Definizione di Cessione

Cessione. È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.
Cessione. Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso.
Cessione si rimanda alla definizione fornita nella Sezione 12.4 delle Clausole generali.

Examples of Cessione in a sentence

  • Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.

  • Nel caso di Cessione autorizzata del presente Xxxxxxxxx, quest’ultimo rimarrà vincolante e a vantaggio di ciascuna delle parti e dei loro rispettivi successori e cessionari.

  • Il Terzo Capitolo descrive le due modalità più diffuse dei Contratti prestazionali: Il Contratto a Cessione Globale Limitata e il Contratto a Risparmio Condiviso.

  • Ogni atto nascente e/o conseguente alla Cessione o al subaffitto senza autorizzazione sono nulli all’origine e non possono produrre effetti nei confronti dei Terzi.

  • I contratti di prestazione energetica possono essere suddivisi, fondamentalmente, in due differenti categorie a seconda dell’attribuzione del risparmio energetico e della durata contrattuale: - il Contratto a Cessione Globale Limitata; - il Contratto a Risparmio Condiviso.


More Definitions of Cessione

Cessione indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b);
Cessione vedasi “pegno”;
Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del Contratto, trasferisce al Factor i propri Crediti. La Cessione dei Crediti è disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile nonché dalla legge n. 52 del 21 febbraio 1991 per i Crediti sub a) ove applicabile. Pro Soluto indica l’assunzione, da parte del Factor, del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto in relazione ai Crediti ceduti. Corrispettivo della Cessione indica il valore nominale dei Crediti oggetto di Cessione, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore Ceduto, dovuto dal Factor al Cliente al momento dell'effettivo incasso (factoring Pro Solvendo) oppure alla scadenza convenzionalmente determinata dei Crediti ceduti (factoring Maturity), ovvero, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore Ceduto, alla data pattuita con il Cliente medesimo (factoring Pro Soluto). Il pagamento del Corrispettivo della Cessione può avvenire in via anticipata, su richiesta del Cliente ed a discrezione del Factor. Commissione indica il valore percentuale che viene addebitato al Cliente per la gestione dei Crediti ceduti e/o per l’assunzione, da parte del Factor, del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori Ceduti di proroghe di pagamento delle scadenze originarie dei Crediti ceduti. Nello specifico: • la commissione di “Gestione Flat”: è la percentuale che viene calcolata “una tantum”, normalmente all’atto della Cessione, sull’importo nominale dei Crediti ceduti al lordo delle note credito o sull’ammontare del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione; • la commissione di “Gestione Mensile”: è la percentuale che viene addebitata per mese, o frazione di mese, sull’ammontare dei Crediti ceduti, per tutta la durata dei Crediti stessi, o sull’ammontare del pagamento anticipato del Corrispettivo della Cessione; • la commissione di “Rilascio Garanzia”: è la percentuale calcolata, per ciascun mese di durata dell’impegno, sull’ammontare della garanzia, d’ordine e/o pagamento, rilasciata dal Factor nell’interesse del Cliente e a favore di terzi creditori; • la commissione di gestione “Plusfactoring”: è la percentuale che viene calcolata sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza originaria. Parametro di Indicizzazione indice di riferimento del mercato monetario (es. EURIBOR 1 mese, 3 mesi, 6 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di inter...
Cessione indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri. Alla Cessione dei Crediti si applicano le norme previste dalle presenti Condizioni Generali per le future operazioni di factoring (“Condizioni Generali”) e dalle condizioni integrative specificamente concordate nonché, ove applicabile, la legge n. 52 del 21.2.1991 e gli artt. 1260 e ss. cod. civ. se non derogati.
Cessione. Si intende il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri Crediti, esistenti e/o futuri, come di seguito definiti.
Cessione. ▪ è possibile cedere solo l'intera Sottoscrizione e solo per l'uso specifico previsto da tale Sottoscrizione. La Società potrà cedere la Sottoscrizione a terzi nel rispetto delle seguenti condizioni: ▪ la Società e la terza parte devono darne comunicazione a Signify - compresa la conferma dell'accettazione dei Documenti applicabili al Servizio da parte della terza parte - entro 30 giorni dalla cessione e, inoltre, in conformità con le istruzioni fornite nei Documenti applicabili al Servizio nonché Assistere Signifynell'esecuzione della cessione. ▪ al momento della cessione tutti i Dati rilevanti saranno considerati come Dati del terzo a cui la Società ha ceduto la Sottoscrizione. La Società dovrà assicurarsi che i Dati Personali del Cliente non siano più memorizzati nei Servizi Software. ▪ L'obbligo della Società di Indennizzare Signifyin relazione a qualsiasi evento verificatosi prima della cessione sopravviverà a qualsiasi cessione. ▪ in caso di violazione di qualsiasi obbligo di cui alla presente sezione, Signify ha il diritto di dichiarare nulla la cessione.
Cessione. Pegno Vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Commissioni di Gestione Parte del rendimento che l’Impresa trattiene dal risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata in ogni Periodo di Osservazione. Commissioni di overperformance Parte del rendimento che l’Impresa trattiene dal risultato finanziario della Gestione Separata al verificarsi delle condizioni previste dal contratto. Compagnia Vedi “Impresa”. Condizioni di Assicurazione Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e versa i Premi all’Impresa. Contraenti Collegati Contraenti Collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Il contratto prevede una limitazione agli investimenti effettuati in una Gestione Separata da Contraenti tra loro collegati. Contratto di assicurazione a vita intera Contratto di assicurazione sulla vita in cui il pagamento della prestazione è previsto alla morte dell’Assicurato, indipendentemente dal momento in cui essa si verifica. Contratto di assicurazione con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni collegato alla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata di attivi o agli utili di un conto di gestione. Contratto di assicurazione sulla vita Contratto con il quale l’Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. Costi o spese Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall’Impresa.