Definizione di Further Shares

Further Shares has the meaning ascribed to it in Condition 24.1; "FX Disruption Event" means:

Related to Further Shares

  • Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;

  • Tasso di Interesse ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Tasso di Interesse Maggiorato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “Terza Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2018.Tasso di Interesse Modificato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7. “TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato. “Ulteriore Dichiarazione sui Parametri” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto ovvero il mancato rispetto, alla Data di Valutazione Successiva, dei Parametri Finanziari da parte dell’Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza. “Valore Nominale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2. "Vincoli Ammessi" indica, in relazione all’Emittente o ad altra Società Rilevante: (a) i Vincoli Esistenti; (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto; (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti non agevolati, per un ammontare non superiore (i) ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per ciascun anno di durata del Prestito e (ii) ad un ammontare aggregato per l’intera durata del Prestito di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00); (d) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, su Beni detenuti dall’Emittente per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte della relativa società; (e) ogni Vincolo imposto per legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; (f) Vincoli autorizzati preventivamente dall’Assemblea degli Obbligazionisti secondo le maggioranze richieste.; (g) gli eventuali Vincoli consentiti da, costituiti in esecuzione e/o in conformità all’Accordo di Ristrutturazione e/o al Piano. “Vincoli Esistenti” indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente e alle altre società del Gruppo come di seguito elencati: - ipoteca di primo grado concessa da Drillmec Inc. (USA) a Bank of America NA sul proprio stabilimento di Houston su linea di credito concessa il 30/03/2012 di originari USD 4.100.000,00 (importo residuo USD 3.280.001) “Vincolo” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni detenuti dall’Emittente o da altra Società Rilevante a garanzia degli obblighi dell’Emittente e/o di terzi.

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

  • Offerta complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l’Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • L’“OFFERTA è composta da: A – Documentazione amministrativa;

  • Grado di rischio indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Classe di rischio Medio - Alto Orizzonte temporale consigliato: Lungo Termine *Per maggiori informazioni si rinvia ai Prospetti degli OICR consegnati al momento della sottoscrizione del Contratto e disponibili sia sul sito internet della Società di Gestione che sul sito internet della Società ** Per giorno lavorativo non si intende il sabato, la domenica, i giorni di festa nazionale e i giorni di chiusura della Compa- gnia (pubblicati sul sito della Compagnia stessa) o di chiusura del mercato di riferimento del fondo. Nel caso in cui la valuta degli OICR esterni sia diversa dall’Euro, la Società converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea relativi al “giorno di valorizzazione della quota”.

  • CONSIDERATO CHE  il Comune di Parabiago, con il presente atto, intende deliberare l’affidamento all’Azienda SO.LE, a partire dal 27 dicembre 2017, approvando contestualmente il relativo contratto di servizio, come previsto dal TUEL n. 267/2000, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;  le norme vigenti, in relazione ai servizi in oggetto, consentono agli enti locali l’affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;  i requisiti e le condizioni richieste dalla normativa vigente per poter affidare dei servizi ad un proprio organismo partecipato sono rispettati;  gli importi indicati nel contratto sono coerenti con gli stanziamenti previsti nell’ambito dei documenti di programmazione economico-finanziaria; parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile. Parabiago, 23/11/2017 Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152 Cap. 20015 – X.xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxx. 0000.000000 – Fax 0000.000000 xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELL’UNITA’ DI OFFERTA ASILO NIDO COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. CON DECORRENZA 27 DICEMBRE 2017.

  • Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

  • Foro competente Autorità giudiziaria competente per la risoluzione di eventuali controversie.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Offerente «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell'Appalto;

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • nota bene Il numero minimo di crediti per il riconoscimento è da considerarsi sugli esami Sapienza inseriti nella carriera dello studente e non sul numero di crediti di esami stranieri che lo studente intende fare all'estero.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Invalidità Totale Permanente La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Aderente/Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).

  • Diritto di Recesso il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

  • Malattia preesistente malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

  • Accordo Quadro il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

  • Beneficiari l’assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato