Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
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Sources: Locazione Abitativa Agevolata, Locazione Abitativa Agevolata
Varie. A 1. Il presente Accordo Quadro – Lotto **** ed i contratti attuativi che saranno successivamente sottoscritti in sua esecuzione, sono regolati dalla normativa italiana vigente per la fattispecie di cui al presente Accordo.
2. Il presente Accordo Quadro – Lotto **** ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi sarà limitata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro medesimo o dei singoli contratti attuativi nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto di conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro – Lotto **** e/o dei relativi contratti attuativi dovrà essere stabilita per iscritto e dovrà avere lo stesso carattere di pubblicità stabilito per i corrispondenti atti.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato tecnico, del Disciplinare di gara, dello Schema di contratto attuativo e di tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica allegati relativi al presente contratto non può aver luogoAccordo, e non può essere provatanonché alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali al Codice Civile italiano ed, in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilegenerale, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata applicabile in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostomateria.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo.
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto cognome; luogo e data di locazione (d.lgs n. 196/03)nascita; domicilio e codice fiscale. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilepersone giuridiche, dalle leggi n. 392/78 indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed all'Accordo definito in sede localeestremi. Altre clausole: a integrazione e chiarimento I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto P.S., da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell'articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto-legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non lo adibisca, nel termine interessano.
(7) Per avere diritto alle agevolazioni fiscali previste dal rinnovo dell’Accordo Locale per la Città di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ è indispensabile il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.visto degli uffici incaricati dal Comune
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Sources: Contratto Di Locazione Abitativa Di Natura Transitoria, Contratto Di Locazione Abitativa Di Natura Transitoria
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs legge n. 196/03675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeterritoriale.
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Altre clausolePer le persone giuridiche, indicare: a integrazione ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e chiarimento data di quanto già previsto si specifica quanto seguenascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: Disdetta del contratto tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell'articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto-legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza parte che non interessa.
(5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi
(6) Per avere diritto alle agevolazioni fiscali previste dal rinnovo dell’Accordo Locale per la Città di San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ è indispensabile il visto degli uffici incaricati dal Comune
(7) Per avere diritto alle agevolazioni fiscali previste dal rinnovo dell'Accordo Locale per la Città di San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ è indispensabile il visto degli uffici incaricati dal Comune
(8) Sbarrare se non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.interessa
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Sources: Contratto Di Locazione Abitativa Per Studenti Universitari, Contratto Di Locazione Abitativa Per Studenti Universitari
Varie. A tutti gli effetti 14.1. I presenti Termini e Condizioni sono, entro i limiti del presente loro oggetto, l’unica fonte attualmente in vigore per il regolamento dei rapporti intercorrenti tra il Fornitore e BMS e annullano e sostituiscono ogni precedente accordo verbale o scritto tra le parti avente lo stesso oggetto e si applicano indipendentemente da successive intese, discussioni o accordi relativi allo stesso oggetto e non concordati ed accettati per iscritto dalle parti , nonché da termini e condizioni standard del Fornitore.
14.2. Il Contratto e le presenti Termini e Condizioni sono governati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia connessa e/o derivante dall'interpretazione e/o esecuzione delle obbligazioni dedotte nel contratto, compresa sarà devoluta alla competenza esclusiva di: a) il Foro di Frosinone per gli acquisti e di Beni e Servizi effettuati da BMS tramite la notifica degli atti esecutivisua sede di Anagni); b) il Foro di Roma per gli acquisti/servizi effettuati da BMS tramite la sua sede legale di Roma.
14.3. BMS è tenuto a notificare al Fornitore qualsiasi variazione o modifica alle presenti Termini e Condizioni realizzata da BMS.
14.4. Il Fornitore potrà subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione dei Servizi solo previa autorizzazione scritta di BMS, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio qualsiasi condotta contraria costituirà causa di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta immediata risoluzione del contratto da parte del locatoredi BMS
14.5. Il locatore può avvalersi Fornitore non potrà cedere, né in toto, né in parte, a terzi il presente contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di BMS.
14.6. BMS potrà cedere tutta o parte della facoltà di diniego del rinnovo del propria posizione contrattuale a terze parti, dandone preventiva comunicazione scritta al Fornitore. Il Fornitore, con la firma in calce al presente contratto, dandone comunicazione dichiara esplicitamente di accettare la cessione del contratto e/o parte di esso.
14.7. Le parti sono indipendenti e nulla nel presenti Termini e Condizioni implica l’instaurazione o presenza di una partnership, agenzia, joint venture o rapporto di lavoro subordinato tra le parti, le loro Affiliate o il personale. .
14.8. Eccetto ove espressamente specificato nelle presenti Termini e Condizioni, nessuna terza parte godrà di alcun beneficio o diritto derivante dalle presenti Termini e Condizioni.
14.9. Se una delle Parti dovesse essere impedita dall’eseguire le prestazioni di cui al conduttore con preavviso contratto a causa di almeno sei mesiun evento di forza maggiore quale, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativoa titolo esemplificativo e non limitativo, commercialeterremoto, artigianale tempesta, inondazione, incendio o professionale proprioatto di altra natura, del coniugeepidemia, dei genitoriguerriglia, dei figli divieto o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali atto di governo o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio pubblica autorità, sciopero o interruzione di lavoro, blocco dei trasporti, mancanza di merci ▇ ▇▇▇▇▇-out di energia o mancanza o ritardo nelle consegne da parte dei propri fornitori causato dagli eventi di forza maggiore sopra citati o altro evento al di fuori del controllo delle attività dirette Parti, tale parte sarà sollevata dalla responsabilità derivante dal ritardato adempimento per le suddette ragioni, sempre che provveda a perseguire notificare immediatamente tale accadimento alla controparte. [Al momento della ricevuta notifica dell’inadempimento, le predette finalità ed offra al conduttore Parti concorderanno una ragionevole estensione del tempo di consegna originariamente previsto, che non dovrà comunque superiore il periodo di 30 (trenta) giorni. In caso di ritardata consegna causata da un evento di forza maggiore, il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo commerciale per consegnare i Prodotti a BMS, anche utilizzando un altro immobile idoneo e sito produttivo, approvato da BMS, che non sia impedito da cause di forza maggiore. Qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento dalla notifica di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazioneprecedente comma, ovvero si intenda operare la demolizione l’evento o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzionicircostanza di Forza Maggiore ancora persista, ovverole Parti compiranno ogni sforzo, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge ai sensi e per eseguirle sia indispensabile gli effetti dell’art. 1256, comma 2, Cod. Civ. e nel rispetto dei generali principi di buona fede e correttezza, al fine di raggiungere una soddisfacente soluzione per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoentrambe tale da consentire la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto. Qualora tale accordo non fosse raggiunto, senza che si sia verificata alcuna legittima successione ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto. La risoluzione ai sensi e per gli effetti della presente clausola non darà luogo ad indennizzo o risarcimento di danni].
14.10. Le presenti Termini e Condizioni sono fornite in lingua italiana, e solo la versione italiana costituirà la versione ufficiale e prevarrà su ogni altra versione nel contrattocaso di inconsistenze. 14.10.E’ espressamente vietato al Fornitore di cedere, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni tutto o in alternativa ad un parte, i crediti derivanti dal presente contratto. In caso di violazione della presente clausola BMS potrà risolvere con effetto immediato il presente contratto mediante l'invio di una comunicazione scritta al Fornitore ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di BMS al risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.dei danni sofferti
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Varie. A tutti connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma ovvero, ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del presente contrattoD.lgs. 6 settembre 2005, compresa la notifica degli atti esecutivi206 (il “Codice del Consumo”), e successive modifiche ed integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo. Tutte le comunicazioni dell’Emittente rivolte agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso da pubblicarsi sul proprio sito internet (▇▇▇.▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Le comunicazioni rivolte all’Emittente da parte degli Obbligazionisti dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale dell’Emittente all’indirizzo di seguito specificato: Dexia Crediop S.p.A., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, all’attenzione dell’Ufficio: Compliance. Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito sarà indicato l’agente per il calcolo (l’“Agente per il Calcolo”) nominato dall’Emittente ai fini della competenza a giudicaredeterminazione delle Cedole e delle connesse attività. L’Agente per il Calcolo potrà coincidere con l’Emittente. L’Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l’Agente per il conduttore elegge domicilio nei locali Calcolo inizialmente indicato nelle Condizioni Definitive con un diverso Agente per il calcolo, previa comunicazione da parte dell’Emittente stesso agli obbligazionisti. L’Agente per il Calcolo, nell’esecuzione delle attività a lui locati rimesse ai sensi del Regolamento, procederà secondo propria ragionevole discrezione e in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s’intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell’Emittente e degli obbligazionisti, salva l’ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. L’Emittente, laddove l’Agente per il Calcolo sia un soggetto diverso dall’Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall’Agente per il Calcolo e, ove egli più non li occupi o comunque detengain particolare, presso l'ufficio con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall’Agente per il Calcolo in relazione all’attività da questi svolta ai sensi del Prestito. Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica apportare al presente contratto non può aver luogo, Regolamento del Programma e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto alle specifiche Condizioni Definitive le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato modifiche che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazionel’Emittente ritenga necessarie, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzionianche solo opportune, ovveroal fine di eliminare errori materiali, trattandosi ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di immobile sito all'ultimo pianointegrare il medesimo nell’eventualità di ammissione a quotazione delle Obbligazioni, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge condizione che esse non pregiudichino i diritti e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostogli interessi degli obbligazionisti.
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Sources: Domesticmot
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs D.lgs. n. 196/03196 del 30 giugno 2003). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeagli Accordi di cui agli articoli 2 e 3. Altre clausoleclausole <...> Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...> A mente dell'articolo 1342, secondo ▇▇▇▇▇, codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto. Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>
(1) Per le persone fisiche, riportare: a integrazione nome e chiarimento cognome; luogo e data di quanto già previsto si specifica quanto seguenascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: Disdetta ragione sociale; sede; codice fiscale; partita IVA; numero d'iscrizione al registro impresa; nonché nome; cognome; luogo e data di nascita del contratto legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell'articolo 12 del rinnovo del contrattoD.L. 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativoconvertito dalla legge 18 maggio 1978, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 286/98.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza parte che non interessa.
(5) La durata minima è di sei mesi e non lo adibisca, nel termine quella massima di 12 trentasei mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
(6) ▇▇▇▇▇▇▇ tre mensilità.
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Sources: Contratto Di Locazione Ad Uso Abitativo Di Natura Transitoria Per Studenti Universitari
Varie. A tutti gli effetti 11.1 Il CONDUTTORE non potrà pretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o degli altri servizi comuni. Il CONDUTTORE non potrà pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a carico del proprietario per furti, incendi o altro anche in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, contratto e ai fini della competenza in genere in ordine a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittoverificarsi dei predetti eventi.
11.2. Il locatore ed Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il conduttore si autorizzano reciprocamente complesso immobiliare, precisando il motivo della visita.
11.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i propri suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto al presente contratto di locazione (d.lgs n. 196/03)locazione.
11.4. Per quanto non previsto Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE.
11.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.
11.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 -
11.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇▇, telefax 0106424051, pec - : ▇▇▇ , ▇. , ▇▇▇▇▇▇, telefax 010 , pec
11.8. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A/R. Le notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al conduttore con preavviso domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, salve le modifiche che la parte interessata comunichi per come qui previsto all’altra parte.
11.9. La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di almeno sei mesiSPIM e tutte le spese di bollatura e registrazione come di legge saranno ripartite al 50% tra i due contraenti.
11.10. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà di comptenza esclusiva del foro di Genova.
11.11. Gli allegati, sottoscritti dalle parti, fanno parte integrante del presente contratto. ▇.▇.▇▇. S.p.A. Genova, lì Ai sensi e per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e gli effetti di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità agli artt.1341 e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano1342 cod. civ., il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma sottoscritto CONDUTTORE , dichiara di legge e aver letto ed approvare specificatamente per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoiscritto, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contrattoreietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.le seguenti clausole:
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Sources: Commercial Lease Agreement
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio l’Ufficio di segreteria Segreteria del Comune ove è situato l'immobile l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03Legge 675/96 e successive modificazioni). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civileCivile, dalle leggi Leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge Legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeall’Accordo territoriale. Altre clausole▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto …………………., li …………………. A mente dell'art. 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
(1) Per le persone fisiche, riportare: a integrazione nome, cognome, luogo e chiarimento data di quanto già previsto si specifica quanto seguenascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: Disdetta ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale; nonché nome, cognome e data di nascita del contratto legale rappresentante.
(2) L’assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego 12 del rinnovo del contrattodecreto-legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativoconvertito dalla legge 18 maggio 1978, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio parte che non interessa.
(5) La durata minima è di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B. che in data 20 luglio 1999, è stato sottoscritto dalle Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative l’Accordo locale per la Città di Lodi ai sensi dell’art.2 comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo; che a seguito di numerosi incontri tra le parti contraenti si è convenuta l’opportunità di procedere alla prima scadenza revisione dell’Accordo siglato in data 20 luglio 1999 predisponendo il nuovo testo, di cui il presente Protocollo d’Intesa è allegato quale parte integrante e non lo adibiscasostanziale dello stesso; che la piena attuazione della riforma delle locazioni e dello stesso Accordo locale è ritenuto necessario dalle firmatarie del presente protocollo sviluppare un’azione organica sul mercato delle locazioni, nel termine sia rispetto al monitoraggio dei prezzi e dell’offerta, sia rispetto all’assistenza abitativa nei confronti dei settori di 12 mesidomanda in difficoltà; che ai sensi dell’art.2, agli usi comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere sul mercato dell’affitto privato la più larga diffusione del regime pattizio c.d. *convenzionato, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i quali ha esercitato la facoltà proprietari che concedono in locazione a titolo di disdettaabitazione principale immobili alle condizioni definite dell’accordo locale; che per l’applicazione delle parti del presente protocollo in cui si prevede l’adozione di atti e l’assunzione di oneri da parte del Comune si rende necessario l’approvazione degli organi comunali competenti; l’anno 2004, il conduttore ha diritto al ripristino giorno 09 febbraio, in Lodi nella sede del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.Comune Le Associazioni sindacali dei conduttori:
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Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi19.1. Il Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il FORNITORE e il CLIENTE in ordine allo stesso oggetto, e ai fini della competenza a giudicarecostituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto. Nessuna modifica, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi postilla o clausola comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica aggiunta al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provataContratto sarà valida ed efficace tra le Parti, se non specificatamente ed espressamente approvata per iscritto da entrambe. In caso di accordi particolari con atto scrittoil CLIENTE, questi dovranno essere formulati nelle medesime modalità utilizzate per la conclusione del contratto o comunque per iscritto e costituiranno addendum al Contratto.
