Common use of Variazione al progetto ed al corrispettivo Clause in Contracts

Variazione al progetto ed al corrispettivo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 del Regolamento, nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del Codice degli Appalti, con le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di recepimento regionale. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell’Amministrazione, al risarcimento di eventuali danni. Alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 162 del Regolamento l’Appaltatore, durante il corso delle opere, potrà comunque proporre alla Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 132, comma 3, periodo secondo, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione dei lavori, così come stabilita dal relativo programma. In caso di accettazione da parte dell’Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l’Appaltatore. Ai sensi comunque di quanto previsto dall’art. 162 del Regolamento, l’Amministrazione, indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 del Codice degli Appalti, potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’art. 161, comma 14, del Regolamento, e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L’esercizio di tale facoltà sarà comunicato all’Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quinto.

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Variazione al progetto ed al corrispettivo. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’art. 161 del Regolamento106, nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 comma 12, del Codice degli AppaltiAppalti dispone che la stazione appaltante, con le modifiche nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e le integrazioni introdotte la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in sede segno di recepimento regionaleaccettazione o di motivato dissenso. Il mancato rispetto La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di tale disposizione non dà titolo indennizzo. Sempre in tema di variazioni al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa contratto in pristinocorso di esecuzione, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell’Amministrazione, al risarcimento si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare proposte di eventuali danni. Alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 162 del Regolamento l’Appaltatore, durante il corso delle opere, potrà comunque proporre alla Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 132, comma 3, periodo secondo, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte lavori e presentate in modo da dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportare interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori, così come stabilita dal relativo programmalavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere; ACRWin il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di accettazione da parte dell’Amministrazione, le apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalle variazioni dalla proposta migliorativa in diminuzione saranno tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione stazione appaltante e l’Appaltatore. Ai sensi comunque di quanto previsto dall’art. 162 del Regolamento, l’Amministrazione, indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 del Codice degli Appalti, potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’art. 161, comma 14, del Regolamento, e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L’esercizio di tale facoltà sarà comunicato all’Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quintol’esecutore.

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Variazione al progetto ed al corrispettivo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 161 del Regolamento, nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 del Codice degli Appalti, con le modifiche e le integrazioni introdotte in sede di recepimento regionale. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell’Amministrazione, al risarcimento di eventuali danni. ACRWin Alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 162 del Regolamento l’Appaltatore, durante il corso delle opere, potrà comunque proporre alla Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 132, comma 3, periodo secondo, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione dei lavori, così come stabilita dal relativo programma. In caso di accettazione da parte dell’Amministrazione, le economie risultanti dalle variazioni in diminuzione saranno ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione e l’Appaltatore. Ai sensi comunque di quanto previsto dall’art. 162 del Regolamento, l’Amministrazione, indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 del Codice degli Appalti, potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’art. 161, comma 14, del Regolamento, e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L’esercizio di tale facoltà sarà comunicato all’Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quinto.

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Variazione al progetto ed al corrispettivo. Ai sensi e per gli effetti dell’artL’art. 161 del Regolamento106, nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore qualora non disposta dalla Direzione dei lavori e preventivamente approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 132 comma 12, del Codice degli AppaltiAppalti dispone che la stazione appaltante, con le modifiche nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e le integrazioni introdotte la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in sede segno di recepimento regionaleaccettazione o di motivato dissenso. Il mancato rispetto La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di tale disposizione non dà titolo indennizzo. Sempre in tema di variazioni al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa contratto in pristinocorso di esecuzione, a carico dell’Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni della stessa Direzione. Fermo restando il diritto, da parte dell’Amministrazione, al risarcimento si evidenzia che anche l’esecutore può avanzare proposte di eventuali danni. Alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 162 del Regolamento l’Appaltatore, durante il corso delle opere, potrà comunque proporre alla Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 132, comma 3, periodo secondo, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori. Tali proposte dovranno essere predisposte lavori e presentate in modo da dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportare interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori, così come stabilita dal relativo programmalavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il direttore dei lavori ricevuta la proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Rup unitamente al proprio parere; il Rup entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di accettazione da parte dell’Amministrazione, le apposito atto aggiuntivo. ACRWin Le economie risultanti dalle variazioni dalla proposta migliorativa in diminuzione saranno tal modo approvata sono ripartite in parti uguali tra la stessa Amministrazione stazione appaltante e l’Appaltatore. Ai sensi comunque di quanto previsto dall’art. 162 del Regolamento, l’Amministrazione, indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 del Codice degli Appalti, potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi dell’art. 161, comma 14, del Regolamento, e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. L’esercizio di tale facoltà sarà comunicato all’Appaltatore con la dovuta tempestività, prima del raggiungimento del quarto quintol’esecutore.

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