VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI Clausole campione

VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI. Il contraente è tenuto entro 30 gg dalla scadenza annuale a presentare una adeguata documentazione da cui risulti il perdurare dei requisiti necessari ai fini dell’Accordo Quadro. Durante la vigenza dell’Accordo Quadro non sono consentiti atti di disposizione delle proprie dotazioni infrastrutturali o di riduzione del personale addetto all'appalto che comportino modifiche rilevanti al fine del mantenimento del possesso dei requisiti tecnici economici, professionali e finanziari presentati in sede di gara. Fermo restando quanto sopra le modalità di mantenimento dei requisiti tecnici, economici, professionali e finanziari per tutta la durata dell’Accordo Quadro possono variare in relazione all’autonomia di esercizio della propria attività economica di cui all’art.2082 del codice civile ma devono mantenere equivalenza in termini qualitativi e quantitativi con quelli presentati in sede di gara. Nel corso dell’esecuzione dell’accordo l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dei contraenti dei requisiti da loro certificati e/o dichiarati ai fini della stipula dell’Accordo Quadro. Rientrano tra i predetti requisiti, sia quelli di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 sia la SOA, sia quelli d’idoneità professionale, di capacità tecnica, di idoneità organizzativa, come risultanti dai documenti progettuali consegnati in sede di gara. In caso che la verifica faccia emergere che anche uno dei predetti requisiti risulta carente, il Comune avvierà un procedimento in contraddittorio, all’esito del quale saranno assunti provvedimenti adeguati e corrispondenti.
VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI. Nel corso dell’esecuzione dell’accordo il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell’ impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro.
VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI. Nel corso dell’esecuzione dell’accordo UNIACQUE S.p.A si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell’impresa aggiudicataria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa, ai fini della stipula dell’accordo quadro. La ditta fornitrice dichiara di essere a conoscenza che Uniacque SpA è dotata di procedure interne nell’ambito del sistema qualità aziendale e che applicherà le procedure relative al presente appalto. Uniacque si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sui propri impianti, anche senza preavviso, verifiche ispettive per valutare la qualità del servizio fornito e l’ottemperanza degli obblighi contrattuali e di legge. Uniacque si riserva altresì la facoltà di procedere all’esecuzione di verifiche ispettive di seconda parte presso le sedi e/o le unità produttive del fornitore concordando con lo stesso le modalità e le tempistiche della verifica. Tali verifiche potranno essere utilizzate per le modalità di qualificazione dei fornitori.
VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI. Nel corso dell’esecuzione del contratto, LRH si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte del Fornitore dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).