19.2. Il locatore In nessun caso eventuali inadempimenti e/o comportamenti del CLIENTE difformi rispetto al Contratto, potranno essere considerati quali deroghe al medesimo o tacita accettazione degli stessi, anche se non contestati dal FORNITORE. L'eventuale inerzia del FORNITORE nell'esercitare o far valere un qualsiasi diritto o clausola del Contratto, non costituisce rinuncia a tali diritti o clausole.
19.3. A meno di espressa diversa indicazione nel Contratto, tutte le comunicazioni al CLIENTE relative al presente rapporto contrattuale potranno essere effettuate dal FORNITORE indistintamente a mano, tramite posta elettronica, certificata e non, a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta ordinaria oppure a mezzo telefax agli indirizzi
19.4. Fatta eccezione per i casi specificatamente previsti in Contratto, tutte le comunicazioni che il CLIENTE intenda inviare al FORNITORE relativamente al Contratto, ivi comprese le richieste di assistenza, dovranno essere inviate ai recapiti indicati sul sito ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇/.
19.5. I rapporti tra il FORNITORE ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto CLIENTE stabiliti nel Contratto non possono essere intesi come rapporti di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilemandato, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 rappresentanza, collaborazione o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale associazione o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli altre forme contrattuali simili o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoequivalenti.
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Varie. a) Ai sensi dell’art. 6‐bis del D.Lgs. 163/06, l’Amministrazione verificherà i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), mediante il sistema AVCPASS. A tal fine, tutti gli effetti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema acceden- do all’apposito link sul Portale AVCP (▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ – Servizi ad accesso riservato – AVC- PASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (at- traverso il CIG), ottiene dal sistema il PASSOE, da inserire nella busta contenente la docu- mentazione amministrativa.
b) In relazione alle competenze dell’Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione), in occasione della presentazione dell’offerta relativa alla gara in parola, dovrà essere dimostrato l’avvenuto versamento del presente contrattoprevisto contributo in favore della predetta Autorità, compresa seguendo le “istruzioni operative” consul- tabili al sito ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ e secondo le modalità di dettaglio indicate nelle Delibere disponibili sullo portale della stessa Autorità. L’ammontare del contributo è determinato in € 140,00 (centoquaranta/00). Si rammenta che la notifica degli atti esecutivimancata dimostrazione dell’avvenuto versamen- to del predetto contributo è causa di esclusione dalla gara in questione.
c) Ai sensi dell’articolo 118, e ai fini della competenza comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’affidamento non potrà essere ce- duto dalla Ditta aggiudicataria, salvo quanto previsto dall’articolo 116.
d) Il soggetto affidatario del contratto è obbligato ad seguire in proprio le forniture ed i servizi compresi nel contratto stesso, salvo che abbia già dichiarato, in sede di offerta le parti che, nei limiti dettati dal sopracitato articolo 118, intende eventualmente subappaltare a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittoterzi. Il locatore pagamento ai subappaltatori sarà effettuato dall’appaltatore, secondo le modalità previste dal predetto articolo 118.
e) Le spese di partecipazione alla gara sono a totale carico della ditta ed alla stessa nulla è do- vuto anche nel caso di revoca, da parte dell’Amministrazione, della procedura di gara.
f) Tutte le spese inerenti al contratto - da stipularsi in forma pubblico-amministrativa - saranno a carico della Ditta aggiudicataria (legge 27.12.1975, n. 790).
g) Nel contratto con cui verrà disciplinata la fornitura non sarà prevista la clausola compromis- ▇▇▇▇▇, restando esclusa la possibilità di far ricorso all’arbitrato per la definizione di eventuali controversie. Sarà, tra l’altro, previsto il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto divieto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta cessione del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi stesso.
h) L’accordo quadro avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di notifica della sua approvazione nei modi di legge, con facoltà dell’Amministrazione di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso prorogarla di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di ulteriori 12 mesi, agli usi anche a seguito dell’esercizio dell’opzione, qualora alla data di scadenza non sia stato raggiunto l’importo massimo presunto.
i) Eventuali richieste di chiarimento e/o di ulteriori informazioni potranno essere inviate ai reca- piti indicati al punto I.1 del bando di gara, entro il giorno 01/10/2015, significando che, in re- lazione ai tempi necessari per la relativa istruttoria, le richieste eventualmente pervenute ol- tre tale termine potrebbero rimanere inevase.
j) Eventuali risposte a quesiti frequenti e di interesse generale verranno pubblicate sul sito isti- tuzionale dell’Amministrazione (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇), nella sezione “bandi di gara e contratti”, all’interno di un apposito spazio dedicato alle FAQ relative alla presente procedura. Le FAQ potranno essere pubblicate sino al giorno precedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. esenzione iva ai sensi dell’articolo 8 bis del d.p.r. n.633 del 26.10.1972 ed in esenzione accise ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 504 del 26.10.1995 Prezzo massimo di aggiudicazione: € 2.000.000,00 (4.000.000,00 comprese le eventuali opzioni) ⮚ Al fine di garantire la maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e, soprattutto, al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano i partecipanti alla gara a rendere la domanda e le dichiarazioni richieste mediante la compilazione del presente modulo. ⮚ Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile dal Legale Rappresentante e ad esso deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante i dati anagrafici e la firma autografa; in alternativa è ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. ⮚ La compilazione deve essere fatta in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a cancellare le parti che non interessano barrandole con una riga ed apponendo una sigla del sottoscrittore a fianco di ciascuna cancellazione effettuata. ⮚ In caso di costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese o consorzio ordinario, il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa. Il sottoscritto Codice Fiscale Nato a il Residente in Via/P.zza Comune/Città Prov. Stato Legale Rappresentante (ovvero Procuratore) dell’Impresa Codice Fiscale Partita IVA Con sede legale in Via/Piazza Comune/Città Prov. CAP Stato Con sede operativa in Via/Piazza (da compilare se diversa dalla sede legale) Comune/Città Prov. CAP Stato Tel. n. Fax n. e-mail pec Codice Ditta INAIL n. sede INAIL competente di Matricola azienda INPS n. sede INPS competente di Dimensione aziendale (numero dipendenti) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente: (N.B.: in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con apposita nota da allegare alla presente, specificando anche il fondo di iscrizione) Agenzia delle Entrate competente: Direzione Prov.le Uff. Territoriale con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, di partecipare alla gara in oggetto, con procedura aperta ed aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, in qualità di:
A) □ IMPRESA SINGOLA
B) facente parte di: per i Consorzi: - che la tipologia del consorzio è la seguente: che i consorziati per i quali ha esercitato la facoltà il consorzio concorre sono i seguenti: □ già costituito (si allega istanza in originale, ovvero in copia conforme autenticata, dell’atto di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto conferimento) □ in qualità di impresa CAPOGRUPPO (o Consorzio) ovvero □ in qualità di impresa MANDANTE (o Consorziata) unitamente alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoseguenti Imprese: 1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Combustibile Navale Distillato
Varie. A tutti gli effetti 12.1 il CONDUTTORE non potrà pretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o degli altri servizi comuni. Il CONDUTTORE non potrà pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a carico del proprietario per furti, incendi o altro anche in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, contratto e ai fini della competenza in genere in ordine a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittoverificarsi dei predetti eventi.
12.2. Il locatore ed Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il conduttore si autorizzano reciprocamente complesso immobiliare, precisando il motivo della visita.
12.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i propri suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto al presente contratto di locazione (d.lgs n. 196/03)locazione.
12.4. Per quanto non previsto Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE.
12.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.
12.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 -
12.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇▇, telefax 0106424051, pec : ▇▇▇ , ▇. , ▇▇▇▇▇▇, telefax 010 , pec -
12.8. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A/R. Le notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al conduttore con preavviso domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, salve le modifiche che la parte interessata comunichi per come qui previsto all’altra parte.
12.9. La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di almeno sei mesiSPIM e tutte le spese di bollatura e registrazione come di legge saranno ripartite al 50% tra i due contraenti.
12.10. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà di comptenza esclusiva del foro di Genova.
12.11. Gli allegati, sottoscritti dalle parti, fanno parte integrante del presente contratto. ▇.▇.▇▇. S.p.A. Genova, lì Ai sensi e per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e gli effetti di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità agli artt.1341 e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano1342 cod. civ., il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma sottoscritto CONDUTTORE , dichiara di legge e aver letto ed approvare specificatamente per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoiscritto, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contrattoreietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.le seguenti clausole:
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Sources: Commercial Lease Agreement
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo.
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto cognome; luogo e data di locazione (d.lgs n. 196/03)nascita; domicilio e codice fiscale. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilepersone giuridiche, dalle leggi n. 392/78 indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed all'Accordo definito in sede localeestremi. Altre clausole: a integrazione e chiarimento I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto P.S., da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell'articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto-legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e parte che non lo adibisca, nel termine interessa.
(5) La durata minima è di 12 mesi, agli usi anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B.
(7) Per avere diritto alle agevolazioni fiscali previste dal rinnovo dell’Accordo Locale per i quali ha esercitato la facoltà Città di disdetta, San ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ è indispensabile il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.visto degli uffici incaricati dal Comune
(8) Sbarrare se non interessa
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Varie. A 1. Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivanti dal presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.
2. Ciascuna Parte dichiara di disporre di tutti gli effetti i diritti che consentono la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contrattoContratto e che consentono all’altra Parte di eseguire quanto previsto dal medesimo. Ciascuna Parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione del presente Contratto e i diritti dallo stesso derivanti non violano diritti di terzi.
3. Avuto riguardo alla scopo concreto perseguito dalle Parti, compresa qualora, successivamente alla stipula del presente Contratto, una o più clausole dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite da disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale.
4. Le Parti espressamente convengono che la notifica degli atti esecutivinatura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Contratto non è di società, e ai fini della competenza né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Nell’interpretare le clausole del presente Contratto le Parti non potranno fare riferimento, per analogia, ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
5. E’ fatto divieto alle Parti di cedere a giudicareterzi, in tutto o in parte, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati epresente Contratto nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittosenza previo consenso scritto dell’altra Parte.
6. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto presente Contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi con le modalità di locazione (d.lgs n. 196/03)seguito indicate.
7. Per quanto non previsto espressamente disciplinato dal presente contratto contratto, le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa ministeriale emanata vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeparticolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) e successive modificazioni e/o integrazioni.
8. Altre clausoleTutte le notifiche e le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate ai seguenti recapiti (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto dalle Parti): Per l’IZSVe: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segueAtt. Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell’Università 10 - ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), ▇▇▇▇▇ Per l’Impresa: Disdetta del contratto da parte del locatoreAtt. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇. e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Agricola Tre Valli Società Cooperativa ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi▇. ▇▇/▇ - ▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.▇▇▇▇▇
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Sources: Contract for Services
Varie. A tutti gli effetti 1. Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti Attuativi sono regolati dalla legge italiana.
2. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi Accordo Quadro sarà confinata alla sola clausola invalida o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogoinefficace, e non può comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro dovrà essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03)stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non previsto dal espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito e del Capitolato, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Accordo Quadro, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, _ L’Appaltatore L’Istituto Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento l’Appaltatore dichiara di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo avere preso visione e di cui accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo Quadro: Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Art. 4 (Durata dell’Accordo Quadro), Art. 5 (Stipula dei Contratti Attuativi e Ordinativi di Fornitura), Art. 6 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura), Art. 7 (Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 8 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 10 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 11 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Art. 12 (Avvio dell’esecuzione), Art. 13 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi), Art. 14 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 15 (Modifica del Contratto durante il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità periodo di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità efficacia), Art. 16 (Verifica di conformità e la permanenza del conduttore sia prodotti non conformi), Art. 17 (Certificato di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazioneregolare esecuzione), ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazioneArt. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.18 (Penali),
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Sources: Accordo Quadro
Varie. 9.1. Ogni modifica o integrazione al presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità, restando inteso tra le Parti che:
(a) la rinuncia ad una o a più condizioni di cui al precedente articolo 7 deve essere fatta, a pena di nullità, espressamente e per iscritto a firma dei legali rappresentanti delle Parti e deve contenere specifico riferimento al Contratto e alla relativa clausola che contiene la suddetta condizione, escludendosi rilievo ermeneutico a qualsiasi comportamento, anche omissivo, dichiarazione, atto, comunicazione, o fatto o tenuto da una Parte e/o dalle Parti;
(b) qualsiasi dichiarazione o comunicazione resa o effettuata a terzi, inclusi fornitori e/o concessionari e/o rivenditori e/o distributori e/o mezzi di comunicazione di massa, nonché qualsiasi documento comunque sottoscritto nell’ambito della Procedura di Concordato non potrà mai essere interpretato come modifica o rinuncia ai termini e alle condizioni del presente Contratto né, comunque, come rinuncia alle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 7.
