Common use of VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Clause in Contracts

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarÄ compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalitÄ di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puÖ essere anche il docente. In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivitÄ sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

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Samples: Accordo 21 Dicembre 2011, Accordo 21 Dicembre 2011

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine del percorso formativoformativo dei corsi, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica prova di apprendimentoverifica, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione L’elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimentoL’accertamento dell’apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestatodell’attestato. In tal caso sarÄ sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalitÄ modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione •Denominazione del soggetto formatore Normativa •Normativa di riferimento Dati •Dati anagrafici del corsista Specifica •Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato o Periodo di svolgimento del corso o Firma del soggetto che rilascia l'attestatol’attestato, il quale puÖ può essere anche il docente. In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero sull’intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivitÄ effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo l’utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.

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Samples: www.frareg.com

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione for- mazione previste da ciascun corso, è somministrata e` sommini- strata una verifica di apprendimento, che prevede preve- de colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative rela- tive alla normativa vigente e le competenze tecnicotec- nico-professionali. L'elaborazione L’elaborazione delle prove è e` competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile respon- sabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimentoL’accertamento dell’apprendimento, tramite verifica ve- rifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini ter- mini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestatodell’attestato. In tal caso sarÄ xxxx` compito del Responsabile del progetto pro- getto formativo definire le modalitÄ modalita` di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimentiap- prendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto pun- to 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia l'attestatol’attestato, il quale puÖ puo` essere anche il docente. In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento riconosci- mento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna cia- scuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero va- lidi sull’intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento l’ap- prendimento e di garantire un monitoraggio di effettivitÄ effettivita` sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì altres`ı previste, anche an- che mediante l'utilizzo l’utilizzo di piattaforme e-learninglear- ning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento nell’attesa dell’espletamento dell’ag- giornamento quinquennale.

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Samples: Contratto Di Noleggio E Sicurezza Sul Lavoro

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è e' somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è e' competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarÄ xxxx' compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalitÄ modalita' di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puÖ puo' essere anche il docente. In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivitÄ effettivita' sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì altresi' previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

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Samples: Accordo Della Conferenza Permanente Per I Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Bolzano 21 Dicembre 2011

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarÄ sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalitÄ modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puÖ può essere anche il docente. In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivitÄ effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

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Samples: sanita.regione.abruzzo.it

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte xxxxxx, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica. Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, comprovata la dell'attestato di frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una con verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionalidell'apprendimento. L'elaborazione delle prove è competenza L'attestato dovrà riportare anche l'indicazione del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativomodulo specifico pratico frequentato. L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finalele varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente una Commissione composta da lui delegato docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarÄ compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalitÄ di recupero , da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per i soggetti che non hanno superato la verifica finaleterritorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei di tali verbali direttamente dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti previsti al individuati nel punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo accordo. Le Regioni e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puÖ essere anche il docente. In Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivitÄ sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennalerilasciati.

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Samples: www.orionriggers.com

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica; Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nell esecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. L esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, comprovata la dell attestato di frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una con verifica di dell apprendimento. L attestato dovrà riportare anche l indicazione del modulo specifico pratico frequentato. L accertamento dell apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare tramite le conoscenze relative alla normativa vigente varie tipologie di verifiche intermedie e le competenze tecnico-professionali. L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finalefinali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente una Commissione composta da lui delegato docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale. Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarÄ compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalitÄ di recupero , da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per i soggetti che non hanno superato la verifica finaleterritorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei di tali verbali direttamente dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti previsti al individuati nel punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo Accordo. Le Regioni e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale puÖ essere anche il docente. In Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull'intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettivitÄ sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennalerilasciati.

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Samples: Accordo Stato, Regioni E Province Autonome Sui Corsi Di Formazione Per Lavoratori Addetti a Lavori in Quota