Prestazione assicurata in caso di decesso Clausole campione

Prestazione assicurata in caso di decesso. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario di una somma, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall’Assicuratore. L’assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto a richiesta dell’Assicuratore o comunque qualora si presenti una delle seguenti condizioni: • il Montante sia superiore a Euro 30.000,00; • l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione; • l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione; • l’Assicurando abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione ma dove non figuri il “SI’” di conferma nei quattro appositi campi.
Prestazione assicurata in caso di decesso. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario di una somma, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute. Il Premio unico versato viene utilizzato per far fronte al rischio demografico della mortalità; pertanto nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto di assicurazione. Il Premio corrisposto resterà quindi acquisito dall’Assicuratore. L’assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute forniti dall’Assicurando nella dichiarazione sanitaria contenuta nella Proposta di Assicurazione, dati integrati dal Rapporto del Medico che va prodotto qualora si presenti una delle seguenti condizioni: . alla decorrenza della garanzia, l’Assicurando abbia più di 65 anni e il montante sia superiore a Euro 30.000,00; . il montante sia superiore a Euro 60.000,00; . l’Assicurando, in quanto soggetto a patologie ostative, non sia in grado di sottoscrivere la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione, . l’Assicurando non abbia sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute contenuta nella Proposta di Assicurazione.
Prestazione assicurata in caso di decesso. L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario di una somma, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute.

Related to Prestazione assicurata in caso di decesso

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).