TURNI DI FERIE Clausole campione

TURNI DI FERIE. Con riferimento al vigente CCNL, tutto il personale è chiamato ad esprimere le proprie preferenze dei turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’Azienda a fissare detti turni entro il successivo mese di marzo.
TURNI DI FERIE. Con riferimento all’art. 52 del c.c.n.l. 21.12.2007, il personale provvederà a comunicare le proprie preferenze, per i turni delle ferie, entro il mese di febbraio di ciascun anno. Nel fissare i turni delle ferie, l’Azienda deve, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, tenere conto delle richieste dei lavoratori in rapporto alla loro situazione familiare ed alla loro anzianità di servizio, dando la precedenza ai lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. L’Azienda provvederà a fissare detti turni, comunicandoli per iscritto al personale, entro il successivo mese di marzo, salva, tuttavia, la previsione di possibilità di variazioni, ove necessarie, in caso eccezionale, di cui allo stesso art. 52 del c.c.n.l. 21.12.2007.
TURNI DI FERIE. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 52 del CCNL 27/09/2005, tutto il personale è chiamato, a cura dell’Azienda, ad esprimere le proprie preferenze sui turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno e l’Azienda a comunicare detti turni entro il mese di marzo.
TURNI DI FERIE. Con riferimento all’art. 52 del c.c.n.l. 27.9.2005, tutto il personale è chiamato ad esprimere le proprie preferenze relativamente alla formulazione dei turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’Azienda a fissare detti turni entro il successivo mese di marzo. Le preferenze di cui al precedente comma, di competenza totale del lavoratore, saranno soddisfatte nel rispetto delle esigenze di servizio, tenendo conto: ⮚ delle situazioni familiari dei lavoratori, della loro anzianità di servizio, dando precedenza in via di massima ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro; ⮚ di criteri di equità relativi alla turnazione, tenendo conto dei periodi di fruizione relativi ai tre anni precedenti.
TURNI DI FERIE. Si richiede: ➢ la comunicazione per iscritto del piano ferie al lavoratore entro il mese di marzo; in caso di mancata risposta nei termini, si intendono approvati i periodi di xxxxx xxxxxxxxx;
TURNI DI FERIE. Fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del c.c.n.l., tutto il personale è chiamato, a cura dell'azienda, ad esprimere le proprie preferenze sui turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno e l'azienda a comunicare detti turni entro il mese di marzo. Per i turni di ferie compresi nei mesi iniziali dell'anno, l'azienda dovrà fissare e comunicare al personale detti turni 5 giorni prima dell'inizio di ciascuno di essi.
TURNI DI FERIE. Al fine di agevolare la predisposizione da parte dell’Azienda dei turni delle ferie in applicazione del CCNL, i Lavoratori, in accordo fra di loro e previa comunicazione da parte dell’Azienda medesima del piano delle sostituzioni per gli incarichi previsti dal CCNL, potranno presentare, a partire dal mese di febbraio di ciascun anno, alla Direzione una proposta per un piano di massima delle ferie. L’Azienda, pertanto, entro il 31 marzo successivo fisserà i turni definitivi tenendo conto, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio, dei criteri elencati dal CCNL e dei seguenti, indicati in ordine di priorità di applicazione: precedenze di legge, condizioni familiari, anzianità di servizio, turni ferie precedenti.
TURNI DI FERIE. Il personale è chiamato ad esp rimere le proprie preferenze dei turni di ferie entro il mese di febbraio di ogni anno e l'Azienda è tenuta a fissare ed a comunicare per iscritto detti turni entro il successivo mese di marzo, salva, tuttavia, la previsione di possibilità di variazioni, o ve necessarie, in caso eccezionale, ai sensi dell' articolo 52 del c.c.n.l.

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  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • DANNI DI FORZA MAGGIORE Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’Esecuzione del Contratto provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In luogo della produzione da parte di ciascuna impresa raggruppata della predetta Dichiarazione di partecipazione, può essere prodotta un’unica dichiarazione di partecipazione cumulativa avente i contenuti di cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti richiesti, i seguenti soggetti giuridici: − IMPRESE SINGOLE; − RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESE (ATI); − CONSORZI.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.