9.2. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti, relativamente al presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma. BETA S.p.A. ALFA S.p.A. GAMMA S.p.A. DELTA S.p.A. EPSILON S.p.A. ALLEGATO BB 1 RAMO DI AZIENDA DI BETA A specificazione di quanto previsto all’articolo 2 del presente Contratto, al quale il presente è allegato e del quale costituisce parte integrante e sostanziale, BETA, alle condizioni e secondo i termini di cui al Contratto e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 7 del medesimo, promette di vendere a ALFA, che, alle medesime condizioni promette di acquistare, il ramo d’azienda sito in ., gestito in locali di proprietà della stessa BETA, e costituito dal complesso dei beni - organizzati per l’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di seguito specificati e meglio descritti nei singoli allegati:
(i) tutti gli effetti del presente contrattoimmobili, compresa la notifica degli atti esecutiviimpianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili d’ufficio, i veicoli di proprietà di BETA ivi inclusi i beni descritti a titolo esemplificativo sommariamente nel libro cespiti che alla data odierna è aggiornato al ;
(ii) tutti gli immobili, impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili d’ufficio, i veicoli in godimento a BETA oggetto dei contratti in essere alla data odierna;
(iii) i diritti esclusivi di proprietà, sfruttamento ed uso, su tutto il territorio nazionale e estero, dei marchi descritti nell’allegato sub B2 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda, insieme con i simboli correlati, e comunque di ogni marchio utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA in qualità di proprietaria di tali marchi o denominazioni (in qualunque forma) per lo svolgimento delle attività svolte mediante il Ramo di Azienda BETA, per tutte le classi merceologiche per le quali sono stati registrati (di seguito: i “Marchi), e di ogni marchio utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA in qualità di licenziataria
(iv) tutti i diritti di autore ed i brevetti di cui BETA è titolare in dettaglio descritti nell’allegato sub B3 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda e comunque di ogni brevetto utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA, in qualità di proprietaria di tali brevetti per lo svolgimento delle attività svolte mediante il Ramo di Azienda di BETA (di seguito: i “Brevetti”) e di ogni brevetto utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA in qualità di licenziataria;
(v) tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni e le certificazioni di qualità in essere presso il Ramo di Azienda di BETA e comunque necessari, utili o opportuni per le attività svolte mediante il Ramo di Azienda di BETA;
(vi) i contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa e relativi al Ramo di Azienda di BETA, incluso il contratto di sponsorizzazione stipulato con SIGMA in data 2003 avente ad oggetto l’attività sportiva dell’atleta TIZIO ed il contratto stipulato con TAU SPORT avente ad oggetto il Progetto BETA e con l’espressa esclusione di tutti i contratti di consulenza, di pubblicità, advertisement e sponsorizzazione eventualmente ancora in vigore alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda;
(vii) i rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti addetti al Ramo di Azienda di BETA indicati nell’allegato sub B4 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda ancora in essere alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda;
(viii) i contratti di consulenza e/o collaborazione relativi ai fini ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e MEVIO, se ancora in vigore alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda;
(ix) le disponibilità liquide e i Crediti di BETA esistenti alla data di deposito della competenza a giudicareistanza di ammissione alla Procedura di Concordato e comunque tutte le somme rivenienti dall’incasso dei predetti crediti secondo quanto previsto all’articolo 6 del Contratto, oltre agli eventuali crediti rivenienti dalla domanda risarcitoria proposta nei confronti di OMEGA S.p.A. innanzi il Tribunale di Milano;
(x) le intere partecipazioni detenute da BETA nelle società ETA, THETA, IOTA, KAPPA, LAMBDA, MU, NU e OMICRON nelle misure rispettivamente indicate al precedente punto I delle Premesse, già soggette al diritto di usufrutto ai sensi del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, usufrutto che si estinguerà per confusione al momento della girata delle rispettive azioni o al trasferimento delle partecipazioni; e con espressa esclusione di tutti:
(i) i debiti e le passività;
(ii) gli obblighi che non siano strettamente inerenti i rapporti contrattuali ceduti (nel Contratto, complessivamente, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e“Ramo di Azienda BETA”) In aggiunta e senza pregiudizio rispetto ad ogni altra previsione del Contratto, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o presente è allegato e del quale debba essere assicurata la stabilità costituisce parte integrante e la permanenza sostanziale, BETA dichiara e garantisce, con riferimento alla data odierna e alla Data del conduttore sia Contratto Definitivo di ostacolo al compimento Acquisto dei Rami di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazioneAzienda, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi che il Ramo di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.Azienda BETA corrisponde ai seguenti requisiti:
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Sources: Acquisition Agreement
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto nel presente bando, varranno le norme e condizioni contenute nel regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con ▇.▇. ▇▇/▇▇/▇▇▇▇ n. 827 e successive modificazioni e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Saranno escluse le offerte non in regola con le clausole previste nella normativa vigente o pervenute fuori tempo utile e comunque la gara sarà espletata anche in presenza di unica offerta valida. La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva in caso di presenza di una sola offerta valida o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., le pubblicazioni sull’esito complessivo della gara, saranno effettuate solo dopo l’approvazione della determina di aggiudicazione definitiva. La cauzione provvisoria costituita con fideiussione corrispondente allo schema tipo approvato dal presente contratto Decreto 12/03/2004 n. 123, cesserà automaticamente estinguendosi ad ogni effetto (secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera c) dello schema tipo 1.1 allegato al citato Decreto) per i Concorrenti che non siano aggiudicatario e secondo in graduatoria, come risultante dall’esito di gara pubblicato sul sito internet del Comune dopo l’approvazione con determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i provvedimenti contenenti le parti rinviano esclusioni e le ammissioni dei concorrenti all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, saranno pubblicati sul sito del Comune di Saronno, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇, sezione bandi e avvisi. Entro il medesimo termine verrà inviata comunicazione contestualmente a quanto tutti i candidati tramite la piattaforma sintel in materia disposto dal Codice civileordine alle ammissioni ed esclusioni. La comunicazione di cui all’art. 76, dalle leggi n. 392/78 comma 5, lettera a), del d.lgs 50/2016 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locales.m.i. Altre clausole: verrà inviata contestualmente a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatoretutti i candidati tramite la piattaforma Sintel entro 5 cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il locatore può avvalersi della facoltà presente bando nonché il relativo avviso di diniego avvenuta aggiudicazione sono pubblicati sull’Albo Pretorio on-line del rinnovo Comune di Saronno, sul “profilo di committente” del contrattoComune di Saronno, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesisui siti informatici rispettivamente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e sulla G.U.R.I.. Le spese relative alla pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativoun importo pari a € 564,50 IVA compresa, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il secondo grado; b) quando termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’importo indicato si intende presunto e non vincolante per la Centrale Unica di Committenza che avrà diritto a richiedere il locatorerimborso delle somme effettivamente spese. L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali di rinviare l’apertura delle offerte o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso non procedere ad aggiudicazione alcuna, in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoqualsiasi momento, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contrattogli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza del Foro di Busto Arsizio; Avverso il bando di gara ed il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei casi e modi previsti dall’art. 120 del D.lgs 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando da notificare al Comune di Saronno come Ente Capofila. Il rapporto contrattuale sorgerà tra il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi Comune di Caronno Pertusella e non abbia la proprietà l’appaltatore, così come l’esecuzione del contratto sarà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine competenza del Comune di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoCaronno Pertusella.
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Sources: Bando Di Gara
Varie. A 28 […] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, comma 5°, e 59, comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, suddivisa in 2 (due) Lotti, volta all’individuazione di altrettanti operatori economici ai quali affidare un Accordo Quadro volto a regolamentare gli affidamenti successivi ed eventuali della Fornitura di “Modulistica Istituzionale e Voucher” (da qui in poi, il “Fornitura”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di ▇▇▇▇ e in tutti gli effetti allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) l’Accordo Quadro oggetto di affidamento è del presente contrattotipo “con unico fornitore”, compresa la notifica degli atti esecutiviai sensi di quanto disposto dal comma 4° dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06, e risponde all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per acquisti, all’abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
c) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇ in data […], sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della competenza pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto su due quotidiani a giudicarerilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché su due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dal comma 7° dell’art. 66 del D.Lgs. 163/06;
d) gli altri documenti di gara sono stati trasmessi per via elettronica alla Commissione e messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇.▇▇;
e) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva della Fornitura in favore del Fornitore, quale soggetto che ha presentato la migliore offerta in sede di gara nell’ambito del Lotto […];
f) il Fornitore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
g) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], avente scadenza […], il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali Fornitore ha ritualmente prestato in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il locatore abbia la piena disponibilità; cpresente affidamento;
h) quando le Parti, con il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, obblighi inerenti il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoServizio.
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Sources: Accordo Quadro
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio l’ufficio di segreteria del Comune ove è e’ situato l'immobile l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. D. Lgs 196/03). Per quanto non previsto dal presente in contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilealle discipline del C.C., dalle delle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli agli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito all’accordo territoriale del Comune di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ depositato il 26/11/2004. Le parti contraenti dichiarano a propria responsabilità che le dimensioni dell’alloggio oggetto della locazione sono di MQ XXX (calpestabile) e pertanto si colloca come segue: Zona URBANA Sub-fascia MASSIMA L’immobile è dotato dei seguenti parametri oggettivi: Impianto riscald. Central./Autonomo AUTONOMO Cantina o Soffitta NO Impianto fisso di aria condizionata NO Ascensore - Piano Terra - Piano 1° ASCENSORE Autorimessa SI Doppi servizi SI Terrazzo / Balcone > 5mq SI Giardino Privato o Condominiale NO TINTEGGIO INDICARE TINTEGGIATO – NON TINTEGGIATO ARREDI INDICARE NON ARREDATO – PARZ. ARREDATO – TOTALMENTE ARREDATO PIANO DOVE SI TROVA L’ALLOGGIO: L’immobile è dotato dei seguenti parametri soggettivi: STATO MANUTENTIVO ALLOGGIO INDICARE DISCRETO- BUONO- OTTIMO DISCRETO STATO MANUTENT. IMMOBILE INDICARE DISCRETO- BUONO- OTTIMO DISCRETO LIVELLO FINITURE ALLOGGIO INDICARE DISCRETO- BUONO- OTTIMO DISCRETO LIVELLO FINITURE IMMOBILE INDICARE DISCRETO- BUONO- OTTIMO DISCRETO APPENDICE AL CONTRATTO DI AFFITTO DI UNITA’ IMMOBILIARE URBANA AD USO ABITAZIONE Fra il locatore ed il conduttore del contratto di locazione soprascritto e ACER (Azienda Casa ▇▇▇▇▇▇-Romagna) di Modena - soggetto gestore del Fondo di Garanzia a ciò delegata in virtù di convenzione con il COMUNE DI ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ /Istituzione per la Gestione dei Servizi Sociali del 22/10/2015 (deliberazione c.d.a. Istituzione n.28) – qui rappresentata dal Presidente ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - nato a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ il giorno 19/06/1953 codice fiscale ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e domiciliato per la carica presso la sede locale. Altre clausoleACER in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ 5 – 41123 Modena, premesso che: a integrazione è stato istituito un fondo di garanzia per la locazione destinato alla copertura dei rischi di morosità nel pagamento del canone, delle spese accessorie e chiarimento degli eventuali danni procurati all’immobile da parte del conduttore; le parti sopradescritte, firmatarie del contratto di quanto già previsto locazione intendono aderirvi; che ACER funge da soggetto gestore del fondo di garanzia; si specifica conviene e si stipula quanto segue: Disdetta A - 01. Impegno di ACER. ACER Modena si impegna a gestire, per il contratto di locazione di cui alla presente appendice, il fondo di garanzia adempiendo a tutti i procedimenti amministrativi e contrattuali inerenti e conseguenti e più in particolare a curare: attività di concertazione tra proprietario e inquilino; definizione del canone da applicarsi; istruttoria, stipula, registrazione, del contratto di locazione; verifica dell’esistenza di eventuali danni arrecati all’immobile che debbano essere indennizzati dal Fondo di Garanzia; liquidazione e copertura ai proprietari, ove accertata e dovuta, per la morosità di canoni impagati, di spese condominiali non corrisposte, di danni accertati all’immobile, il cui recupero e l’attivazione delle pratiche relative nelle forme di legge e previa diffida/intimazione di pagamento, avverrà secondo le condizioni qui a seguito esposte. A - 02. Garanzia per morosità, oneri accessori e danni all’alloggio. Le garanzie qui previste a copertura di morosità canoni, mancato pagamento di oneri condominiali e accessori, danni all’alloggio da parte del locatoreimperizia nella conduzione, nonché delle spese legali (come meglio specificato nel successivo articolo) sono prestate fino alla concorrenza massima di €6.000,00 (SEIMILA) e per i primi 6 anni di contratto. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo Esaurito con i rimborsi l’importo massimo qui indicato, la società garante nulla dovrà corrispondere indipendentemente dalla durata complessiva del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso dalla durata di almeno sei mesioccupazione e di mancata restituzione dei locali dopo la cessazione o risoluzione del medesimo, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o qualsiasi causa. L’ammontare indicato è inclusivo di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoIVA.
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Varie. A tutti gli effetti I compensi incentivanti di cui all'articolo 14 tengono in considerazione le giornate di servizio (contrattuali) e tengono conto del tasso di assenza individuale del periodo. Le assenze di cui tener conto sono : le giornate di malattia, di aspettativa per motivi personali o per studio anche retribuite, le assenze per permessi retribuiti l.104/92 per portatori/trici di handicap grave diversi dal/la dipendente stesso/a, le astensioni facoltative per maternità/paternità, le assenze per comando presso altri enti, i permessi non retribuiti, lo sciopero, le sospensioni disciplinari. Non sono dunque assenze : ferie congedo obbligatorio per maternità/paternità interdizione dal lavoro e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ anticipata per gravidanza permesso retribuito l.104/92 per i/le soli /e dipendenti portatori/trici di handicap grave infortunio assenza per patologie gravi Ai /Alle dipendenti assenti per patologie gravi (c.d. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇) e a coloro che usufruiscono dei distacchi di cui all'articolo 6 dell'”Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli Enti ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇” sottoscritto il 13 febbraio 2006 , la valutazione attribuibile, di cui al presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutiviè pari alla media risultante nell'Ufficio presso il quale il dipendente risulta assegnato, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio sensi dell'art.33 del CCRL 2004. Si precisa che le giornate intere di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto recupero di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto ore già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostolavorate NON sono considerate assenza.
