Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore Clausole campione

Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. Il contraente assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione informa prontamente per iscritto l’appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest’ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione Contraente una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la medesima Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Azienda Ospedaliera. L’Azienda Ospedaliera si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti della Azienda Ospedaliera, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fon- data, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della scrittura privata, re- cuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. 1. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. 1. La Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione dell’appalto, l’Aggiudicataria si sia avvalsa, senza adeguata autorizzazione, di materiali di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e di genere in privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di Lazio Xxxxxx azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni - acquistati in licenza d’uso e/o utilizzati in modalità SaaS - Il Fornitore manterrà e terrà indenne Lazio Innova assumendo a proprio carico tutti gli oneri competenti, inclusi i danni presso terzi, le spese giudiziarie e legali a carico di Lazio Innova, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in caso la pretesa azionata sia fondata.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. 1. Il Prestatore di servizi assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. 1. La “Società aggiudicataria” assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore. Il fornitore si assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore). Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà avvisarne il fornitore, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, il fornitore assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente. Qualora in un giudizio condotto dal fornitore, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunziata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l’uso, da parte dell’Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l’impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente: • procurare all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione; • sostituirle o modificarle così da eliminare l’accertata violazione.