Valore della quota del Fondo Interno Assicurativo Clausole campione

Valore della quota del Fondo Interno Assicurativo. Il valore unitario della quota è calcolato dividendo l’ammontare del patrimonio del Fondo al netto dei costi di cui al successivo punto 10.3, per il numero delle quote di cui si compone lo stesso Fondo alla data di calcolo. Il valore unitario delle Quote risultante dal prospetto settimanale è pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” o altro quotidiano a diffusione nazionale previo avviso al Contraente ed è consultabile nel sito di Eurovita xxx.xxxxxxxx.xx. Tale valore è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo. La conversione del premio per la determinazione del numero di quote da attribuire al Contraente avviene alla data di decorrenza (mercoledì della settimana successiva a quella della data d’incas- so del premio), dividendo il premio, al netto dei costi, per il valore unitario della quota del Fondo. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunica al Contraente le informazioni relative al premio, alla parte investita, alla data di decorrenza della poliz- za e al numero delle quote attribuite, al loro valore unitario e al giorno cui tale valore si riferisce. Il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo è calcolato relativamente alla prestazione assicurata in caso di decesso o di riscatto, sulla base del valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di ricezione di tutta la documentazione prevista (nel caso in cui tale giorno sia festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediatamente successivo).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).