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Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore La LOCATRICE ed il conduttore CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs ( legge n. 196/03675 del 1996 ). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi dalla legge n. 392/78 392 del 1978 e dalla legge n. 431/98 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede localeagli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l' articolo 3 della legge n. 431 del 1998. Altre clausole: a integrazione ▇▇▇▇▇, approvato e chiarimento sottoscritto , li, Il locatore Il conduttore A mente dell'articolo 1342, secondo ▇▇▇▇▇, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di quanto già previsto si specifica quanto seguecui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore Il conduttore [1] Per le persone fisiche, riportare: Disdetta nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del contratto legale rappresentante. [2] L'assistenza è facoltativa. [3] Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S. da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell' articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto-legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191 . Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998. [4] Cancellare la parte che non interessa. [5] La durata minima è di mesi uno e quella massima di mesi diciotto. [6] Cancellare delle lettere A B, C le due che non interessano. [7] ▇▇▇▇▇▇▇ tre mensilità. [8] In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore: «Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 , con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica». [9] Cancellare per intero o nelle parti non interessate. Scarica il file Allegato E ( Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2) Il/La sig./soc. [1] di seguito denominato/a locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio (assistito/a da [2] in persona di ) concede in locazione al/alla prima scadenza sig. [1] ai sig.ri [1] di seguito denominato/a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante [3] (assistito/a/i da [2] in persona ), di che accetta/no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari ammobiliata/ammobiliata [4] come da elenco a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoparte sottoscritto dalle parti.
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Sources: Contratti Di Locazione Agevolati
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio l’ufficio di segreteria del Comune ove è e’ situato l'immobile l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, luogo e non può essere provata, provata se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. D. Lgs 196/03). Per quanto non previsto dal presente in contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilealle discipline del C.C., dalle delle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli agli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeall’accordo territoriale del Comune ove è sito l’immobile stesso. Altre clausole: Le parti contraenti dichiarano a integrazione propria responsabilità che le dimensioni dell’alloggio oggetto della locazione sono di MQ 84,70 (calpestabile) e chiarimento di quanto già previsto pertanto si specifica quanto colloca come segue: Disdetta del contratto da parte del locatoreZona Sub-fascia L’immobile è dotato dei seguenti parametri oggettivi: Impianto riscald. Il locatore può avvalersi della facoltà Central./Autonomo Cantina o Soffitta Impianto fisso di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale aria condizionata Ascensore - Piano Terra - Piano 1° Autorimessa Doppi servizi Terrazzo / Balcone > 5mq Giardino Privato o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoCondominiale TINTEGGIO BARRARE CORR.
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Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più piu’ non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio l’ufficio di segreteria del Comune ove è e’ situato l'immobile l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può puo’ aver luogo, e non può puo’ essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs legge n. 196/03675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civileCivile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché nonche’ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeagli Accordi di cui agli articoli 2 e 3. Altre clausoleclausole .................................................................................. ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto. La parte locatrice La parte conduttrice A mente dell’articolo 1342, secondo ▇▇▇▇▇, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto. La parte locatrice La parte conduttrice
(1) Per le persone fisiche, riportare: a integrazione nome e chiarimento cognome; luogo e data di quanto già previsto si specifica quanto seguenascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: Disdetta ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonche’ nome, cognome, luogo e data di nascita del contratto legale rappresentante.
(2) L’assistenza e’ facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorita’ di P.S., da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell’articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorita’ di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza parte che non interessa.
(5) La durata minima e’ di sei mesi e non lo adibisca, nel termine quella massima e’ di 12 trentasei mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
(6) ▇▇▇▇▇▇▇ tre mensilita’.
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Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 392/1978 e n. 431/98 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione ▇▇▇▇▇, approvato e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta sottoscritto Il Locatore Il Conduttore A mente degli articoli 1341 e 1342 del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contrattocodice civile, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per le parti specificamente approvano i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto. ▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto Il Locatore Il Conduttore Prot. Tit. 54 Fasc. /
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se il locatore abbia la piena disponibilitàcontratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; cnonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) quando il conduttore abbia la piena disponibilità L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di un alloggio libero riconoscimento: tipo ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazioneestremi. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà l’uso condiviso di servizi e spazi comuni, che il locatore abbia riacquistato si riserva la disponibilità dell’alloggio residua porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui all’art. 2 è stato imputato in proporzione alla prima scadenza sua superficie.
(6) La durata minima è di anni tre.
(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell’Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà edilizia e non lo adibiscaOrganizzazioni dei conduttori).
(8) Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca, nel termine è sospesa, per un periodo di 12 mesitempo corrispondente alla durata dell’opzione, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdettarichiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
(9) ▇▇▇▇▇▇▇ tre mensilità.
(10) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro.
(11) Per le proprietà di cui all’art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ex art. 4 comma 2 della Legge 431/98, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizzare la seguente formulazione, sostitutiva dell’intero articolo:
a) spese generali …………………………….
b) spese ascensore ………………………….
c) spese riscaldamento ……………………...
d) spese condizionamento ………………….
g) La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore ha diritto può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all’articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all’articolo 14 del presente contratto. Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza. Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a 36 mensilità dell’ultimo canone quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della locatrice richiedere, a titolo di locazione corrispostoacconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ………………….. , da corrispondere in rate alle seguenti scadenze: al …………………. euro …………………………………………………… al …………………. euro …………………………………………………… al …………………. euro …………………………………………………... al ………………… euro , salvo conguaglio.
(12) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.
(13) Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo e
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Sources: Locazione Abitativa
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più piu’ non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio l’ufficio di segreteria del Comune ove è e’ situato l'immobile l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può puo’ aver luogo, e non può puo’ essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs legge n. 196/03675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché nonche’ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeall’Accordo territoriale. Altre clausole:...................... Letto, approvato e sottoscritto. La parte locatrice La parte conduttrice A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto. La parte locatrice La parte conduttrice
(1) Per le persone fisiche, riportare: a integrazione nome e chiarimento cognome; luogo e data di quanto già previsto si specifica quanto seguenascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: Disdetta ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonche’ nome, cognome, luogo e data di nascita del contratto legale rappresentante.
(2) L’assistenza e’ facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorita’ di P.S., da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell’articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorita’ di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza parte che non interessa.
(5) La durata minima e’ di anni tre. il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale assistito/a da:(2)....................... in persona di ........................ il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale identificato/a mediante (3) ...........................assistito/a da:(2)........................ in persona di che accetta, per se’ e i suoi aventi causa, l’unita’ immobiliare posta in (), n.scala........interno. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresi’ dei seguenti elementi accessori indicare quali: solaio,cantina,autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoparte sottoscritto dalle parti.
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Sources: Accordo Territoriale Per I Contratti Di Locazione Agevolati E Transitori
Varie. A tutti gli effetti 11.1 il CONDUTTORE non potrà pretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o degli altri servizi comuni. Il CONDUTTORE non potrà pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a carico del proprietario per furti, incendi o altro anche in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, contratto e ai fini della competenza in genere in ordine a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittoverificarsi dei predetti eventi.
11.2. Il locatore ed Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il conduttore si autorizzano reciprocamente complesso immobiliare, precisando il motivo della visita.
11.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i propri suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto al presente contratto di locazione (d.lgs n. 196/03)locazione.
11.4. Per quanto non previsto Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE.
11.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.
11.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 -
11.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇▇, telefax 0106424051, pec ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ - : ▇▇▇ , ▇. , ▇▇▇▇▇▇, telefax , pec
11.8. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A/R. Le notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, salve le modifiche che la parte interessata comunichi per come qui previsto all’altra parte.
11.9. La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di SPIM e tutte le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilespese di bollatura e registrazione come di legge saranno ripartite al 50% tra i due contraenti.
11.10. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà di comptenza esclusiva del foro di Genova.
11.11. Gli allegati, sottoscritti dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta parti, fanno parte integrante del contratto da parte del locatorepresente contratto. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contrattoIl CONDUTTORE ▇.▇.▇▇. S.p.A. Genova, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, lì Ai sensi e per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e gli effetti di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità agli artt.1341 e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano1342 cod. civ., il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma sottoscritto CONDUTTORE , dichiara di legge e aver letto ed approvare specificatamente per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoiscritto, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contrattoreietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.le seguenti clausole:
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Sources: Sublease Agreement
Varie. A tutti gli effetti 16.1 BHS CORRUGATED sarà autorizzata a subappaltare a terzi l’adempimento degli obblighi derivanti da qualunque accordo.
16.2 II Contratto o qualunque diritto o pretesa derivante dallo stesso non potranno co- stituire oggetto di cessione nei confronti di alcun terzo, senza il preventivo con- senso scritto dell’altra parte.
16.3 II Cliente sarà solamente legittimato a di- chiarare una compensazione o a rivendi- care un diritto di ritenzione, ivi incluso il diritto di ritenzione commerciale, laddove il relativo credito sia incontestabile o ac- certato in giudizio con sentenza definitiva o se si è in presenza di una violazione contrattuale grave di BHS.
16.4 Laddove una delle disposizioni di cui alle presenti Condizioni di Fornitura di Servizi e Pezzi di Ricambio sia o diventi ineffi- cace, ciò non inficerà l’efficacia delle altre disposizioni qui incluse restante contratto. Le parti del presente contrattoContratto dovranno sostituire la disposizione invalida con la disposizione lecita che più si avvicini allo scopo economico perseguito. Lo stesso vale in presenza di una lacuna normativa nel Contratto.
16.5 Si applica il diritto della Repubblica Fede- rale di Germania, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini ad esclusione delle disposizioni della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati eConvenzione delle Na- zioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG), ove egli più non li occupi appli- cabile. In caso di divergenza o comunque detengacon- traddizione tra la versione tedesca e una versione del Contratto in lingua straniera, presso l'ufficio prevarrà la versione in lingua tedesca delle presenti Condizioni di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica Fornitura di Servizi e Pezzi di Ricambio.
16.6 Luogo di adempimento per i diritti al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto pa- gamento di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto BHS CORRUGATED derivanti dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civileContratto sarà la sede di BHS CORRUGATED, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localecfr. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoClausola 1.1 sopra.
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Sources: Condizioni Di Fornitura Di Servizi E Pezzi Di Ricambio
Varie. A tutti Le partenze in pullman si intendono da Milano. Le richieste di camere singole vengono accettate senza impegno previo pagamento del supplemento. Se non vi fosse disponibilità per assecondare la richiesta, si cercherà di proporre un abbinamento con altra persona. Anche la richiesta di alloggiamento con altra persona viene accettata senza impegno. Se non fosse possibile il partecipante dovrà pagare il supplemento per la camera singola, se disponibile. Comunicazione obbligatoria ai sensi dell´art. 17 della legge 38/2006 “La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locatostessi sono commessi all´estero”. Qualunque modifica Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Milano. Le parte ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI A) DISPOSIZIONI NORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l´offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non può aver luogopotendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; art. da 17 a 23; art. Da 24 a 31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. L´intermediario che si obbliga a procurare a terzi anche in via telematica un servizio turistico disaggregato è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere provataconsiderato organizzatore di viaggio. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole, se delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L´applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto riferimento alle corrispondenti figure del contratto di locazione vendita di singoli servizi turistici (d.lgs n. 196/03intermediario, soggiorno ecc..). Per quanto non previsto APPROVATE DA FIAVET, ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI E ASTOI ORGANIZZAZIONE TECNICA: STIPPELLI VIAGGI S.r.l. Via ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - Tel. ▇▇-▇▇▇▇▇▇ - Fax ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail: VALIDITA’ : dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione 01/01/2022 al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.31/12/2022 CONDIZIONI GENERALI VIAGGIO STUDENTI
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Sources: Condizioni Generali Viaggio Adulti
Varie. A tutti gli effetti 6.1 Il presente invito non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 D.Lgs. 58/1998.
6.2 La pubblicazione del presente contrattoinvito e la ricezione da parte della società della manifestazione di interesse degli interessati non determina il sorgere né di alcun obbligo per la liquidazione di prosieguo della procedura di vendita dell’azienda, compresa né di alcun diritto dei manifestanti l’interesse e/o di terzi nei confronti della società.
6.3 La società si riserva la notifica degli atti esecutivifacoltà di sospendere e/o annullare la procedura di vendita dell’azienda, nonché di recedere in qualsiasi momento dalle trattative eventualmente poste in essere con uno o più dei soggetticon espressa esclusione di qualsiasi responsabilità a suo carico e qualsiasi obbligo di rimborso spese.
6.4 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati in esito al presente invito avverrà in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003; ai fini della competenza a giudicaresensi dell’art. 10 del citato decreto, il conduttore elegge domicilio nei locali trattamento dei dati personali sarà improntato a lui locati liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti l’interesse e della loro riservatezza. I titolari del trattamento dei dati personali saranno, per quanto di rispettiva competenza, la liquidazione ed i suoi consulenti.
6.5 Il presente invito, la manifestazione di interesse, l’offerta nonché qualsiasi altro atto relativo e, ove egli più non li occupi /o comunque detengaconnesso a tali atti sono regolati dalla legge italiana.
