RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
RICHIAMATI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni; ·la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; ·lo Statuto della Città metropolitana di Bologna; ·la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese; ·la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”. Considerato in particolare che la Legge n. 56/2014 prevede all’art. 1 comma 11, lettera b), che lo statuto della Città metropolitana disciplini i rapporti tra i Comuni e le loro Unioni e la Città metropolitana prevedendo anche forme di organizzazione in comune e che, mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i Comuni e le loro Unioni possono avvalersi di strutture della Città metropolitana e viceversa, per l’esercizio di specifiche funzioni senza nuovi o maggiori obblighi per la finanza pubblica. Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede: ·all'articolo 1 commi 5 e 6 che la Città metropolitana “Assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, evitando inutili sovrapposizioni di apparati e funzioni...”; ·all'articolo 4 e l'articolo 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa; ·all'articolo 15 la promozione e coordinamento delle politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi; Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese. Considerato che: - con Delibera n. 21 del 27/05/2015 il Consiglio della Città metropolitana di Bologna ha approvato gli “Indirizzi generali in materia di politiche abitative e per la costituzione di un Ufficio Comune metropolitano”; - con Delibera n. 879 del 13/07/2015 la Regione ▇▇▇▇▇▇-Romagna ha attribuito alla Conferenza metropolitana di Bologna il ruolo, e le relative competenze, di Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 24 del 2001, come modificata dalla legge regionale n. 24 del 13 dicembre 2013;
Obiettivi Il Contratto prevede, per il Contraente, la facoltà di ripartire il premio versato tra la Gestione separata CAPITALVITA (per un massimo di 7,5 milioni di euro), una gestione appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, e i Fondi collegati al Contratto. Il rendimento dell’investimento è correlato all’andamento dei titoli obbligazionari, di cui è principalmente composta la Gestione separata CAPITALVITA, e all’andamento delle varie componenti finanziarie a cui i Fondi sono collegati. Tipo di investitore al dettaglio: Clienti, con esperienza e conoscenza di base o superiore, che nel medio/lungo periodo siano disposti a sopportare perdite potenziali del capitale investito in linea con le caratteristiche dei Supporti d'investimento da loro selezionati. La propensione al rischio richiesta può variare sensibilmente in funzione della quota di capitale destinata:
RICHIAMATA la L. R. Toscana n. 12 del 16.03.2023 “Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005” con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le “Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria ▇▇▇▇▇ ad Azienda Ospedaliera Universitaria ▇▇▇▇▇ IRCCS…”; Dato atto che: - con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. ▇▇▇▇▇, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 01.02.2021; - con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione; - con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione; - con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’A.O.U. ▇▇▇▇▇ in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali; - con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l'A.O.U. ▇▇▇▇▇ ha disposto la presa d'atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria ▇▇▇▇▇ è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;