XXXXXX XXX XXXXXXX Clausole campione

XXXXXX XXX XXXXXXX. 9.1 Il Mandante può revocare l’incarico mediante comunicazione da inviarsi obbligatoriamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione di SCF, con espressa esclusione di revoca tacita.
XXXXXX XXX XXXXXXX. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio, richiesti con dall'accordo quadro e dal Capitolato e proposti dall'appaltatore nel progetto tecnico della propria offerta, la Ditta sarà tenuta a corrispondere alla Provincia di Brescia le penali come disposto dall'art. 11 del Capitolato a cui si rimanda per la disciplina specifica.---------------------------------------------
XXXXXX XXX XXXXXXX. Il calcolo della spinta del terrapieno, in condizioni statiche, viene effettuato con: in cui: Ed = 1 ⋅γ ⋅K ⋅H2 2 ;

Related to XXXXXX XXX XXXXXXX

  • Xxxxx Xxxxxxx Sono esclusi: i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta; i danni di carattere estetico; i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori; i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell’anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre”; i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da e/o colpa grave del Conduttore e/o del Subconduttore e/o del Fornitore; ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica, i danni a terzi derivanti dalla circolazione; atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da: programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • Xxxxxxxx Xxxxxx La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel Contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice. Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • XXXXX XXXXXXXXX L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

  • Xxxxxxx Xxxxxxxx In caso di ritardo del bagaglio durante il Viaggio di Lavoro, la Società rimborserà all’Assicurato la somma per l’acquisto dell’abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l’Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull’orario di arrivo alla destinazione.

  • XXXXXXXX XXXXXXXXXX Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Struttura Privata dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 13 “Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa”, l'articolo 14 “Efficacia e validità” e l’articolo 15 “Foro competente” del presente contratto. La Struttura Privata che accetta: C.F.R. CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO S.R.L. Firmato digitalmente Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. Il Legale Rappresentante C.F.R. CENTRO FISIOTERAPICO RIABILITATIVO S.R.L. (firmato digitalmente)

  • XXXXXXXX, Il patto di famiglia, Torino, 2006, pag. 283. naufragò, così come quello, a firma degli stessi promotori, pre- sentato nel 2002 – n. 1353 –. L’elaborazione, poi culminata con l’emanazione della legge n. 55/2006, prese corpo, invece, con la proposta di legge n. 3870/20038, d’iniziativa dei deputati Bue- mi e altri, i cui tratti caratteristici devono qui essere messi in risalto: in primis, come già accennato, si è “unificato” l’istituto relativamente ai due possibili oggetti; secondariamente, il patto è stato descritto come un “nuovo negozio giuridico”, così mani- festando la grande novità insita nella riforma; da ultimo, si è inciso sul divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.9, tramite una modificazione aggiuntiva nell’incipit della norma. Mediante la ricostruzione dello “spirito” degli interventi enunciati possiamo ben comprendere la ratio della legge: tutti i lavori citati si segnalano per l’analogo fine di «conciliare il dirit- to dei legittimari10 con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti» evidenziando altresì «la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all’attività d’impresa»11. Dun- que assistiamo allo scontro di due esigenze, entrambe merite- voli di tutela; si prospetta, inoltre, una collisione con i principi generali del sistema giuridico, che merita una soluzione ragio- nevole e coerente. Sono opportune, a questo fine, alcune consi- derazioni ulteriori. Secondo la maggior parte dei commentatori, il patto di famiglia è un contratto tipico12 finalizzato a garantire la successione nei beni aziendali, per loro natura non como-

  • XXXXXXX, L’arbitrato amministrato, in CECCHELLA (a cura di), L’arbitrato, Torino, 2005, § 6; MIRABELLI, Contratti nell’arbitrato (con l’arbitro; con l’istituzione arbitrale), in Rass. Arb., 1990, 25. 69 XXXXXX, L’arbitrato amministrato dalle Camere di commercio in Italia, in Riv. Arb., 2000, 685 ss.: “(s)e il consenso del soggetto all’iscrizione nell’elenco è inquadrabile come offerta al pubblico, il contratto di arbitrato si perfeziona nel momento i cui l’arbitro ha notizia della nomina. In tal caso la mandato arbitrale si perfeziona esclusivamente con l’accettazione da parte dei giudici privati; l’iscrizione dell’elenco, d’altronde, non potrebbe in alcun caso integrare gli estremi dell’offerta al pubblico, in quanto al momento dell’inclusione del nominativo nella lista l’arbitro non fa riferimento ad alcuna specifica controversia e dunque non può formulare un’offerta contrattuale dal contenuto completo e pertanto efficace. Infatti al contrario dell’istituzione, la quale rende pubblico un regolamento nel quale si illustrano dettagliatamente i servizi di amministrazione offerti, il potenziale soggetto giudicante esprime in questa sede una disponibilità generica, che non esclude un successivo rifiuto nel singolo caso, qualora le caratteristiche della controversia inducano una simile, discrezionale decisione. Conseguentemente, non si può che concordare con quella dottrina che nega all’iscrizione nell’elenco qualsiasi vincolatività ai fini della conclusione del contratto di mandato arbitrale: indipendentemente dall’esistenza di una lista e dell’iscrizione nella stessa del soggetto nominato, quest’ultimo mantiene il diritto di accettare o rifiutare la nomina, senza che ciò possa esporlo ad alcun profilo di responsabilità70. mancata accettazione è una forma di recesso, che espone l’arbitro a responsabilità nei confronti delle parti se è priva di giustificato motivo”. 70 FOUCHARD, Relationships Between the Arbitrator and the Parties and the Arbitral Institution, in The Status of the Arbitrator, ICC Bull., supplemento speciale, Parigi, 1995, 12, 21.

  • XXXXXXXXX, Il contratto collettivo d’impresa, Xxxxxxx, Milano, 1963, p. 2; M. TI- RABOSCHI, L’efficacia temporale del contratto collettivo di lavoro: atipicità dello schema ne- goziale, giuridicità del vincolo e cause di scioglimento, in Dir. rel. ind., 1994, pp. 90-91; sul ruolo che le variabili economiche, politiche, tecnologiche e sociologiche hanno sulla for- Peraltro, questa operazione di adattamento delle «infrastrutture» civili- stiche al contratto collettivo risulta meno complessa di quanto sembri dalla mera enunciazione del principio, soprattutto nel caso che ci occupa. Vero è, infatti, che, a causa di una lacuna interna, il diritto del lavoro è costretto a ricorrere a strumenti e categorie, «infrastrutture e snodi» che appartengono al diritto civile, ma ciò non significa che tra i due sistemi esi- sta uno scambio unidirezionale, dal diritto civile a quello del lavoro, che rende le categorie del primo totalmente estranee alla realtà del secondo. In altre parole, l’interprete non si trova ad utilizzare uno strumento del tutto avulso dal sistema giuslavoristico, né impone a quest’ultimo un para- digma che, per la sua struttura monolitica, interviene modificandolo nei suoi tratti peculiari. In realtà, vi è tra i due ordinamenti una continua dialettica, uno scam- bio di modelli e di soluzioni che creano un circuito di influenze recipro- che, di interazioni ed integrazioni profonde 20, senza che però ciò interferi- sca su «l’indipendenza di ciascuno di essi rispetto all’altro, né tanto meno importi l’assorbimento dell’uno all’interno dell’altro» 21. mazione della fattispecie contratto collettivo vedi ancora X. XXXXXXX, Relazioni industriali e procedure concorsuali, cit., p. 39. 20 Esemplare a questo proposito può considerarsi quanto avvenuto con l’emanazione della legge n. 675/1996 in tema di privacy. Il diritto del lavoro, infatti, conosceva già da tempo norme dirette alla tutela della riservatezza intra ed extra aziendale del lavoratore. Si pensi agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, e 8 dello Statuto dei Lavoratori. Rispetto a tali norme, che l’art. 43, legge n. 675/1996 faceva espressamente salve, e che gli artt. 113 e 144 del d.lgs. 30 giu- gno 2003, n. 196 richiama espressamente, non solo la legge sulla privacy non detta nulla di specifico, ma è ben possibile ipotizzare che il diritto civile guarderà alle soluzioni già ela- borate sul terreno del diritto del lavoro per affrontare almeno alcune delle tematiche che nasceranno dall’applicazione della legge. Dunque, ecco un primo scambio di modelli tra l’uno e l’altro ordinamento. Per altro verso, però, la legge n. 675/1996 ed ora il d.lgs. n. 196/2003, offrono al diritto del lavoro lo strumento per affrancare definitivamente il dirit- to alla riservatezza del lavoratore, sancito dall’art. 8 Stat. Lav. L’aver elevato a diritto auto- nomo quello alla privacy comporta, nel diritto del lavoro, che la norma di cui all’art. 8 Stat. Lav. può valere di per sé e non, come è sempre stata considerata, connessa al divieto di discriminazione di cui agli artt. 15 e 16 Stat. Lav. Ecco, dunque, che si completa per que- sto verso il rapporto circolare tra i due ordinamenti. Per un approccio metodologico ana- logo si veda X. XXXXXXX, Consuetudini ed usi nel rapporto di lavoro subordinato, Xxxxxxx, Milano, 2006 ed in part. p. 6 ss. nonché ancora X. XXXXXXX, Diritto del lavoro e diritto pri- vato: uno sguardo dal ponte, cit. Di recente, sul tema, X. XXXXXXXX, Diritto civile e diritto del lavoro. Le prospettive di un’antica vicenda scientifica, in Arg. dir. lav., 2008, p. 720 non- ché X. XXXXXXXX, Diritto privato e diritto del lavoro, in Arg. dir. lav., 2009, p. 947.