6.6 Qualsiasi controversia avente titolo, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica relativa e/o comunque connessa al presente contratto non può aver luogoinvito, alla manifestazione di interesse, all’offerta irrevocabile per l’acquisto delle quote societarie nonché a qualsiasi altro atto relativo e/o comunque connesso a tali atti è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.
6.7 Il presente invito sarà pubblicato, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e non può essere provatarimarrà pubblicato, se non per esteso, per tutta la durata della procedura di vendita dell’azienda sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇
6.8 I soggetti interessati a manifestare l’interesse potranno formulare richieste di chiarimenti esclusivamente mediante invio di richiesta scritta, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇ sino alle ore 12.00 del giorno 15/05/2020, con atto scritto. Il locatore ed riferimento in oggetto il conduttore si autorizzano reciprocamente presente avviso/invito.
6.9 La manifestazione di interesse per l’acquisto dei lotti sopraindicati costituisce accettazione espressa da parte del manifestante di tutte le disposizioni contenute nel presente invito, nessuna esclusa, nonché espressa rinuncia da parte del manifestante a comunicare qualsiasi pretesa diversa da e/o contraria a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per e/o comunque confliggente con quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano invito a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostomanifestare interesse.
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Sources: Cessione Di Azienda
Varie. A tutti gli effetti del 18.1. Il presente contrattoContratto, compresa la notifica degli atti esecutiviredatto in lingua italiana, e ai fini della competenza a giudicaresi intende interamente compreso ed accettato dalle parti. Qualsiasi termine, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati econdizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locatoper essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.
18.2. Qualunque Qualsiasi modifica al presente contratto Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
18.3. Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati nel presente Contratto (articolo 15).
18.4. Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non può aver luogoeseguibile, e non può essere provata, se non con atto scrittoo ad avere pieno vigore ed efficacia. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione Le Parti espressamente rinunciano ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, ogni pretesa per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità danni che possa nascere come risultato di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionetale vizio.
18.5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio Contratto, anche per una sola clausola, non venga rispettato da una delle a potrà, per iscritto e con lettera raccomandate R/R, richiedere alla prima scadenza parte inadempiente oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera sopra specificata, si farà ricorso al giudizio di tre arbitri scelti uno per ciascuna delle due parti ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri suddetti.
18.6. I patti e le condizioni del Contratto costituiscono il completo accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti patti, sia orali che scritti, intercorsi tra le Parti, con riferimento alla materia trattata nel Contratto. Nessun accordo e/o patto che modifichi e/o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
18.7. Per quanto non lo adibiscaeventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
18.8. Il presente Contratto è sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoe trasmesso tramite posta elettronica certificata.
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Sources: Collaboration Agreement
Varie. A tutti 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse così come del rispetto anche ai sensi dell’articolo 1381 c.c., da parte dei subappaltatori, delle previsioni della presente Contratto.
19.2 Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, dell’articolo 1381 c.c. il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi Fornitore garantisce che i propri dati personali Rappresentanti, subfornitori ed ogni altra Persona a qualsiasi titolo coinvolta nell’esecuzione del Contratto di Fornitura rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.
19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione ad adempimenti connessi col al rapporto di locazione fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (d.lgs n. 196/03o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: ▇▇▇▇▇▇▇ & C. S.p.A. [Fornitore] ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
19.4 Nel caso in cui il locatore la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia riacquistato provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore.
19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la disponibilità dell’alloggio validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci.
19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana.
19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla prima scadenza competenza esclusiva del Foro di Pisa.
19.8 Il Fornitore nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Fornitura, si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico di Piaggio, allegato al presente contratto sub Allegato 5 (“Codice Etico”), che ne costituisce parte integrante e non lo adibiscasostanziale. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, nel termine di 12 mesiai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.seguenti articoli:
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto
Varie. A 1. Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivanti dal presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.
2. Ciascuna Parte dichiara di disporre di tutti gli effetti i diritti che consentono la sottoscrizione e l’esecuzione del presente contrattoContratto e che consentono all’altra Parte di eseguire quanto previsto dal medesimo. Ciascuna Parte inoltre garantisce che la sottoscrizione e corretta esecuzione del presente Contratto e i diritti dallo stesso derivanti non violano diritti di terzi.
3. Avuto riguardo alla scopo concreto perseguito dalle Parti, compresa qualora, successivamente alla stipula del presente Contratto, una o più clausole dovessero risultare invalide o nulle, in tutto o in parte, lo stesso resterà valido e le clausole risultate invalide o nulle dovranno essere sostituite da disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale.
4. Le Parti espressamente convengono che la notifica degli atti esecutivinatura giuridica del rapporto disciplinato dal presente Contratto non è di società, e ai fini della competenza né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Nell’interpretare le clausole del presente Contratto le Parti non potranno fare riferimento, per analogia, ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
5. E’ fatto divieto alle Parti di cedere a giudicareterzi, in tutto o in parte, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati epresente Contratto nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittosenza previo consenso scritto dell’altra Parte.
6. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto presente Contratto potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi con le modalità di locazione (d.lgs n. 196/03)seguito indicate.
7. Per quanto non previsto espressamente disciplinato dal presente contratto contratto, le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa ministeriale emanata vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeparticolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili sul sito web dell’Istituto (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇) e successive modificazioni e/o integrazioni.
8. Altre clausoleTutte le notifiche e le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzate ai seguenti recapiti (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto dalle Parti): Per l’IZSVe: a integrazione e chiarimento Att. Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ e-mail ▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Sezione Territoriale di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoTrento IZSVe Per Prime Consulting S.r.l.:
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Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, luogo e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore La LOCATRICE ed il conduttore CONDUTTORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs legge n. 196/03675 del 1996). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi dalla legge n. 392/78 392 del 1978 e dalla legge n. 431/98 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede localeagli Accordi di cui all'articolo 2. In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431 del 1998. Altre clausole: a integrazione ▇▇▇▇▇, approvato e chiarimento sottoscritto Il locatore Il conduttore A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di quanto già previsto si specifica quanto seguecui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il locatore Il conduttore [1] Per le persone fisiche, riportare: Disdetta nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del contratto legale rappresentante. [2] L'assistenza è facoltativa. [3] Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S. da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell'articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto-legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998. [4] Cancellare la parte che non interessa. [5] La durata minima è di mesi uno e quella massima di mesi diciotto. [6] Cancellare delle lettere A B, C le due che non interessano. [7] ▇▇▇▇▇▇▇ tre mensilità. [8] In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore: «Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica». [9] Cancellare per intero o nelle parti non interessate. Il/La sig./soc. [1] di seguito denominato/a locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza (assistito/a da [2] in persona di ai sig.ri [1] di seguito denominato/a/i conduttore/i, identificato/a/i mediante [3] (assistito/a/i da [2] in persona di ), che accetta/no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n. piano scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari ammobiliata/ammobiliata [4] come da elenco a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoparte sottoscritto dalle parti.
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Sources: Contratti Di Locazione Agevolati
Varie. 9.1. Ogni modifica o integrazione al presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità, restando inteso tra le Parti che:
(a) la rinuncia ad una o a più condizioni di cui al precedente articolo 7 deve essere fatta, a pena di nullità, espressamente e per iscritto a firma dei legali rappresentanti delle Parti e deve contenere specifico riferimento al Contratto e alla relativa clausola che contiene la suddetta condizione, escludendosi rilievo ermeneutico a qualsiasi comportamento, anche omissivo, dichiarazione, atto, comunicazione, o fatto o tenuto da una Parte e/o dalle Parti;
(b) qualsiasi dichiarazione o comunicazione resa o effettuata a terzi, inclusi fornitori e/o concessionari e/o rivenditori e/o distributori e/o mezzi di comunicazione di massa, nonché qualsiasi documento comunque sottoscritto nell’ambito della Procedura di Concordato non potrà mai essere interpretato come modifica o rinuncia ai termini e alle condizioni del presente Contratto né, comunque, come rinuncia alle condizioni sospensive di cui al precedente articolo 7.
9.2. Per eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti, relativamente al presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma. BETA S.p.A. ALFA S.p.A. GAMMA S.p.A. DELTA S.p.A. EPSILON S.p.A. A specificazione di quanto previsto all’articolo 2 del presente Contratto, al quale il presente è allegato e del quale costituisce parte integrante e sostanziale, BETA, alle condizioni e secondo i termini di cui al Contratto e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 7 del medesimo, promette di vendere a ALFA, che, alle medesime condizioni promette di acquistare, il ramo d’azienda sito in ., gestito in locali di proprietà della stessa BETA, e costituito dal complesso dei beni - organizzati per l’esercizio dell’attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari di seguito specificati e meglio descritti nei singoli allegati:
(i) tutti gli effetti del presente contrattoimmobili, compresa la notifica degli atti esecutiviimpianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili d’ufficio, i veicoli di proprietà di BETA ivi inclusi i beni descritti a titolo esemplificativo sommariamente nel libro cespiti che alla data odierna è aggiornato al ;
(ii) tutti gli immobili, impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili d’ufficio, i veicoli in godimento a BETA oggetto dei contratti in essere alla data odierna;
(iii) i diritti esclusivi di proprietà, sfruttamento ed uso, su tutto il territorio nazionale e estero, dei marchi descritti nell’allegato sub B2 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda, insieme con i simboli correlati, e comunque di ogni marchio utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA in qualità di proprietaria di tali marchi o denominazioni (in qualunque forma) per lo svolgimento delle attività svolte mediante il Ramo di Azienda BETA, per tutte le classi merceologiche per le quali sono stati registrati (di seguito: i “Marchi), e di ogni marchio utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA in qualità di licenziataria
(iv) tutti i diritti di autore ed i brevetti di cui BETA è titolare in dettaglio descritti nell’allegato sub B3 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda e comunque di ogni brevetto utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA, in qualità di proprietaria di tali brevetti per lo svolgimento delle attività svolte mediante il Ramo di Azienda di BETA (di seguito: i “Brevetti”) e di ogni brevetto utilizzato (ovvero suscettibile di potenziale utilizzazione o sfruttamento) da BETA in qualità di licenziataria;
(v) tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni e le certificazioni di qualità in essere presso il Ramo di Azienda di BETA e comunque necessari, utili o opportuni per le attività svolte mediante il Ramo di Azienda di BETA;
(vi) i contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa e relativi al Ramo di Azienda di BETA, incluso il contratto di sponsorizzazione stipulato con SIGMA in data 2003 avente ad oggetto l’attività sportiva dell’atleta ▇▇▇▇▇ ed il contratto stipulato con TAU SPORT avente ad oggetto il Progetto BETA e con l’espressa esclusione di tutti i contratti di consulenza, di pubblicità, advertisement e sponsorizzazione eventualmente ancora in vigore alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda;
(vii) i rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti addetti al Ramo di Azienda di BETA indicati nell’allegato sub B4 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda ancora in essere alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda;
(viii) i contratti di consulenza e/o collaborazione relativi ai fini ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e MEVIO, se ancora in vigore alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda;
(ix) le disponibilità liquide e i Crediti di BETA esistenti alla data di deposito della competenza a giudicareistanza di ammissione alla Procedura di Concordato e comunque tutte le somme rivenienti dall’incasso dei predetti crediti secondo quanto previsto all’articolo 6 del Contratto, oltre agli eventuali crediti rivenienti dalla domanda risarcitoria proposta nei confronti di OMEGA S.p.A. innanzi il Tribunale di Milano;
(x) le intere partecipazioni detenute da BETA nelle società ETA, THETA, IOTA, KAPPA, LAMBDA, MU, NU e OMICRON nelle misure rispettivamente indicate al precedente punto I delle Premesse, già soggette al diritto di usufrutto ai sensi del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, usufrutto che si estinguerà per confusione al momento della girata delle rispettive azioni o al trasferimento delle partecipazioni; e con espressa esclusione di tutti:
(i) i debiti e le passività;
(ii) gli obblighi che non siano strettamente inerenti i rapporti contrattuali ceduti (nel Contratto, complessivamente, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e“Ramo di Azienda BETA”) In aggiunta e senza pregiudizio rispetto ad ogni altra previsione del Contratto, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o presente è allegato e del quale debba essere assicurata la stabilità costituisce parte integrante e la permanenza sostanziale, BETA dichiara e garantisce, con riferimento alla data odierna e alla Data del conduttore sia Contratto Definitivo di ostacolo al compimento Acquisto dei Rami di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazioneAzienda, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi che il Ramo di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.Azienda BETA corrisponde ai seguenti requisiti:
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Sources: Contratti d'Impresa
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più piu' non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è e' situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può puo' aver luogo, e non può puo' essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs legge n. 196/03675/96). In quanto vi siano piu' conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civileCivile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché nonche' alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeagli Accordi di cui all'articolo 2. Altre clausole: a integrazione .......................................................................... ▇▇▇▇▇, approvato e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da sottoscritto. La parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contrattolocatrice La parte conduttrice A mente dell'articolo 1342, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale propriosecondo ▇▇▇▇▇, del coniugeCodice Civile, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e parti specificamente approvano i patti di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel presente contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
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Sources: Locazione Abitativa Agevolata
Varie. A tutti gli effetti 26.1 Fermo restando quanto altrimenti previsto nelle Condizioni Generali:
(a) qualunque comunicazione a Worldline MS Italia è inviata tramite PEC all’indirizzo Worldline@pec.worldlineitalia.it o per posta ordinaria raccomandata a Worldline MS Italia, Via degli Aldobrandeschi, 300 -- 00163 Roma,
(b) qualunque comunicazione a BNL è inviata tramite posta ordinaria o raccomandata a BNL, Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma,
(c) qualunque comunciazione all’Esercente è inviata tramite posta ordinaria o raccomandata, al domicilio indicato all’atto di sottoscrizione del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali Contratto. Qualora l’Esercente abbia scelto di ricevere in formato elettronico le comunicazioni periodiche di trasparenza a lui locati personalmente dirette possono essere effettuate anche tramite e-mail al medesimo indirizzo, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio fatti salvi i casi alternativi di segreteria del Comune ove messa a disposizione sul sito internet/area privata.
