possano, ovviamente, dir- si ricorrenti i caratteri della comunione di scopo.

  • Delitto E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

  • Unità di misura nr Quantità: 1 Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 61,2550 % Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,0000 Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro - Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 2.231.712,0000 Il sottoscritto dichiara inoltre: • di aver giudicato i xxxxxx offerti nel loro complesso remunerativi; • di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta; • di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara; • di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro. lì 05/05/2022 PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI DPI PER LE VIE RESPIRATORIEPER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE TOSCANA

  • SINDACO Altri interventi? Domande? Prego dichiarazioni di voto, chi inizia? Consigliere Tottolo. CONS. TOTTOLO: Bè allora noi siamo fermamente contrari a questo intervento non tanto per la zona di Sant’Andrea di Barbarana insomma quanto per la zona di Fagarè e per il suo sito e per dov’è posizionato di fronte al sacrario; è una zona importante che noi riterremmo che debba essere valorizzata in modo totalmente diverso; credo che in molti già conoscano la genesi dell’attuale stato delle cose quindi siamo fermamente contrari a questo tipo di intervento, a qualsiasi tipo di intervento in quel sito, crediamo sia una questione proprio di principio, una questione di stile insomma ecco. anche l’idea di limitare i danni qua elencando delle attività che la ditta non possa aprire insomma considerandole –suppongo- come attività irrispettose del sito visto che siamo di fronte al Sacrario di Fagarè, credo che sia assurdo elencarle perché è ovvio che quando si fa un elenco voglio dire qui ci sono d’accordo i mattatoi, i locali di spettacolo ma messa così se ci facciamo un sexy shop voglio dire va bene perché è ovvio che… Quindi per quello che arriva qui, fermo restando il fatto che poi voglio dire potrà essere tutto modificato, però per così com’è siamo veramente fermamente contrari, anzi proporremmo addirittura un’inversione di marcia su questa cosa proprio addirittura direi l’istituzione di un vincolo ecco proprio sì… L’istituzione di un vincolo che non possa essere neanche trattato insomma come argomento in questo senso, quindi sicuramente parere contrario.

  • Lavoratore Autonomo Persona fisica che esercita un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisce un reddito da lavoro dipendente (vedi definizioni di Lavoratore Dipendente Privato e di Lavoratore Dipendente Pubblico) o da pensione. Sono considerati Autonomi anche i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di aziende o enti di diritto privato sia alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

  • RUP Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

  • QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

  • RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue: - al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”; - al punto 5 del dispositivo è previsto “ che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”; Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l’Azienda e Terme di Montecatini s.p.a. Allegato 2) - alla presente deliberazione l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Ritenuto di individuare: - responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; - responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato; Ritenuto di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Azienda USL Toscana Centro e Terme di Montecatini s.p.a per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale in palestra e piscina per il periodo 2022-2023, ed avrà decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale apposta fino al 31/12/2023 ed alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati rispettivamente Allegato 1) ed Allegato 2) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato; Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimentoin servizio c/o la Struttura SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente atto al fine di formalizzare nel più breve tempo possibile la convenzione così da procedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Struttura ai pazienti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa; Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

  • Quesito 20 Si chiede di confermare, in caso di fusione per incorporazione tra due o più aziende avvenuta nel corso del 2017, che sia sufficiente produrre gli estratti di bilancio di una sola delle aziende coinvolte nella fusione, purché questa soddisfi da sola il criterio richiesto.