Common use of VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE Clause in Contracts

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: ♦ montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), ♦ realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. L'accertamento dell'apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle della prova di verifica finale comporta l'obbligo l’obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell’attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell’apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordoAccordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

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Samples: Accordo Stato, Regioni E Province Autonome Sui Corsi Di Formazione Per Lavoratori Addetti a Lavori in Quota

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due modulidel modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica; Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: ♦ montaggio-smontaggio-trasformazione nell’esecuzione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), ♦ realizzazione di ancoraggitecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento delle della prova di verifica finale comporta l'obbligo l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. L'esito L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell’attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell’apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL’attestato dovrà riportare anche l’indicazione del modulo specifico pratico frequentato. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni Regione e Province Provincia Autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al nel punto 1 lettera lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

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Samples: www.bosettiegatti.eu

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo l’obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell’attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell’apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

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Samples: Accordo Stato, Regioni E Province Autonome Sui Corsi Di Formazione Per Lavoratori Addetti a Lavori in Quota

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due modulidel modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica; Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: ♦ montaggio-smontaggio-trasformazione nell’esecuzione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), ♦ realizzazione di ancoraggitecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. Il mancato superamento delle della prova di verifica finale comporta l'obbligo l’obbligo di ripetere il modulo specifico pratico. L'esito L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell’attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell’apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL’attestato dovrà riportare anche l’indicazione del modulo specifico pratico frequentato. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni Regione e Province Provincia Autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al nel punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordoAccordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

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Samples: Accordo Stato, Regioni E Province Autonome Sui Corsi Di Formazione Per Lavoratori Addetti a Lavori in Quota

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle della prova di verifica finale comporta l'obbligo l obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito L esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL accertamento dell apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordoAccordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

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Samples: Accordo Stato, Regioni E Province Autonome Sui Corsi Di Formazione Per Lavoratori Addetti a Lavori in Quota

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici (giuridico-normativo e tecnico) si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), ♦ ; • realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell’attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell’apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche finali, viene effettuata alla presenza di una Commissione composta da docenti interni e presieduta da un funzionario della Provincia competente per territorio. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato effettuata alla presenza di una Commissione composta da docenti interni; La prova di verifica finale viene effettuata alla presenza di una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, presieduta da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti un funzionario della Provincia competente per territorio. Gli attestati Al termine di frequenza, tale verifica la Commissione di valutazione redige un verbale da consegnare alla Provincia competente per territorio che rilascia un Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciatidell’apprendimento.

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Samples: www.regione.lazio.it

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo l’obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell’attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell’apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

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Samples: www.bosettiegatti.eu

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici si svolgerà una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli. Al termine del modulo pratico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: ♦ montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), ♦ realizzazione di ancoraggi. Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico. L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato comprovata la frequenza di frequenza con almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun cor- so, è somministrata una verifica dell'apprendimentodi apprendimento, che prevede col- loquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verifi- care le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L'accertamento dell'apprendimentoL’elaborazione delle prove è competenza del docente, eventual- mente supportato dal responsabile del progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finaliverifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da una Commissione composta un docente da docenti interni lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti . Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per territorioi soggetti che non hanno superato la verifica finale. Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono vengo- no rilasciati sulla base di tali dei verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati direttamente dai soggetti individuati previsti al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordoaccordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Denominazione del soggetto formatore Normativa di riferimento Dati anagrafici del corsista Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del set- tore di riferimento e relativo monte ore frequentato Periodo di svolgimento del corso Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente. Le Regioni e Province Autonome in In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciatirilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale. Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizio- ne delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.

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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE. Al termine dei due moduli teorici del modulo base comune si svolgerà una prima prova di verifica: verifica intermedia mediante un questionario a risposta multipla. Il superamento della successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico-pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due modulidel modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica; Al termine del modulo pratico specifico avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in: ♦ montaggio-smontaggio-trasformazione nell’esecuzione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP), ♦ realizzazione di ancoraggitecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. Il mancato superamento delle La prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo praticosi intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente. L'esito L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato dell’attestato di frequenza con verifica dell'apprendimentodell’apprendimento. L'accertamento dell'apprendimentoL’attestato dovrà riportare anche l’indicazione del modulo specifico pratico (A o B) frequentato. Per quanto riguarda il modulo specifico teorico-pratico per “preposti con funzione di sorveglianza dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” al termine della verifica finale viene rilasciato un giudizio finale di idoneità con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato effettuata alla presenza di una Commissione composta da docenti interni. La prova di verifica finale viene effettuata alla presenza di una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, presieduta da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti un funzionario della Provincia competente per territorio. Gli attestati Al termine di frequenza, tale verifica la Commissione di valutazione redige un verbale da consegnare alla Provincia competente per territorio che rilascia un Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettera a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciatidell’apprendimento.

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