26.2 Il Contratto è situato l'immobile locatosoggetto alla legge italiana. Qualunque modifica al presente contratto controversia inerente l’interpretazione, esecuzione, inadempimento o risoluzione dello stesso o di singole Transazioni è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Resta fermo quanto previsto nel precedente art. 25 in tema di reclami e di composizione stragiudiziale delle controversie.
26.3 L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali non può aver luogoinficia la validità
26.4 Il Contratto, comprensivo del Documento di Sintesi, delle Condizioni Generali, dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, della Scheda Tecnica, del Modulo Punti Vendita e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore del Questionario Ecommerce costituisce l’unico ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali intero accordo tra le parti in relazione all’oggetto dello stesso e sostituisce qualunque precedente contratto e intesa. Le parti dichiarano di non avere instaurato tale rapporto facendo affidamento su alcun accordo, dichiarazione o garanzia che non sia riprodotta nel testo delle Condizioni Generali o degli altri documenti sopraindicati.
26.5 Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, l’Esercente prende atto che, nel caso in cui, in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, intenda utilizzare Carte per finalità di prenotazione oppure utilizzare qualunque altro servizio aggiuntivo prestato dai Fornitori, è indispensabile sottoscrivere apposite convenzioni integrative con i Fornitori stessi. In relazione a dette convenzioni integrative, l’Esercente autorizza fin da ora i Fornitori a sospendere gli accrediti e/o ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto effettuare gli Storni degli importi relativi alle Transazioni che risultino per qualsiasi ragione fraudolente o realizzate in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento violazione di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatorenelle convenzioni medesime. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.SERVIZIOMYBANK
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Sources: Acquiring Agreement
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio l’Ufficio di segreteria Segreteria del Comune ove è situato l'immobile l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03Legge 675/96 e successive modificazioni). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civileCivile, dalle leggi Leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge Legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeall’Accordo territoriale. Altre clausole▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto …………………., li …………………. A mente dell'art. 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
(1) Per le persone fisiche, riportare: a integrazione nome, cognome, luogo e chiarimento data di quanto già previsto si specifica quanto seguenascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: Disdetta ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale; nonché nome, cognome e data di nascita del contratto legale rappresentante.
(2) L’assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego 12 del rinnovo del contrattodecreto-legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativoconvertito dalla legge 18 maggio 1978, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e parte che non lo adibisca, nel termine interessa.
(5) La durata minima è di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato anni tre.
(6) Cancellare la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.lettera A oppure B.
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Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio Dichiara inoltre che le prestazioni di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica cui al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore incarico sono state oggetto di compiuta ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto esauriente illustrazione da parte del locatoreProfessionista che, ai sensi dell’ art. Il locatore può avvalersi 9 della facoltà L. 27/2012 ha fornito ogni informazione utile circa gli oneri ipotizzabili dal momento di diniego conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto. Dichiara infine di aver ricevuto prima della firma, copia integrale del rinnovo presente documento, composto di n° 6 facciate firmate da entrambi i soggetti, e che il presente documento è redatto e sottoscritto in duplice originale, e di averlo ben esaminato e compreso e di averne discusso con il Professionista ogni clausola e condizione. Dichiara di aver avuto notizia che il professionista è sottoposto a regolamento disciplinare e deontologico. Dichiara che il professionista lo ha edotto che è obbligato alla stipula di un contratto professionale ai sensi dell’art. 9 comma 4 Legge n. 27 del 24 marzo 2012. Si prende atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e annulla e sostituisce ogni altro accordo, sia scritto che orale, intercorso tra le parti avente ad oggetto le stesse attività di cui al Disciplinare medesimo. Data………………….▇▇▇▇▇……………….… Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile tuttavia, al fine di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo, si approvano espressamente tutti gli articoli del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
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Sources: Contratto Professionale Per Servizi Di Architettura/Ingegneria
Varie. A tutti gli effetti 12.1 il CONDUTTORE non potrà pretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o degli altri servizi comuni. Il CONDUTTORE non potrà pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a carico del proprietario per furti, incendi o altro anche in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, contratto e ai fini della competenza in genere in ordine a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittoverificarsi dei predetti eventi.
12.2. Il locatore ed Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il conduttore si autorizzano reciprocamente complesso immobiliare, precisando il motivo della visita.
12.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i propri suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto al presente contratto di locazione (d.lgs n. 196/03)locazione.
12.4. Per quanto non previsto Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE.
12.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.
12.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 -
12.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇▇, telefax 0106424051, pec - : ▇▇▇ , ▇. , ▇▇▇▇▇▇, telefax 010 , pec
12.8. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A/R. Le notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, salve le modifiche che la parte interessata comunichi per come qui previsto all’altra parte.
12.9. La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di SPIM e tutte le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilespese di bollatura e registrazione come di legge saranno ripartite al 50% tra i due contraenti.
12.10. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà di comptenza esclusiva del foro di Genova.
12.11. Gli allegati, sottoscritti dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta parti, fanno parte integrante del contratto da parte del locatorepresente contratto. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contrattoIl CONDUTTORE ▇.▇.▇▇. S.p.A. Genova, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, lì Ai sensi e per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e gli effetti di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità agli artt.1341 e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano1342 cod. civ., il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma sottoscritto CONDUTTORE , dichiara di legge e aver letto ed approvare specificatamente per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoiscritto, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contrattoreietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.le seguenti clausole:
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Sources: Commercial Lease Agreement
Varie. A tutti gli effetti CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE GAS
1. Eni S.p.A., società per azioni di diritto italiano con sede legale a Roma, piazzale ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ 1, e sede secondaria in ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇ – 20097 San Donato ▇.▇▇, Capitale Sociale € 4.005.358.876 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 00484960588, R.E.A. Roma n. 756453, Partita IVA n. 00905811006, (qui di seguito denominata “Venditore”) e
2. L’operatore che, ai sensi del Regolamento P-GAS e del presente contrattoContratto, compresa (i) ha inviato la notifica degli atti esecutivirichiesta di abilitazione all’accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties “m” pubblicato sul Comparto Aliquote della P-GAS; (ii) ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato 1 (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte e (iii) rispettando i requisiti dell’Articolo 6.5, ha ricevuto dal Venditore l’abilitazione richiesta (qui di seguito denominato “Compratore”); il Venditore e ai fini il Compratore sono qui di seguito anche denominati singolarmente “Parte” o collettivamente “Parti”. • il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, all’articolo 11, comma 1, prevede che “al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale, nonché di facilitare l’accesso dei piccoli e medi operatori, fino al completo recepimento della competenza direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sono determinate le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a giudicaredecorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il conduttore elegge domicilio nei locali mercato regolamentato delle capacità […]”; • in attuazione della previsione di cui al punto precedente il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto 12 luglio 2007 recante le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato; • la legge 23 luglio 2009, n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (“GME”) la gestione economica del mercato del gas naturale; • con decreto 6 agosto 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui i Titolari (soggetti cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha conferito la concessione per la produzione di idrocarburi gassosi, ossia i produttori di gas naturale) assolvono all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge 7/07 a lui locati eseguito delle disposizioni dell’articolo 30, ove egli più non li occupi o comunque detengacomma 2, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 99/09 stabilendo, in particolare, che le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato sono offerte dai Titolari esclusivamente nell’ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal GME; • in ottemperanza allo stesso decreto il GME ha pubblicato il Regolamento P-GAS che stabilisce le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione P-GAS; • in attuazione della previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 6 agosto 2010, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha pubblicato in data 13 luglio 2011 la Delibera ARG/gas 95/11 “Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010” (di seguito “Delibera”); • la Regione Basilicata con delibera n. 431 del 16 marzo 2009 ha approvato il Disciplinare per la vendita del gas naturale della Regione Basilicata in forza del quale le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute da ciascun titolare alla Regione Basilicata, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2008, sono cedute dai Titolari presso il mercato regolamentato delle capacità congiuntamente alle aliquote che è tenuto a corrispondere allo Stato con le modalità previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2007 ed all'Accordo definito eventuali modifiche ed integrazioni; • la Regione Calabria con delibera n. 422 del 9 luglio 2009 ha approvato il Disciplinare per la vendita del gas naturale della Regione Calabria in sede locale. Altre clausole: forza del quale le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale dovute da ciascun titolare alla Regione Calabria, a integrazione decorrere da quelle dovute per il II semestre 2009, sono cedute dai Titolari presso il mercato regolamentato delle capacità congiuntamente alle aliquote che è tenuto a corrispondere allo Stato con le modalità previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2007 ed eventuali modifiche ed integrazioni; • alla luce delle disposizioni sopra richiamate il Venditore ha aderito al “Comparto Aliquote della P-GAS” e chiarimento ha presentato offerte nell’ambito del comparto aliquote della piattaforma di quanto già previsto negoziazione stessa per il prodotto Mensile Royalties “m”; • il Compratore, soggetto ammesso ad operare su P-GAS, ha richiesto al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l’abilitazione alle Aste del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” accettando le condizioni di somministrazione definite nel presente Contratto; • il Compratore ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato 1 (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte; • il Venditore, sussistendone le condizioni, ha abilitato il Compratore all’accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties “m”, impegnandosi con ciò a mettere a disposizione al PSV al Compratore i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull’Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto; • il Compratore, per mezzo del contratto di adesione a P-GAS con GME, si specifica è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull’Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties “m” secondo le modalità e i termini specificati nel presente Contratto; • dal riepilogo delle Transazioni P-Gas, fornito dal GME, risulta che il Compratore è assegnatario di Contratti GME per il prodotto Mensile Royalties “m”, con i dettagli indicati nella Tabella 1 delle seguenti condizioni particolari; tutto ciò premesso, si conviene tra le Parti quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: :
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o Periodo di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.Somministrazione
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Sources: Gas Supply Agreement
Varie. A tutti gli effetti Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; L’Amministrazione appaltante si riserva entro i limiti consentiti dalla normativa vigente in termini di autotutela amministrativa – e nel rispetto sia del presente contrattoprincipio civilistico di buona fede che dei principi pubblicistici di rango costituzionale di imparzialità e buona amministrazione - di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, compresa la notifica degli atti esecutiviannullamento, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore revoca ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contrattoabrogazione dell’appalto, dandone comunicazione al conduttore alle imprese concorrenti. In tal caso il concorrente aggiudicatario provvisorio/definitivo nulla potrà avere a che pretendere per risarcimento od indennità di alcun tipo. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese (riunioni di imprese e/o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile) se non ancora costituiti in gara rispetto alla composizione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite rispetto all’atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con preavviso la sola eccezione del verificarsi del caso di almeno sei mesicui all’art. 95, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale propriocommi 1 e 2, del coniugeD.Lgs. 06/09/2011, dei genitorin.159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatorenonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”. La documentazione in precedenza indicata per l’ammissione alla gara e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; fla presentazione dell’Offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere quanto previsto nei predetti punti. SI FA PRESENTE CHE, AI SENSI DEL D.L. 30 DICEMBRE 2015, N. 2010 (MILLEPROROGHE 2016) quandoL’AGGIUDICATARIO DEL PRESENTE APPALTO SARÀ GRAVATO DELLE SPESE ANTICIPATE DALL’UNIVERSITÀ PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA SUI QUOTIDIANI. L’IMPORTO DOVUTO SARÀ RESTITUITO ALL’ATENEO ENTRO 60 GIORNII DALL’AVVENUTA AGGIUDICAZIONE. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.informa che:
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Sources: Public Works Contract
Varie. A tutti gli effetti 12.1 il CONDUTTORE non potrà pretendere dal LOCATORE indennità per danni causati da insufficiente vigilanza o da altro fatto del personale addetto ai servizi nonché per danni causati da animali, da allagamenti, da irregolarità nella fornitura dell’acqua potabile o degli altri servizi comuni. Il CONDUTTORE non potrà pretendere indennità per il mancato godimento anche solo parziale dell’immobile locato per qualsiasi durata o causa, possa esso verificarsi in dipendenza di lavori di restauro, riparazioni, modifiche o migliorie da eseguirsi sia all’Immobile locato che al Caseggiato. Nessuna responsabilità potrà essere imputata a carico del proprietario per furti, incendi o altro anche in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà del CONDUTTORE immessi nei Locali oggetto del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, contratto e ai fini della competenza in genere in ordine a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria qualsiasi pregiudizio che quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittoverificarsi dei predetti eventi.
12.2. Il locatore ed Locatore avrà facoltà in qualsivoglia momento, previo avviso scritto di 24 ore, di visitare o far visitare il conduttore si autorizzano reciprocamente complesso immobiliare, precisando il motivo della visita.
12.3. Il CONDUTTORE autorizza il Locatore a comunicare a terzi i propri suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto al presente contratto di locazione (d.lgs n. 196/03)locazione.
12.4. Per quanto non previsto Ogni modifica e variazione della ragione sociale, sede legale o amministrativa, domicilio del CONDUTTORE, dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, tramite lettera raccomandata al LOCATORE.
12.5. Qualsiasi modifica, variazione, o rinuncia al presente contratto sarà efficace e vincolante soltanto se risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti.
12.6. Le parti contraenti dichiarano i seguenti codici fiscali: - SPIM 08866890158 -
12.7. Le parti contraenti ai fini del presente contratto, dichiarano di eleggere domicilio come segue: - SPIM: ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇, ▇▇▇▇▇▇, telefax 0106424051, pec - : ▇▇▇ , ▇. , ▇▇▇▇▇▇, telefax 010 , pec
12.8. Qualsiasi notifica o comunicazione prevista dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si considererà validamente effettuata se inviata mediante pec o lettera raccomandata A/R. Le notifiche o comunicazioni si considereranno perfezionate quando pervenute al conduttore con preavviso domicilio del destinatario indicato nel paragrafo che precede, salve le modifiche che la parte interessata comunichi per come qui previsto all’altra parte.
12.9. La registrazione del presente contratto sarà effettuata a cura di almeno sei mesiSPIM e tutte le spese di bollatura e registrazione come di legge saranno ripartite al 50% tra i due contraenti.
12.10. Qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto sarà di comptenza esclusiva del foro di Genova.
12.11. Gli allegati, sottoscritti dalle parti, fanno parte integrante del presente contratto. ▇.▇.▇▇. S.p.A. Genova, lì Ai sensi e per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e gli effetti di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità agli artt.1341 e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano1342 cod. civ., il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma sottoscritto CONDUTTORE , dichiara di legge e aver letto ed approvare specificatamente per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoiscritto, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contrattoreietta sin d'ora ogni reciproca eccezione, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.le seguenti clausole:
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Sources: Commercial Lease Agreement
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto nel presente bando, varranno le norme e condizioni contenute nel regolamento generale sulla contabilità dello Stato, approvato con ▇.▇. ▇▇/▇▇/▇▇▇▇ n. 827 e successive modificazioni e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Saranno escluse le offerte non in regola con le clausole previste nella normativa vigente o pervenute fuori tempo utile e comunque la gara sarà espletata anche in presenza di unica offerta valida. La Centrale Unica di Committenza si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva in caso di presenza di una sola offerta valida o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 52 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., le pubblicazioni sull’esito complessivo della gara, saranno effettuate solo dopo l’approvazione della determina di aggiudicazione definitiva. La cauzione provvisoria costituita con fideiussione corrispondente allo schema tipo approvato dal presente contratto D.M. 19.1.2018 n. 31, cesserà automaticamente estinguendosi ad ogni effetto (secondo quanto previsto dall’art. 2 lettera c) dello schema tipo 1.1 allegato al citato Decreto) per i Concorrenti che non siano aggiudicatario e secondo in graduatoria, come risultante dall’esito di gara pubblicato sul sito internet del Comune dopo l’approvazione con determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i provvedimenti contenenti le parti rinviano esclusioni e le ammissioni dei concorrenti all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, saranno pubblicati sul sito del Comune di Saronno, ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇, sezione bandi e avvisi. Entro il medesimo termine verrà inviata comunicazione contestualmente a quanto tutti i candidati tramite la piattaforma Sintel in materia disposto dal Codice civileordine alle ammissioni ed esclusioni. La comunicazione di cui all’art. 76, dalle leggi n. 392/78 comma 5, lettera a), del d.lgs 50/2016 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locales.m.i. Altre clausole: verrà inviata contestualmente a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatoretutti i candidati tramite la piattaforma Sintel entro 5 cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il locatore può avvalersi della facoltà presente bando nonché il relativo avviso di diniego avvenuta aggiudicazione sono pubblicati sull’Albo Pretorio on-line del rinnovo Comune di Saronno, sul “profilo di committente” del contrattoComune di Saronno, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesisui siti informatici rispettivamente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e sulla G.U.R.I.. 50/2016, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativoun importo pari a € 607,99 IVA compresa, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il secondo grado; b) quando termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’importo indicato si intende presunto e non vincolante per la Centrale Unica di Committenza che avrà diritto a richiedere il locatorerimborso delle somme effettivamente spese. L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali di rinviare l’apertura delle offerte o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso non procedere ad aggiudicazione alcuna, in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quandoqualsiasi momento, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contrattogli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza del Foro di Busto Arsizio; Avverso il bando di gara ed il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, nei casi e modi previsti dall’art. 120 del D.lgs 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando da notificare al Comune di Saronno come Ente Capofila. Il rapporto contrattuale sorgerà tra il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi Comune di Caronno Pertusella e non abbia la proprietà l’appaltatore, così come l’esecuzione del contratto sarà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine competenza del Comune di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoCaronno Pertusella.
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Sources: Bando Di Gara
Varie. A tutti gli effetti Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, D.Lgs 165/2001 e ai fini della competenza a giudicare, successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittotrattamento sul lavoro. Il locatore rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione trattamento economico del personale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia. Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03)operare presso tutte le strutture del territorio dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia. La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal nel presente contratto le parti rinviano a quanto avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione materia. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto Lombardia si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato riserva la facoltà di disdettarevocare, il conduttore ha diritto sospendere, modificare o annullare la presente procedura ovvero di non dar corso alla costituzione dei rapporti di lavoro, ove se ne ravvisi la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse Umane – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ - nei giorni dal lunedì al ripristino del rapporto venerdì dalle ore 9.00 alle stesse condizioni ore 12.00 - tel. 0269666316-7 o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoscrivere una mail all’indirizzo: ufficio ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ Il Direttore Generale ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇
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Sources: Recruitment Notice
Varie. A tutti gli effetti Queste condizioni di accesso sono state formulate alla luce delle leggi vigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Foro competente per l’applicazione di queste regole è il Tribunale di Verona. Queste condizioni di accesso vanno applicate ed interpretate in accordo con le regole generali stabilite nel sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Il lettore per ogni comunicazione inerente a queste condizioni di accesso può scrivere ad Il lettore dichiara di impegnarsi a segnalare ad ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ogni violazione inerente queste condizioni di accesso non appena ne abbia conoscenza. In particolare in caso di azioni legali inerenti la violazione del presente contrattodiritto d’autori in relazione a materiali pubblicati dal sito o dagli eventuali servizi connessi, compresa il lettore è invitato a segnalare ogni informazione in suo possesso tramite la notifica degli atti esecutivipagina indicata. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇/a, Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione della newsletter, periodicamente predisposta, senza alcun fine commerciale.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato a mezzo invio di posta elettronica.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare del trattamento è: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇).
6. Il responsabile del trattamento è: ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇).
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇).
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai fini della competenza a giudicaresensi dell'articolo 5, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati comma 2;
e, ove egli più non li occupi ) dei soggetti o comunque detenga, presso l'ufficio delle categorie di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi soggetti ai quali i propri dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, agli scopi per i seguenti motivi: quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; e b) quando sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il locatoreloro contenuto, persona giuridicadi coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui eccettuato il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni di opporsi, in tutto o in alternativa ad un risarcimento pari parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a 36 mensilità dell’ultimo canone fini di locazione corrispostoinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Sources: Terms of Use
Varie. A 15.1 Ogni comunicazione fra le Parti sarà valida se trasmessa per raccomandata o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati in epigrafe presso i quali le Parti dichiarano di eleggere domicilio ad ogni effetto, anche processuale, di legge. Le comunicazioni che non implichino l’esercizio di specifici diritti delle Parti e che concernano l’ordinaria esecuzione del Contratto saranno altresì ritenute valide se spedite dagli e ricevute agli indirizzi di posta elettronica indicati in epigrafe ovvero ai diversi indirizzi di tempo in tempo comunicati dalle Parti.
15.2 Le Parti riconoscono che i corrispettivi di cui al Contratto sono soggetti al regime di IVA e pertanto la registrazione è prevista a tassa fissa e solo in caso d’uso.
15.3 L'eventuale nullità, accertata in sede giudiziale, di una o più clausole del Contratto non comporta la nullità dell'intero Contratto né la nullità delle clausole indipendenti da quelle dichiarate nulle.
15.4 Le Parti espressamente convengono che tutti gli effetti obblighi solutori, restitutori e risarcitori contemplati dal Contratto, così come le relative definizioni e le norme ad essi logicamente connesse, resteranno ultrattivamente in vigore anche dopo la cessazione del presente contrattoContratto sino a quando detti obblighi non risulteranno interamente saldati o altrimenti estinti. Elenco Allegati
1) Allegato 1 - Caratteristiche targa Allianz e modalità di impiego del Marchio nel Progetto
2) Copia della presente da sottoscrivere per accettazione Ove d’accordo con il contenuto della presente, compresa la notifica ▇▇ invitiamo a voler trattenere l’originale (comprensivo degli atti esecutiviallegati) da noi sottoscritto e a restituirci l’allegata copia debitamente da Voi sottoscritta e siglata in ogni pagina del testo e degli allegati nonché specificamente sottoscritta in entrambi gli spazi a Voi riservati “ Trieste, e ai fini della competenza a giudicare, Per il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio Comune di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Trieste Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione Sig./Sig.a/Dott./Dott.ssa (d.lgs n. 196/03firma). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
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Sources: Sponsorship Agreement
Varie. A tutti gli effetti 12.1 Il Cliente dichiara di acconsentire a che CWNET, per la fornitura del presente contrattoservizio VoIP possa avvalersi di fornitori o terze parti, compresa ai quali CWNET potrà affidare la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi prestazione di tutte o comunque detenga, presso l'ufficio alcune attività di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica cui al presente contratto non può aver luogoContratto.
12.2 CWNET si riserva il diritto di cedere il presente Contratto, e non può essere provataa titolo oneroso oppure gratuito, se non con atto scrittosenza autorizzazione del Cliente. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare II Cliente potrà cedere a terzi i propri dati personali il presente Contratto solo in relazione seguito ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto autorizzazione scritta da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza CWNET che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà riserva di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazioneapplicare un costo una tantum. Nel caso di cessione concordata il presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ avrà la medesima validità e conserverà quindi la propria efficacia sui successori. Resta inteso che il cessionario si dovrà assumere tutte le obbligazioni prescritte nel presente Contratto nei confronti del Cliente.
12.3 L'eventuale tolleranza di una parte di comportamenti dell'altra posti in cui essere violando le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Contratto.
12.4 Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente il locatore abbia riacquistato presente Contratto è a carico del Cliente, salvo che non sia diversamente disposto. Il presente Contratto, avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 633 del 26.10.1972 è soggetto a registrazione solamente in caso d’uso e con il pagamento dell’imposta in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.
12.5 Le presenti Condizioni Generali sono rese note ed opponibili mediante la disponibilità dell’alloggio loro pubblicazione nel Sito Web alla prima scadenza sezione “Shop” e non lo adibiscacon altre adeguate modalità di diffusione.
12.6 Per una migliore fruizione del Servizio CWNET fornisce un servizio di assistenza al Cliente al numero 0585 091515 dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,00 (esclusi il sabato e la domenica e i giorni festivi). CWNET comunica al Cliente il numero che identifica il reclamo e la data e ora di registrazione dello stesso. I tempi di intervento sono definiti nella Carta dei Servizi. La chiusura di un reclamo è comunicata da CWNET al Cliente che può contestarla entro tre giorni. In assenza di contestazioni del Cliente il reclamo si intenderà positivamente concluso. I reclami, nel termine i rimborsi e gli indennizzi sono disciplinati dalla Carta dei Servizi. Le richieste di 12 mesirimborso o i reclami concernenti la fatturazione devono essere prontamente inoltrati o confermati per iscritto dal Cliente a CWNET entro un mese dalla data di effettuazione del traffico al fine di consentire a CWNET la conservazione dei dati necessaria agli accertamenti richiesti dal Cliente in
12.7 Il Cliente che lamenti la violazione di un proprio diritto o interesse o intenda agire in via giudiziaria, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà deve preventivamente esperire il tentativo obbligatorio di disdettaconciliazione, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Delibera n. 203/18/CONS dell’AGCOM, ivi incluso il tentativo obbligatorio di conciliazione. Per le predette controversie, il conduttore ha diritto Cliente non potrà quindi proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione; a tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
12.8 Il presente Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente regolati dalla legge italiana. Per tutte le controversie relative al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente esclusivamente il Foro di locazione corrispostoMassa.
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Sources: Voip Service Agreement
Varie. A tutti 19.1 Il Fornitore non potrà cedere né altrimenti trasferire, in tutto o in parte il Contratto Fornitura, né i diritti e le obbligazioni da essi derivanti a soggetti terzi senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. Il Fornitore non potrà affidare a Subcontraenti, in tutto o in parte, l’esecuzione del Contratto di Fornitura, senza preventiva autorizzazione scritta di Piaggio. In ogni caso il Fornitore non sarà liberato dalle obbligazioni di cui al presente Contratto e rimarrà responsabile nei confronti di Piaggio in ordine al corretto adempimento delle stesse.
19.2 Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, dell’articolo 1381 c.c. il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi Fornitore garantisce che i propri dati personali Rappresentanti e Subcontraenti rispetteranno le prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali.
19.3 Ogni comunicazione da effettuarsi in relazione ad adempimenti connessi col al rapporto di locazione fornitura deve essere effettuata per iscritto per lettera raccomandata A.R. o a mezzo corriere, telex o telefax ai seguenti indirizzi (d.lgs n. 196/03o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti all’altra): se a Piaggio, a: se al Fornitore, a: ▇▇▇▇▇▇▇ & C. S.p.A. [Fornitore] ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. ▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇) Alla c.a.: Telefax: (0587) Alla c.a.: Telefax: ( ). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
19.4 Nel caso in cui la tempestiva esecuzione degli obblighi di ciascuna Parte ai sensi del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, la Data di Consegna si intende sarà sostituita da una nuova Data di Consegna determinata congiuntamente dalle Parti, sempre che ciascuna Parte abbia provveduto ad informare prontamente l’altra per iscritto circa l’insorgere della circostanza di forza maggiore ed abbia fatto quanto in suo potere per limitarne gli effetti pregiudizievoli. La circostanza di forza maggiore, di qualsiasi natura, non potrà essere invocata qualora dovesse verificarsi successivamente alla Data di Consegna. Non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore.
19.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni delle Condizioni non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, che dovranno pertanto ritenersi valide ed efficaci.
19.6 Il rapporto di fornitura sarà governato e disciplinato dalla legge italiana. Si esclude l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna).
19.7 Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del Contratto di Fornitura sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pisa. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, Piaggio, qualora sia attore, avrà comunque facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso qualsiasi sede del Fornitore.
19.8 Il Fornitore dà atto di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché di aver visionato ed accettato integralmente il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza Codice Etico e Linee di Condotta pubblicato sul sito internet ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.
19.9 Il Fornitore si impegna a tenere un comportamento conforme al predetto Codice Etico e Linee di Condotta e comunque tale da non lo adibiscaesporre Piaggio al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01, nel termine e si obbliga altresì a comunicare immediatamente a Piaggio il verificarsi di 12 mesieventi effettivamente o anche potenzialmente lesivi del Codice Etico e/o delle Linee di Condotta, agli usi ovvero il verificarsi di eventi che configurino l’inosservanza delle norme del predetto D.Lgs.231/2001.
19.10 Resta inteso che Piaggio sarà manlevata e tenuta indenne da ogni pregiudizio che dovesse derivare dalla inosservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 231/01, nonché del Codice Etico e delle Linee di Condotta ex D.Lgs 231/2001.
19.11 L'inosservanza degli impegni sopra indicati costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Piaggio a risolvere il Contratto di fornitura con effetto immediato, ai sensi e per i quali ha esercitato gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando la facoltà di disdettaPiaggio di richiedere il risarcimento dei danni. Letto confermato e sottoscritto ……………………………………. Data: PIAGGIO & C. Spa Il Fornitore Il Fornitore dichiara di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 codice civile, i seguenti articoli: Articolo 1.3; Articolo 3.2; Articolo 4; Articolo 5, Articoli 10.3; 10.4; Articoli 11.1 e 11.2; Articolo 14.3; Articolo 14.4; Articoli 16.1, 16.2 e 16.6; Articolo 17.3; Articoli 18.2, 18.3 e 18.4; Articolo 19. Data : Il Fornitore Il presente Contratto (il conduttore ha “Contratto”) viene sottoscritto in data , tra ▇▇▇▇▇▇▇ & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede in ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇▇), iscritta al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o Registro delle Imprese di Pisa al n. 04773200011 (“Piaggio”). - da una parte - e , società/impresa di diritto italiano, con sede in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone n. , , ( ), iscritta al Registro delle Imprese di locazione corrispostoal n. (il “Comodatario”) - dall’altra parte.
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto
Varie. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più piu’ non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio l’ufficio di segreteria del Comune ove è e’ situato l'immobile l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può puo’ aver luogo, e non può puo’ essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs legge n. 196/03675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civileCivile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché nonche’ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede localeall’Accordo territoriale. Altre clausole....................... Letto, approvato e sottoscritto. La parte locatrice La parte conduttrice A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto. La parte locatrice La parte conduttrice
(1) Per le persone fisiche, riportare: a integrazione nome e chiarimento cognome; luogo e data di quanto già previsto si specifica quanto seguenascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: Disdetta ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonche’ nome, cognome, luogo e data di nascita del contratto legale rappresentante.
(2) L’assistenza e’ facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorita’ di P.S., da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego , ai sensi dell’articolo 12 del rinnovo del contrattodecreto legge 21 marzo 1978, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesin. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazionen. 191. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorita’ di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza parte che non interessa.
(5) La durata minima e’ di mesi uno e quella massima e’ di mesi diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non lo adibisca, nel termine interessano.
(7) Massimo tre mensilita’. Accordo Territoriale del Comune di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3
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Sources: Accordo Territoriale Per I Contratti Di Locazione Agevolati E Transitori
Varie. A 15.1 Le disposizioni che sopravvivono alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto sono quelle relative a limitazione di responsabilità, indennizzo, obbligo di pagamento e altre che, per loro natura, sopravvivono alla cessazione dello stesso.
15.2 In caso di controversia tra il Cliente e Oracle o qualora il Cliente desideri fornire un preavviso ai sensi dell’articolo Violazione di brevetti e diritti di autore del presente Contratto, oppure se il Cliente diventa soggetto a insolvenza o ad altri procedimenti legali simili, il Cliente invierà prontamente una comunicazione scritta a: Oracle Italia S.r.l., ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇'▇▇▇▇▇▇▇, 4, 20154 Milano, MI, attenzione: Direzione Legale. Nessuna delle parti sarà responsabile per la mancata o ritardata erogazione dei Servizi se causata da: un atto di guerra, ostilità o sabotaggio; una causa di forza maggiore; una pandemia, un’interruzione delle linee di telecomunicazioni non causata dalla parte obbligata; restrizioni governative (incluso il rifiuto o l’annullamento di qualsiasi licenza di esportazione, importazione o di altro tipo); altri eventi al di fuori del ragionevole controllo della parte obbligata. Entrambe le parti compieranno ogni ragionevole sforzo per limitare gli effetti di suddetti eventi. Qualora un evento di tale tipo perdurasse per più di 30 giorni, ciascuna delle parti potrà cancellare il Servizio non erogato e i relativi SOW, previa comunicazione scritta all’altra parte. Il presente articolo non esonera le parti dal porre in essere tutte quelle attività o cautele che rientrano nelle procedure standard di disaster recovery, né esonerano il Cliente dalle Sue obbligazioni di pagamento dei corrispettivi per i Servizi ordinati o erogati da Oracle.
15.3 Ad eccezione dei casi di inadempimento all’obbligo di pagamento o nel caso di violazione dei diritti di cui Oracle è titolare, le parti rinunciano ad esperire qualsiasi azione derivante da o in connessione con il presente Contratto, in qualsiasi forma o modalità, decorso un periodo di due anni dalla manifestazione dell’evento che ha determinato la relativa azione.
15.4 Il presente Contratto costituisce l’intesa completa tra le parti e sostituisce tutti gli effetti accordi, le discussioni, le trattative, le promesse, le proposte, le dichiarazioni e le intese precedenti o contemporanee, sia scritte che orali, tra le parti in relazione all’oggetto del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scrittoContratto. Il locatore ed Cliente riconosce in modo specifico di non aver stipulato il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto presente Contratto facendo affidamento su accordi, promesse, dichiarazioni o intese presentati da o per conto di locazione (d.lgs n. 196/03)Oracle che non
15.5 La non validità o applicabilità di qualsiasi parte del presente Contratto non pregiudica le altre disposizioni dello stesso.
15.6 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non previsto dal presente contratto Il Cliente e Oracle convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 riguardo all’interpretazione e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento all’esecuzione del presente Contratto saranno di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta esclusiva competenza del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà Foro di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostoMilano.
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Sources: Subscription Services Agreement
Varie. A tutti gli effetti 14.1 Il presente accordo giuridicamente vincolante tra il Titolare e l’utente disciplina l'uso del Servizio e sostituisce completamente qualsiasi precedente accordo - non formulato per iscritto - tra l'utente ed il Titolare in relazione al Servizio. Il presente contratto sarà vincolante ed avrà effetto a vantaggio e a carico di ogni parte a partire dalla data di accettazione.
14.2 L’utente accetta che il Titolare potrà fornire all'utente comunicazioni, comprese quelle relative alle modifiche del presente contratto, compresa tramite e-mail, posta ordinaria, o comunicazioni pubblicate sul Servizio.
14.3 Il mancato o ritardato esercizio di qualunque diritto, potere o facoltà acquisiti dal Titolare in virtù del presente contratto, non costituirà rinuncia della stessa ad avvalersi di quel diritto o di ogni altro diritto, potere o facoltà.
14.4 Qualora un Tribunale italiano, avente la notifica degli atti esecutivigiurisdizione per decidere su tale questione, e ai fini della competenza decida che una qualunque delle previsioni incluse nel presente accordo sia invalida, tale disposizione verrà eliminata dal contratto senza invalidare le restanti previsioni contrattuali, che continueranno ad essere validi ed applicabili.
14.5 L’utente non potrà cedere a giudicarequalsiasi titolo a soggetti terzi il presente contratto, senza il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto preventivo consenso scritto da parte del locatoreTitolare.
14.6 La presente scrittura privata è soggetta alla legge italiana. Il locatore può avvalersi Nei limiti di quanto previsto dalla legge, per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione di questo contratto sarà competente in via esclusiva il ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇, ▇▇ Marzo 2017 Titolare La presente scrittura privata è sottoscritta per espressa approvazione ed accettazione dal genitore (o da chi ne fa le veci). Si allega copia del documento di identità del soggetto che sottoscrive la presente scheda nella sua qualità di del soggetto titolare (“utente”) della facoltà presente scrittura privata. Firma del genitore (o di diniego chi ne fa le veci) ………………………………… Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del rinnovo Codice Civile, l'utente accetta espressamente i seguenti articoli del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.:
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Sources: Content Submission Agreement
Varie. A 1. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ed i contratti attuativi che saranno successivamente sottoscritti in sua esecuzione, sono regolati dalla normativa italiana vigente per la fattispecie di cui al presente Accordo.
2. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Accordo Quadro – Lotto * e dei relativi contratti attuativi sarà limitata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo Quadro medesimo o dei singoli contratti attuativi nella loro interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto di conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo Quadro – Lotto * e/o dei relativi contratti attuativi dovrà essere stabilita per iscritto e dovrà avere lo stesso carattere di pubblicità stabilito per i corrispondenti atti.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato tecnico, del Disciplinare di gara, dello Schema di contratto attuativo e di tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica allegati relativi al presente contratto non può aver luogoAccordo, e non può essere provatanonché alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali al Codice Civile italiano ed, in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civilegenerale, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata applicabile in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrispostomateria.
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Sources: Accordo Quadro
Varie. A tutti gli effetti 1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Accordo ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogoinefficace, e non può comporterà l’invalidità o l’inefficacia dell’Accordo.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva dell’Accordo dovrà essere provatastabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, se si rimanda alle previsioni della Lettera di ▇▇▇▇▇▇, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Accordo, non con atto scrittomodificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze. Il locatore ed Letto, confermato e sottoscritto. L’Affidatario La Societa’ Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli dell’Accordo: Art. 1 (Definizioni); Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati); Art. 3 (Oggetto dell’Accordo); Art. 4 (Strategia o politica di investimento); Art. 5 (Prodotti finanziari / sovvenzioni da offrire); Art. 6 (Destinatari finali); Art. 7 (Modalità di attuazione e sistema di governance); Art. 8 (Piano aziendale); Art. 9 (Risultati attesi); Art. 10 (Contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari/Intervento e spese ammissibili e flussi di investimento); Art. 11 (Disposizioni per la rendicontazione, la sorveglianza e il conduttore si autorizzano reciprocamente controllo dell’attuazione); Art. 12 (Requisiti in materia di audit, documentazione da conservare e altri requisiti); Art. 13 (Gestione di tesoreria, interessi e altre plusvalenze); art. 14 (Riutilizzo delle risorse entro il 31/10/2023); Art. 15 (Riutilizzo delle risorse dopo il 31/10/2023); Art. 16 (Condizioni di un eventuale ritiro, sospensione o interruzione dei contributi del POR e delle risorse regionali agli Strumenti Finanziari/Intervento); Art. 17 (Indipendenza, conformità alle norme professionali e assenza di conflitti di interesse); Art. 18 (Strategie di uscita e liquidazione degli Strumenti Finanziari/Intervento); Art. 19 (Modalità generali di esecuzione del Servizio); Art. 20 (Direttore dell’Esecuzione); Art. 21 (Obblighi dell’Affidatario); Art. 22 (Valore del Servizio, costi e commissioni di gestione); Art. 23 (Revisione del corrispettivo); Art. 24 (Responsabilità dell’Affidatario e garanzie); Art. 25 (Avvio dell’esecuzione dell’Accordo); Art. 26 (Verbale di avvio dell’esecuzione); Art. 27 (Sospensione dell’esecuzione dell’Accordo); Art. 28 (Sospensioni illegittime); Art. 29 (Certificato di ultimazione delle prestazioni); Art. 30 (Divieto di modifiche introdotte dall’Affidatario); Art. 31 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite); Art. 32 (Incarico della verifica di conformità); Art. 33 (Verifica di conformità in corso di esecuzione); Art. 34 (Verifica di conformità definitiva); Art. 35 (Processo verbale delle attività di verifica); Art. 36 (Oneri dell’Affidatario nelle operazioni di verifica di conformità); Art. 37 (Verifiche e valutazioni del soggetto che verifica la conformità); Art. 38 (Certificato di verifica di conformità); Art. 39 (Contestazioni formulate dall’Affidatario sul certificato di verifica di conformità e provvedimenti successivi alla verifica di conformità); Art. 40 (Penali); Art 41 (Divieto di cessione dell’Accordo e subappalto); Art 42 (Recesso); Art. 43 (Normativa in tema di contratti pubblici ); Art. 44 (Risoluzione dell’Accordo); Art. 45 (Clausole risolutive espresse); Art. 46 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Affidatario o risoluzione dell’Accordo per grave inadempimento); Art. 47 (Conti correnti per la gestione dei Servizi e obblighi di contabilità separata); Art. 48 (Conti correnti per la remunerazione dell’Affidatario e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 49 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Affidamento e in quelli della filiera); Art. 50 (Lavoro e sicurezza); Art. 51 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’Affidatario o del subaffidatario, e ritenuta a comunicare a terzi i propri garanzia dei relativi obblighi);Art. 52 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’Affidatario o del subaffidatario); Art.53 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative all’Accordo); Art. 54 (Diritto di esclusiva su dati, informazioni e prodotti); Art. 55 (Spese); Art. 56 (Foro competente); Art. 57 (Trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione e riservatezza delle informazioni); Art. 58 (d.lgs n. 196/03Varie). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo definito in sede locale. Altre clausole: a integrazione e chiarimento di quanto già previsto si specifica quanto segue: Disdetta del contratto da parte del locatore. Il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi: a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado; b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità; c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune; d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori; e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso; f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo; g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di 12 mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto alle stesse condizioni o in alternativa ad un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.Roma,
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Sources: Financing Agreement